Discussione sulle linee generali - Relatrice
Data: 
Martedì, 6 Dicembre, 2016
Nome: 
Lia Quartapelle Procopio

A.C. 3880

 Signora Presidente, Onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, la Convenzione al nostro esame ha l'obiettivo di aggiornare, nel quadro delle attuali relazioni economico-finanziarie bilaterali, il precedente accordo italo-romeno risalente al 1977, realizzando una più efficiente ed equilibrata ripartizione della materia imponibile fra i due Stati contraenti. 
Le disposizioni dell'accordo ricalcano le forme più recenti del modello di convenzione fiscale dell'OCSE, discostandosene solo per taluni aspetti, in relazione ad aspetti particolari dei sistemi fiscali dei due Paesi. 
La sfera soggettiva di applicazione della Convenzione è costituita dalle persone fisiche e giuridiche residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. 
Per quanto riguarda le imposte considerate, figurano per l'Italia all'articolo 2, paragrafo 3, l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l'imposta sul reddito delle società (IRES) e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). 
Merita una particolare segnalazione la disposizione relativa alla risoluzione dei casi di doppia residenza delle persone diverse dalle persone fisiche (paragrafo 3), che prevede la possibilità per le autorità competenti di consultarsi al fine di risolvere la questione, nonché il diniego dei benefìci convenzionali nel caso di mancato accordo fra le due autorità. In questo ambito è dato particolare rilievo al criterio della «direzione effettiva», che corrisponde maggiormente ai princìpi della legislazione fiscale italiana. 
In materia di stabile organizzazione (articolo 5), le disposizioni concordate sono pienamente corrispondenti al modello aggiornato dell'OCSE. 
La tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6), come nel modello dell'OCSE, è prevista a favore del Paese in cui sono situati gli immobili, mentre, per quanto concerne il trattamento degli utili di impresa (articolo 7), è accolto il principio generale secondo il quale gli stessi sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza dell'impresa, ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite di una stabile organizzazione; in quest'ultima ipotesi lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare gli utili realizzati nel suo territorio mediante tale stabile organizzazione. 
In materia d'interessi (articolo 10), la convenzione vigente fino ad oggi ha previsto che sia attuata una tassazione concorrente con l'aliquota del 10 per cento; la modifica proposta opta invece per due modalità di tassazione concorrente, rispettivamente con l'aliquota dello 0 per cento sull'ammontare lordo dei dividendi qualora il beneficiario sia una società, non di persone, che detenga almeno il 10 per cento del capitale della società che ha pagato i dividendi nel momento in cui tali dividendi siano stati distribuiti, per un periodo di almeno due anni, e con l'aliquota del 5 per cento in tutti i restanti casi. 
Per il trattamento degli interessi (articolo 11), la disciplina convenzionale prevede che la tassazione definitiva di tali redditi avvenga nel Paese di residenza del beneficiario effettivo; tuttavia, si dispone che tali interessi saranno imponibili anche nello Stato della fonte, ma l'imposta applicata, qualora il debitore non sia il Governo di uno dei due Stati o un organismo ad esso riconducibile, non potrà eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo degli stessi, in luogo dell'aliquota di imposizione in vigore nell'attuale Convenzione che risulta essere pari al 10 per cento sempre in modalità concorrente. 
L'articolo 12, riguardante il trattamento convenzionale dei canoni (royalties) prevede la tassazione presso lo Stato di residenza del percipiente se il residente ne è l'effettivo beneficiario, fatto salvo il caso (paragrafo 4) in cui questi svolga un'attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o previa base fissa: in tale caso il potere impositivo spetta allo Stato di provenienza dei canoni se e solo se il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghi effettivamente ad essa. Tuttavia, il paragrafo 2 prevede la possibilità per lo Stato di provenienza dei redditi di applicare un'imposta che non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo corrisposto, in luogo del 10 per cento attualmente previsto dalla Convenzione in vigore. 
Per ciò che riguarda la tassazione degli utili di capitale (articolo 13), secondo il criterio raccomandato dall'OCSE, questa avviene, ove si tratti di plusvalenze relative a beni cui è riconosciuta la qualificazione di «beni immobili», ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione, nel Paese in cui questi sono situati. 
Qualora si tratti di plusvalenze relative a beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa, nel Paese in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa. Nel caso di plusvalenze relative ad azioni di un'impresa derivanti per più del 50 per cento da beni immobili, nel Paese in cui questi sono situati, mentre per tutti gli altri casi, esclusivamente nel Paese di residenza del cedente. 
Nel rispetto della prassi negoziale italiana è stato mantenuto l'articolo 14 sulle professioni indipendenti che prevede, quale principio generale, l'imposizione nel Paese di residenza; è tuttavia prevista la tassazione concorrente nel Paese di prestazione dell'attività, nel caso della disponibilità di una base fissa utilizzata per l'esercizio della professione. 
Il trattamento fiscale delle remunerazioni per lavoro subordinato è regolato dall'articolo 15, il quale prevede in via generale la tassazione esclusiva nel Paese di residenza del lavoratore, a meno che l'attività non sia svolta nell'altro Stato. 
Uno degli aspetti tecnici fondamentali della Convenzione riguarda le disposizioni dell'articolo 26 in tema di scambio di informazioni; l'accordo raggiunto a tale riguardo, riflettendo interamente i più recenti modelli dell'OCSE, compreso il superamento del segreto bancario, può ritenersi pienamente soddisfacente da parte italiana e in piena concordanza con gli obiettivi di lotta all'evasione fiscale. La nuova convenzione configura un nuovo quadro giuridico-economico di riferimento che permetterà alle imprese italiane di operare in tale Paese in condizioni pienamente concorrenziali rispetto agli operatori economici di altri Paesi ad economia avanzata. 
L'Italia è infatti da oltre 10 anni il principale Paese investitore in Romania per numero di aziende registrate e sono moltissimi sono i settori strategici che nei prossimi anni potrebbero rappresentare il volano per un ulteriore consolidamento della nostra presenza imprenditoriale, grazie alle opportunità dischiuse dai fondi europei, dai programmi di privatizzazioni, dalle prospettive di ammodernamento della rete infrastrutturale e dei trasporti, dal buon tessuto industriale esistente e dalla grande disponibilità di risorse agricole e minerarie.