Discussione sulle linee generali - Relatrice
Data: 
Lunedì, 3 Aprile, 2017
Nome: 
La Marca Francesca

A.C. 4226

 

Signora Presidente, colleghi deputati, signor rappresentante del Governo, l'Aula è chiamata ad esaminare la Convenzione tra Italia e Barbados per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali, sottoscritta nell'agosto 2015 e già approvata dal Senato il 12 gennaio scorso. Barbados è l'isola più orientale delle piccole Antille, situate fra il Mare dei Caraibi e l'Oceano Atlantico, abitata da poco più di 280.000 persone. Indipendente dal 1966, permane tuttora all'interno del Commonwealth britannico, ed è uno degli Stati più prosperi dell'area.

La Convenzione in esame risponde all'esigenza di disciplinare in maniera più efficace ed equilibrata gli aspetti fiscali delle relazioni economiche fra i due Paesi. L'Intesa, che ricalca il modello di Convenzione fiscale dell'OCSE al pari di numerose altre già esaminate dal nostro Paese, trova applicazione nei riguardi delle persone fisiche e giuridiche residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti, limitatamente all'imposizione sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive. L'Accordo definisce il concetto di residenza, di stabile organizzazione e di utili d'impresa, accogliendo il principio generale in base a cui gli utili di impresa sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa stessa ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite di un'organizzazione stabile. Quanto agli utili di capitale, l'articolo 13 della Convenzione stabilisce, fra l'altro, una potestà impositiva concorrente dei due Stati per plusvalenze relative a beni immobili o a beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa. In materia di pensioni, la convenzione prevede la tassazione soltanto nello Stato di residenza, mentre per le remunerazioni derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche stabilisce di regola la tassazione nello Stato della fonte. Sono poi previsti il principio di non discriminazione, una procedura amichevole per la risoluzione di conflitti, lo scambio di informazioni e l'intangibilità di privilegi fiscali previsti per agenti diplomatici e funzionari consolari. Per le ragioni esposte auspico una rapida approvazione del provvedimento al nostro esame da parte dell'Aula.