A.C. 3330
Illustre Presidente, colleghi deputati, rappresentante del Governo, la Convenzione in materia fiscale tra l'Italia e la Santa Sede firmata il 1o aprile scorso recepisce, in linea con il processo in atto verso l'affermazione a livello globale della trasparenza nel campo delle relazioni finanziarie, il più aggiornato standard internazionale in materia di scambio di informazioni di natura fiscale (articolo 26 del Modello dell'Organizzazione per la cooperazione e sviluppo economico-OCSE) al fine di disciplinare la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti delle due Parti contraenti.
Tale cooperazione ai fini fiscali è ora possibile anche in relazione alle riforme introdotte a partire dal 2010 e la creazione presso la Santa Sede di istituzioni con specifiche competenze in materia economica e finanziaria. Non è un caso che il primo accordo bilaterale sullo scambio di informazioni sottoscritto dalla Santa Sede sia proprio con il nostro Paese, a testimonianza della rilevanza delle relazioni bilaterali: esso è stato seguito, il 10 giugno scorso, dall'Accordo fra la Santa Sede e gli Stati Uniti d'America, per favorire l'osservanza a livello internazionale degli obblighi fiscali e attuare il Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).
La Convenzione dà anche attuazione a quanto previsto dal Trattato Lateranense relativamente all'esenzione dalle imposte per gli immobili della Santa Sede indicati nello stesso Trattato.
Nel rinviare all'esame in Commissione per la descrizione più analitica dell'articolato, in questa sede mi limito a richiamare che il provvedimento istituisce, a regime, un sistema di tassazione dei proventi e delle attività finanziarie detenute presso enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria nello Stato della Città del Vaticano da parte di taluni soggetti residenti in Italia. In particolare, si tratta di persone fisiche e giuridiche che concorrono alla realizzazione delle finalità della Chiesa cattolica, nonché di persone fisiche che, in ragione del rapporto di servizio con la Santa Sede, fruiscono del regime di esenzione fiscale stabilito dall'articolo 17 del Trattato del Laterano. Il nuovo sistema semplifica l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari per i soggetti interessati dalla Convenzione, attraverso l'individuazione di un rappresentante fiscale in Italia che si occupa della determinazione, del prelevamento e del versamento delle imposte dovute dal contribuente, ricalcando uno schema operativo già noto nel contesto della tassazione italiana dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria.
In coerenza con il passaggio al nuovo regime di adempimento degli obblighi tributari, si stabilisce un meccanismo di regolarizzazione delle posizioni fiscali dei soggetti interessati dalla Convenzione relativamente a tutti gli anni ancora accertabili ma non oltre l'anno d'imposta 2013. In particolare, per le persone fisiche si prevede il pagamento delle imposte sulle attività e sui redditi finanziari da esse generati per tutti i periodi d'imposta ancora accertabili alla data di entrata in vigore della Convenzione, a condizione che le somme che hanno concorso alla formazione delle attività regolarizzate derivino da redditi esenti di cui all'articolo 17 del Trattato del Laterano, ovvero da somme non assoggettabili a imposta in Italia, ovvero da redditi già integralmente assoggettati a tassazione in Italia, ovvero da redditi per i quali sono prescritti i periodi di accertamento.
La regolarizzazione per le persone giuridiche interessate prevede che il perfezionamento della stessa avvenga dietro pagamento delle imposte sui redditi finanziari delle attività generati negli anni di imposta 2014 e 2015 (periodo transitorio) con il ricorso (anticipato) al nuovo regime di adempimento degli obblighi tributari attraverso il rappresentante fiscale in Italia. La regolarizzazione delle posizioni fiscali di persone fisiche e giuridiche avviene attraverso la trasmissione all'Agenzia delle entrate e rimangono inalterati tutti i dispositivi antiriciclaggio.
Si è reso necessario conciliare i tempi necessari all'entrata in vigore della Convenzione con la necessità di adempiere agli obblighi di corresponsione dell'imposta per i periodi 2014 e 2015 (non regolarizzabili) senza pregiudicare l'obiettivo di semplificazione degli adempimenti. La Convezione prevede pertanto la possibilità che i soggetti interessati possano «anticipare» l'applicazione del nuovo regime anche per il periodo transitorio (periodi d'imposta 2014 e 2015), esprimendo tale opzione entro i medesimi termini previsti per la presentazione dell'istanza di regolarizzazione.
Previa presentazione di apposita istanza, il contribuente dovrà corrispondere:
per ciascun periodo d'imposta da regolarizzare (2009, 2010 e 2011), una somma pari al venti per cento dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, determinati secondo i criteri determinati dall'Accordo;
per i periodi d'imposta 2012 e 2013, una somma corrispondente all'IVAFE – imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero.
Con la regolarizzazione viene garantita l'operatività degli effetti della cd. voluntary disclosure, cui si fa espresso riferimento nel testo dell'Accordo, in ordine alla non punibilità per alcuni reati tributari ed alcuni reati contro il patrimonio.
Inoltre, per gli istituti di vita consacrata, le società di vita apostolica e gli altri enti con personalità giuridica canonica o civile vaticana, la disciplina del periodo pregresso, del periodo transitorio e quella a regime non si applica agli eventuali redditi d'impresa, redditi fondiari e redditi diversi (fatta eccezione per i capital gains derivanti dalle attività finanziarie detenute nello Stato della Città del Vaticano) di pertinenza di tali enti. Per tali redditi rimangono ferme le disposizioni previste dalla legislazione fiscale italiana, incluse le norme in materia di collaborazione volontaria.
Restano salve le disposizioni previste dall'articolo 16, alinea primo, del Trattato del Laterano che stabilisce alcune garanzie specifiche in favore di alcuni edifici, tassativamente indicati negli articoli da 13 a 16 dello stesso Trattato e situati (quasi tutti, a eccezione di quelli indicati nello stesso articolo 16, comma 1) nelle zone cosiddette extraterritoriali, ovvero beneficiarie «delle immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri» (articolo 15, comma 1, del Trattato lateranense).
La Convenzione attua inoltre quanto previsto dal Trattato del Laterano relativamente all'esenzione dalle imposte per gli immobili della Santa Sede indicati nello stesso Trattato. Infine, è integrato nella Convenzione lo Scambio di note del luglio 2007 tra il Ministero degli Affari Esteri e la Segreteria di Stato, che prevede la notifica per via diplomatica degli atti tributari ad enti della Santa Sede. Tale Scambio di note dovrà essere opportunamente menzionato nel titolo del provvedimento mediante la presentazione di un emendamento formale, che preannuncio.
Concludo sottolineando, come già avvenuto nel corso dell'iter in Commissione, che l'Accordo registra doverosamente un processo di risanamento virtuoso avviato da parte delle massime istituzioni ecclesiastiche già nel 2010, nel corso del pontificato di Benedetto XVI. Quanto alle garanzie che la Convenzione assicura a specifici immobili, esse si spiegano alla luce delle disposizioni tuttora vigenti del Trattato del 1929, che, nel risolvere la cosiddetta «questione romana», a fronte delle penalizzazioni territoriali subite dal Vaticano prevedeva talune garanzie in funzione risarcitoria. Da questo punto di vista la stessa Corte di Cassazione italiana ha riconosciuto l'inadempienza dell'Italia su tale terreno alla luce della piena vigenza del Trattato. Auspico pertanto una rapida approvazione di questo provvedimento che è pienamente in linea con il processo in atto verso l'affermazione a livello globale della trasparenza nel campo delle relazioni finanziarie e recepisce il più aggiornato standard internazionale in materia di scambio di informazioni fiscali.