Relatore
Data: 
Lunedì, 13 Aprile, 2015
Nome: 
Fausto Raciti

A.C. 2756

 

Grazie Presidente, il linea con gli obiettivi del provvedimento già illustrato in precedenza in tema di collaborazione strategica, gli Accordi tra Italia e Montenegro in tema di estradizione e di assistenza giudiziaria penale si inquadrano nell'obiettivo di entrambi i Paesi di intensificare la lotta alla criminalità e al terrorismo. Con questo Accordo aggiuntivo, i rapporti fra Italia e Montenegro nel campo della cooperazione giudiziaria penale compiono un notevole passo in avanti, essendo stata ricompresa la facoltà di estradizione dei propri cittadini, sinora rifiutata dal Montenegro. 
In tema di estradizione si detta una puntuale disciplina della materia e del transito di cittadini sul territorio per le ipotesi in cui un cittadino consegnato da uno Stato terzo a uno dei due Stati contraenti debba transitare sul territorio degli stessi. Segnalo che l'accordo, nel prevedere la facoltà degli Stati contraenti di estradare reciprocamente i propri cittadini, fa espresso riferimento sia all'estradizione processuale, fondata su misure cautelari, che a quella esecutiva, basata su decisioni passate in giudicato. Nel primo caso la facoltà di estradare i cittadini è stata prevista solo per quei reati per i quali potrebbe essere inflitta una pena detentiva pari o superiore a cinque anni. La determinazione di tale limite di pena è stata espressamente richiesta dalla parte montenegrina. Lo stesso limite dei cinque anni è stato applicato per il caso di estradizione esecutiva e, dunque, il cittadino potrà essere concesso in estradizione solo se nei suoi confronti debba essere eseguita una pena detentiva non inferiore a cinque anni. È stata inoltre prevista, per il caso di estradizione processuale, la facoltà di condizionare la consegna del cittadino alla sua restituzione allo Stato richiesto, affinché possa ivi scontarvi la pena inflitta all'esito del procedimento penale celebrato nello Stato richiedente. L'Accordo aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria del 20 aprile 1959, teso a facilitarne l'applicazione, si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione ed alla puntuale regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto al fenomeno della criminalità transnazionale. L'adozione di norme volte a disciplinare in modo preciso ed accurato il settore dell'assistenza giudiziaria penale è stata imposta dalla attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estesi rapporti tra i due Stati in qualsiasi settore: economico, finanziario, commerciale e dei flussi migratori. L'incontestabile dato della continua crescita dei rapporti tra i due Paesi implica, inevitabilmente, la comune esigenza di reciproca assistenza giudiziaria penale. 
Quanto ai contenuti dell'articolato, si prevede che le parti si impegnino a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in molteplici settori, quali l'invio di documenti, atti ed elementi di prova, la ricerca ed identificazione di persone, il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali, l'esecuzione di ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi o di oggetti, l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti, sequestri e confische di beni pertinenti al reato e dei proventi del reato medesimo. 
Si disciplina l'esecuzione della richiesta di assistenza e l'eventuale rinvio della stessa. È stato stabilito che le parti si impegnano a collaborare tempestivamente in conformità alla legislazione dello Stato richiesto, ma è stata anche prevista la possibilità di eseguire la domanda di assistenza secondo modalità particolari indicate dalla parte richiedente, sempre che ciò non contrasti con la legislazione della parte richiesta. È da evidenziare che si prevede che, se su domanda dello Stato richiedente lo Stato richiesto debba effettuare accertamenti sui rapporti bancari, finanziari e di conto corrente che una persona fisica o giuridica, sottoposta a procedimento penale dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente, intrattenga sul territorio dello Stato richiesto, non possa essere opposto il segreto bancario. Ciò premesso, è opportuno provvedere a rapida ratifica degli Accordi in esame, che muovono nella direzione di rafforzare i meccanismi posti a tutela della legalità e della certezza della pena e avvicinano ulteriormente il Montenegro all'obiettivo dell'integrazione europea, da tempo convintamente sostenuta dal Parlamento e dal Governo italiano.