Dichiarazione di voto
Data: 
Venerdì, 22 Dicembre, 2017
Nome: 
Gianni Farina

 

A.C. 4627-A

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, Colleghi deputati, l'Accordo al nostro esame è finalizzato ad ampliare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 1957 tra il nostro Paese e la Bosnia-Erzegovina.

L'Accordo aggiuntivo rappresenta un significativo avanzamento dei rapporti bilaterali nel campo della cooperazione giudiziaria penale, particolarmente per effetto all'esplicita previsione della facoltà di estradizione dei cittadini, sinora rifiutata dalla Bosnia ed Erzegovina.

L'accordo aggiuntivo infatti, contiene una puntuale disciplina della materia dell'estradizione dei cittadini e del transito degli stessi per le ipotesi in cui un cittadino consegnato da uno Stato terzo a uno dei due Stati contraenti debba transitare sul territorio degli stessi.

A tale proposito segnalo che nell'Analisi dell'impatto della regolamentazione-AIRE che accompagna il disegno di legge, vengono riportati i dati statistici forniti dal Ministero della giustizia in base ai quali negli istituti penitenziari italiani si trovano attualmente 217 detenuti con cittadinanza della Bosnia ed Erzegovina mentre tre sono i cittadini italiani ristretti in penitenziari della Bosnia ed Erzegovina.

Quanto al contenuto dell'Accordo esso consta di un breve preambolo, nel quale viene esplicitato che le disposizioni della Convenzione del 1957 restano in vigore per tutto quanto non disciplinato nell'Accordo aggiuntivo, e di sette articoli.

Con l'articolo 1 è stabilito che ciascuna Parte contraente ha facoltà di estradare i propri cittadini ricercati dalla Parte richiedente con riferimento sia all'estradizione processuale, fondata su misure cautelari, sia a quella esecutiva, basata su decisioni passate in giudicato.

L'articolo 2 riguarda l'estradizione per reati di criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio di denaro, che sarà concessa purché la pena prevista non sia inferiore a quattro anni o la pena inflitta non inferiore a due anni.

L'articolo 3 disciplina l'estradizione per altri reati gravi per i quali la pena prevista non sia inferiore a cinque anni o la pena inflitta non sia inferiore a quattro anni. Il paragrafo 3 stabilisce che è motivo obbligatorio di rifiuto dell'estradizione di un proprio cittadino la circostanza che i reati per i quali essa è richiesta siano i reati di genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra.

L'articolo 4 riguarda l'esecuzione della pena nel Paese del cittadino e l'articolo 5 l'esecuzione della pena nel Paese del cittadino su richiesta dell'altra Parte per altri reati.

L'articolo 6 reca la disciplina, conforme a quanto previsto dalla Convenzione europea di estradizione, del transito sul territorio di una delle Parti contraenti di un proprio cittadino consegnato all'altra Parte da uno Stato terzo.

L'articolo 7, infine, stabilisce che l'Accordo aggiuntivo entri in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui Italia e Bosnia ed Erzegovina si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle procedure interne di ratifica.

La norma stabilisce, inoltre, le procedure di modifica del testo dell'Accordo e dispone che esso abbia durata illimitata riconoscendo a ciascuna Parte la facoltà di recedere, con comunicazione scritta da rendere per via diplomatica, con effetto a 180 giorni senza pregiudizio per le procedure in corso al momento della cessazione medesima.

Nel corso dell'esame in sede referente sono state approvate modifiche al testo in modo da aggiornare il profilo temporale degli oneri recati dall'Accordo, previsti dall'articolo 3, comma 1, prevedendone la decorrenza a far data dall'anno 2018 anziché dall'anno 2017, e conseguentemente imputando la relativa copertura finanziaria alle proiezioni, per gli anni 2018-2019, dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2017-2019. È stato, altresì, soppresso il comma 2 dell'articolo 3, in quanto la nuova disciplina concernente la compensazione degli oneri eventualmente eccedenti le previsioni di spesa, di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009, deve ritenersi ormai automaticamente applicabile.

Auspico, pertanto, una rapida approvazione del provvedimento, che è pienamente in linea con gli obiettivi programmatici del Governo e di questa maggioranza, volti a afforzare la cooperazione giudiziaria penale per il contrasto del crimine transnazionale e a favorire l'esecuzione della pena nel Paese di origine del condannato.