Relatore
Data: 
Mercoledì, 9 Settembre, 2015
Nome: 
Tiziano Arlotti

A.C. 3157

Illustre Presidente, colleghi deputati e illustre rappresentante del Governo, esprimo innanzitutto soddisfazione per la mia designazione ad rem alla Commissione esteri ai fini dell'esame del provvedimento relativo all'Accordo tra Italia e San Marino, designazione disposta dal mio gruppo in considerazione del mio particolare legame con la Repubblica del Monte Titano, connesso alle mie origini riminesi, ma soprattutto alla mia esperienza professionale giovanile come operaio di una fonderia sanmarinese; successivamente a favore dei lavoratori frontalieri allora soggetti a doppia imposizione fiscale; e, infine, per la valorizzazione culturale e storica della Repubblica di San Marino. 
L'Accordo di cooperazione radiotelevisiva tra Repubblica Italiana e Repubblica di San Marino è un provvedimento molto importante, che chiude la partita degli accordi strategici fra i due Paesi e le relative leggi di ratifica. Ora si apre la fase gestionale legata al pacchetto di accordi con la Repubblica di San Marino e alle adeguate norme di attuazione degli accordi stessi. Si arricchisce dunque il quadro di riferimento giuridico della storica cooperazione bilaterale tra Italia e San Marino, opportunamente perfezionato in questi ultimi anni, e mette in sinergia la televisione di Stato sammarinese con la TV pubblica italiana sulla base dei principi della qualità della programmazione, della collaborazione nelle produzioni, dell'ottimizzazione dei costi. 
Fatta questa breve premessa personale, segnalo che l'Accordo in esame di cooperazione radiotelevisiva tra Italia e San Marino si inserisce in una complessa vicenda risalente all'accordo aggiuntivo di amicizia e di collaborazione del 1953, quando la Repubblica del Titano rinunciò espressamente all'esercizio del diritto ad una stazione radiotelevisiva indipendente. 
Le successive modifiche tecnologiche e le liberalizzazioni intervenute nel campo radiotelevisivo avevano fatto sorgere nella Parte sanmarinese l'esigenza di disporre di una propria stazione radiotelevisiva: tale esigenza veniva soddisfatta con lo scambio di lettere del 23 ottobre 1987, con il quale San Marino riacquisiva il diritto cui aveva precedentemente rinunciato. La legge n. 99 del 1990 sanciva da parte italiana la ratifica di detto scambio di lettere con San Marino e di un nuovo accordo più generale di collaborazione nella materia tra i due Stati. 
Fino al 2005, è stata possibile una proficua collaborazione tra la RAI e San Marino RTV, delimitando con precisione la possibilità da parte italiana di coprire il territorio della Repubblica di San Marino con tutti i canali autorizzati delle zone italiane limitrofe, ad eccezione del canale 51, riservato alla Repubblica sanmarinese per il proprio territorio e le zone adiacenti. 
D'altra parte la Conferenza regionale delle radiocomunicazioni, svoltasi a Ginevra nel 2006, interveniva nella materia, prevedendo la riassegnazione delle frequenze esistenti nel campo della radiodiffusione televisiva, anche in vista della migrazione generale delle trasmissioni verso il sistema digitale. Ciò veniva in qualche modo a mutare la preesistente delimitazione tra Italia e San Marino, e pertanto si riteneva necessario, per consentire la migrazione al digitale terrestre delle trasmissioni dell'emittente pubblica italiana nei territori limitrofi a San Marino, utilizzare le frequenze assegnate a Ginevra alla Repubblica di San Marino relativamente ai canali 7, 26 e 30. Tutto ciò ha sostanzialmente determinato le due parti a intraprendere negoziati per la modifica e l'incremento dell'Accordo di collaborazione bilaterale in materia radiotelevisiva, concretizzatasi nell'Accordo del 5 marzo 2008, oggi all'esame di quest'Aula. 
