A.C. 3530-A
Grazie, Presidente, colleghi deputati, signor rappresentante del Governo. La Convenzione al nostro esame è modulata sulla base degli schemi più recenti accolti sul piano internazionale dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e se ne discosta solo per taluni punti, in relazione ad aspetti particolari dei sistemi fiscali dei due Paesi.
Le norme introdotte da tale Accordo potranno costituire un valido strumento giuridico-economico di riferimento per gli operatori economici italiani operanti nello Stato centroamericano, ponendoli in condizione di maggiore competitività con le imprese concorrenti degli altri Paesi industrializzati.
Il provvedimento in titolo offre inoltre l'opportunità di pervenire al superamento del cosiddetto segreto bancario con la Repubblica di Panama, tema assai importante ed attuale anche alla luce dei recenti scandali relativi a manovre di elusione fiscale. Per il dettaglio dei contenuti dell'Accordo, rinvio alla relazione svolta in Commissione. In questa sede, voglio limitarmi a segnalare i punti salienti. In merito al concetto di residente di uno Stato contraente, in relazione alle persone diverse dalle persone fisiche, l'intesa ha previsto il riferimento al principio della direzione effettiva, che corrisponde maggiormente ai principi della legislazione fiscale italiana.
Da evidenziare sono inoltre le norme in materia di stabile organizzazione. Le disposizioni della Convenzione in materia sono sostanzialmente corrispondenti al modello dell'OCSE e all'articolo 162 del Testo unico delle imposte sui redditi, unitamente a limitate varianti corrispondenti al modello delle Nazioni Unite relative a specifiche esigenze espresse da parte panamense. Anche la tassazione dei redditi immobiliari in base al modello OCSE è prevista a favore del Paese in cui sono situati gli immobili, mentre, per quanto concerne il trattamento degli utili delle imprese, è stato accolto il principio generale secondo il quale gli stessi sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa, ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite di una stabile organizzazione. In quest'ultima ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare gli utili realizzati sul suo territorio mediante appunto questa stabile organizzazione. Da segnalare anche le disposizioni che disciplinano le altre categorie di redditi di maggiore interesse: dividendi, interessi e canoni.
Con riferimento alla disciplina dei dividendi, in particolare, fermo il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente, è stata stabilita un'aliquota differenziata di ritenuta alla fonte nello Stato della società del 5 per cento per partecipazioni societarie uguali o superiori al 25 per cento, ovvero del 10 per cento negli altri casi.
Analogamente l'accordo prevede l'applicazione di una branch tax addizionale nello Stato dove si trova la stabile organizzazione sugli utili imponibili. Tale branch tax addizionale non potrà in ogni caso superare il 5 per cento degli utili. In materia di interessi, fermo restando il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente, è stata concordata un'aliquota differenziata di ritenuta, nello Stato della fonte, del 5 per cento nel caso il beneficiario di tali redditi sia un istituto bancario o del 10 per cento per i restanti casi. Anche in materia di canoni, posto il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente, è prevista un'aliquota massima di ritenuta nello Stato della fonte del 10 per cento. In materia di utili di capitale, l'accordo risponde agli standard dell'OCSE. Nel protocollo aggiuntivo è stata inoltre introdotta una disposizione antielusiva riguardante l'alienazione delle quote azionarie. Quanto al criterio per evitare le doppie imposizioni, anche in questo Trattato internazionale è stato adottato per l'Italia il metodo di imputazione ordinaria, che limita l'ammontare del credito relativo all'imposta estera alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito imponibile in Panama nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Uno degli aspetti fondamentali di questa Convenzione riguarda le disposizioni in tema di scambio di informazioni. L'Accordo raggiunto a tale riguardo riflette interamente i più recenti standard OCSE, compreso il superamento del segreto bancario, cosicché può ritenersi pienamente soddisfacente da parte italiana in piena concordanza con gli obiettivi di lotta all'evasione fiscale.
Da parte panamense l'accordo raggiunto sullo scambio di informazioni riflette un nuovo orientamento della controparte. Sempre in un'ottica di contrasto di manovre elusive, è stata poi concordata l'introduzione di disposizioni antiabuso e antievasive di carattere generale. Segnalo che, nel corso dell'esame in Commissione, sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni affari costituzionali e finanze; quest'ultima ha in particolare segnalato la notevole rilevanza della Convenzione, anche ai fini della eliminazione dei paradisi fiscali e dell'incremento di gettito.
Inoltre, grazie a questa ratifica, verrebbe meno il segreto bancario nei rapporti tra Italia e Panama e ciò anche in linea con le recenti indicazioni fornite dal cosiddetto gruppo G5 nell'ambito del G20 svoltosi recentemente a Washington.
Secondo la Commissione finanze, poi sussiste l'esigenza di giungere quanto prima all'approvazione del provvedimento in quanto la ratifica di questa Convenzione costituirà la base legale per l'Italia anche per chiedere a Panama la trasmissione di informazioni rilevanti per la tutela dei propri interessi erariali.
Segnalo infine che la Commissione bilancio ha espresso un parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e conseguentemente ho presentato una proposta emendativa finalizzata a recepire tale condizione, che è stata successivamente approvata dalla Commissione. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'accordo sono stimati in 380.000 euro annui imputabili alla ridefinizione e a una diminuzione del gettito per interessi, dividendi e canoni.
Per quanto detto, auspico una rapida approvazione di questo provvedimento che – desidero ricordarlo – si affiancherà all'accordo bilaterale per la promozione e protezione degli investimenti, già entrato in vigore, e che consoliderà il quadro giuridico che disciplina l'intensa cooperazione economica tra Italia e Panama.