A.C. 3461
Onorevoli colleghi, l'Accordo in titolo, già approvato dal Senato, il 26 novembre 2015, rientra nel novero delle intese che hanno ad oggetto la cooperazione in campo militare che il Ministero della difesa italiano ha concluso, su base sia bilaterale sia multilaterale, per rafforzare le relazioni di cooperazione militare con paesi amici e anche per dare impulso allo sviluppo dell'industria della difesa. Tale Intesa delinea il quadro giuridico di riferimento entro cui estendere la cooperazione bilaterale nel settore della difesa ai fini del consolidamento delle capacità difensive delle Parti e del miglioramento del dialogo bilaterale sulle questioni della sicurezza. Come emerge dalla relazione illustrativa che correda il disegno di legge originario presentato presso l'altro ramo del Parlamento, con la sottoscrizione dell'Accordo in titolo viene perseguita un'azione stabilizzatrice di un'area di particolare valore strategico e politico, alla luce degli interessi nazionali e degli impegni internazionali assunti dall'Italia nella regione dell'Africa occidentale.
Il provvedimento consta di 33 articoli, organizzati in 11 capitoli ed il suo contenuto è in larga misura omogeneo a quello dell'Accordo, di analogo tenore, siglato con la Somalia (Atto Camera n. 3459). L'articolato disciplina gli aspetti generali della cooperazione, prevedendo che essa si sviluppi sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle parti. Vengono, in particolare, individuati i settori e le modalità della cooperazione (ricerca e sviluppo, supporto logistico, formazione e addestramento, sanità ed esercitazioni militari). Sono altresì regolati gli aspetti finanziari dell'Accordo, le questioni attinenti la giurisdizione e le modalità per il risarcimento dei danni provocati dal personale delle Parti in relazione all'esercizio reso. Viene poi normata l'eventuale cooperazione nel settore dei materiali per la difesa, con l'obiettivo di razionalizzare controlli e procedure ad essi riferibili e di garantire la protezione della proprietà intellettuale, inclusi i brevetti. La relazione illustrativa, a tale proposito, sottolinea che l'eventuale riesportazione verso Paesi terzi del materiale acquisito potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente in accordo ai princìpi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento.
Il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla copertura finanziaria, alla clausola di invarianza finanziaria ed all'entrata in vigore.
Gli oneri economici sono quantificati in circa 5.000 euro, ad anni alterni, imputabili alle spese di missione.
Segnalo, da ultimo, che sono stati espressi i pareri favorevoli, in ordine alla ratifica di questo Accordo, delle Commissioni Affari costituzionali e Difesa, mentre la Commissione Attività produttive ha comunicato di non procedere all'espressione del previsto parere.
Auspico dunque che si possa pervenire ad una rapida approvazione del disegno di legge di ratifica in titolo, poiché, come già rilevato, questo Accordo potrà rafforzare ulteriormente l'azione di stabilizzazione svolta dal governo di Dakar in un'area di particolare valore strategico e politico – testimoniata anche dalla recente cooperazione Senegal-Stati Uniti attraverso lo svolgimento di esercitazioni militari congiunte nell'ovest del Paese –, e ciò anche alla luce degli interessi nazionali e degli impegni internazionali assunti dall'Italia nella regione dell'Africa occidentale.