A.C. 3285-A
Illustre Presidente, Colleghi deputati, Rappresentante del Governo, questo Accordo è finalizzato a stabilire una cooperazione nei settori della sicurezza, con particolare riferimento alla lotta contro la criminalità nelle sue varie manifestazioni. Con l'Intesa al nostro esame si pone in essere uno strumento giuridico per disciplinare la collaborazione di polizia sotto il profilo sia strategico sia operativo, consentendo di intensificare i rapporti tra gli omologhi organismi dei due Paesi preposti alla sicurezza pubblica.
Il testo è redatto sulla base del modello accolto dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno nelle relazioni con Paesi extraeuropei e ricalca nei contenuti altre intese della stessa natura quale, ad esempio, quella conclusa con l'Armenia il 23 aprile 2010 ed entrata in vigore il successivo 25 ottobre.
Nel rinviare all'esame in Commissione per la descrizione più analitica dell'articolato, in questa sede mi limito a richiamare che l'Accordo precisa innanzitutto l'impegno a stabilire una cooperazione nei settori della sicurezza, con riferimento particolare al contrasto della criminalità nelle sue varie manifestazioni e individua gli organismi istituzionali competenti per la sua attuazione, che sono per la Parte italiana, il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e per la Parte giordana, la Direzione di pubblica sicurezza.
L'Intesa definisce altresì i principali settori nei quali la cooperazione di polizia sarà operativa; in particolare, il contrasto del terrorismo, del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e dei loro precursori, della criminalità organizzata e di altri reati, tra i quali l'immigrazione illegale e la tratta di esseri umani, il traffico illecito di armi e munizioni, i reati ambientali, il traffico illecito di beni culturali, il riciclaggio e i reati informatici. Tale elencazione costituisce peraltro solo una mera indicazione dei fenomeni attraverso i quali si manifesta generalmente l'agire della criminalità organizzata transnazionale. L'Accordo prevede inoltre che la collaborazione si estenda alla ricerca di persone sospette e di latitanti responsabili di delitti.
Altre disposizioni definiscono le modalità della cooperazione. Tra queste ultime, si segnalano lo scambio delle informazioni operative sulle organizzazioni criminali e sulle tecniche e prassi operative di contrasto, nonché lo scambio di esperienze e di esperti. Sono poi previste ulteriori modalità di cooperazione, quali l'organizzazione di attività di formazione, l'impiego di ufficiali di collegamento, l'impiego di unità cinofile antidroga, nonché la promozione di procedure nvestigative e l'utilizzo della tecnica investigativa speciale delle consegne controllate. Particolare riguardo è rivolto alle richieste di informazioni, per le quali sono definite le procedure di massima e le condizioni che possono determinare il rifiuto della collaborazione. Nell'Accordo è altresì sancito che le Parti contraenti concorderanno le modalità necessarie per consentire il rapido scambio delle informazioni e si comunicheranno i rispettivi punti di contatto per l'avvio della collaborazione operativa.
Adeguata tutela è riservata per la trattazione delle informazioni e dei dati sensibili. Al riguardo, sono espressamente richiamate le formule di salvaguardia che vincolano la collaborazione alla conformità alle rispettive legislazioni nazionali dei due Paesi.
Sono inoltre previste consultazioni tra i rispettivi Ministri dell'interno e riunioni tecniche, queste ultime da tenere, almeno una volta l'anno, alternativamente a Roma e ad Amman, per valutare l'attività svolta e individuare gli ulteriori obiettivi da perseguire. Per tali fini viene indicata anche la possibilità di costituire gruppi di lavoro ad hoc per l'esame di questioni specifiche.
Segnalo che nel corso dell'esame in Commissione sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia, mentre la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e conseguentemente la stessa Commissione ha approvato un emendamento di recepimento della condizione espressa dalla Commissione Bilancio, essendo necessario modificare la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 3 e l'autorizzazione di spesa per il triennio in corso, aggiornando la clausola di salvaguardia prevista al medesimo articolo 3.
Agli oneri del provvedimento, quantificati complessivamente in 168.558 euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2016, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Auspico, in conclusione, l'approvazione di questo provvedimento, che consentirà una collaborazione sempre più stretta tra Italia e Giordania nel contrasto al crimine organizzato transnazionale ed al terrorismo internazionale nelle sue varie forme. Non va infatti dimenticato che, nel crescente quadro di instabilità che caratterizza il Medio Oriente, il regno hascemita di Giordania conserva il proprio storico ruolo di baluardo della stabilità regionale, riuscendo ad assorbire le tensioni presenti nell'area, costituendo pertanto un solido punto di riferimento per il contrasto ai fenomeni della criminalità e del terrorismo anzidetti.