Atteso che da parte sanmarinese la ratifica dell'Accordo bilaterale è intervenuta già il 4 agosto 2008, la parte italiana ha provveduto, fino a tutto il 2012, ad adempiere ai propri obblighi ai sensi del nuovo Accordo – ovvero alla corresponsione a San Marino di un importo forfetario annuale di 3.098.000 euro per l'utilizzo delle tre frequenze radiotelevisive – mediante proroghe annuali della Convenzione tra il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio e la RAI, proroghe operate nell'annuale provvedimento di proroga termini. 
La Convenzione trae origine dal citato Accordo di 1987, il quale prevedeva una durata quindicennale, mentre la Convenzione – stipulata il 30 dicembre 1991 – è scaduta il 31 dicembre 2006. I Ministeri degli affari esteri dei due Paesi hanno peraltro ritenuto entrambi gli atti in vigore fino all'11 giugno 2007. 
In attesa della stipula del nuovo Accordo, l'articolo 39 del decreto-legge n. 248 del 2007 (L. n. 31/2008) ha prorogato l'operatività della convenzione fino al 31 dicembre 2008, allo scopo di assicurare la continuità del servizio. Dopo la stipula dell'Accordo e la sua mancata ratifica da parte italiana sono state disposte ulteriori proroghe, rispettivamente, al 31 dicembre 2009, 2010 2011 e 2012. 
Profilandosi poi la scadenza quinquennale dell'Accordo del 2008 al 31 dicembre 2013, si è provveduto a coprire gli oneri relativi a tale annualità, oltre a gran parte di quelli del 2014, con la legge di stabilità per il 2014 che ha istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili per l'anno 2014. Poco meno di un quarto delle risorse di tale fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia delle finanze, pari a 6 milioni di euro, sono state destinate alla proroga della collaborazione radiotelevisiva tra Italia e San Marino. 
Nell'articolato dell'Accordo sono precisati i termini della cooperazione fra le emittenti concessionarie del servizio pubblico, in particolare nello sviluppo di programmi e contenuti per i canali televisivi e radiofonici, nella messa a disposizione di prodotti televisivi, nell'utilizzo e condivisione degli impianti di diffusione e nello sviluppo di progetti nei settori web e televideo. Si prevede la messa a disposizione dell'Italia di tre delle cinque frequenze, assegnate a San Marino e che il nostro Paese potrà utilizzare nei territori limitrofi e la possibilità per la TV sanmarinese di estendere il proprio bacino di utenza oltre i limiti attuali. 
Si prospetta la partecipazione di San Marino ad una programmazione mirata dell'area adriatico-balcanica per la promozione della lingua italiana. Si prevede il pagamento di un contributo annuale di importo forfetario da parte dell'Italia alla Repubblica del monte Titano per l'utilizzo delle frequenze, la cui entità sarà individuata da una apposita Convenzione quinquennale. Sono poi stabiliti un impegno fra le Parti a collaborare per un miglior funzionamento degli impianti, in linea con lo sviluppo delle nuove tecnologie e l'istituzione di una Commissione mista incaricata di monitorare l'esecuzione dell'accordo. 
Gli oneri economici di attuazione dell'Accordo sono quantificati in poco più di 3 milioni di euro. 
Come emerso anche nel corso dell'esame in sede referente, il provvedimento è da valutare anche come parte di una più generale normalizzazione dei rapporti con San Marino, dopo la sua uscita dalla cosiddetta black list dei paradisi fiscali. Peraltro, come ha anche riferito il sottosegretario Della Vedova, la società San Marino RTV nel 2013 ha dimezzato le sue perdite riducendo il suo passivo in modo decisivo in risposta a specifiche sollecitazioni espresse dall'Italia ai fini di un maggior sforzo di gestione virtuosa dei fondi. 
Alla luce di quanto riferito, raccomando una rapida conclusione dell’iter del provvedimento, già approvato dal Senato, poiché esso oltre ad arricchire il quadro di riferimento giuridico della storica cooperazione bilaterale tra Italia e San Marino, opportunamente perfezionato in questi ultimi anni, risponde all'esigenza di sviluppare la cooperazione reciproca fra le società concessionarie del servizio pubblico dei due Paesi e di estendere il bacino di utenza attraverso l'utilizzo del sistema di diffusione satellitare con un progetto mirato prevalentemente all'area balcanico-adriatica.