Discussione sulle linee generali - Relatore
Data: 
Lunedì, 27 Luglio, 2015
Nome: 
Vincenzo Amendola

A.C. 3055

 

Illustre Presidente, Onorevoli colleghi, l'Accordo al nostro esame, in linea con i principi dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, prevede la creazione di una zona di libero scambio fra l'Unione europea, i suoi Stati membri e la Repubblica di Corea, da realizzarsi attraverso la rimozione della quasi totalità degli ostacoli tariffari e non tariffari fra le aree economiche; l'adeguamento di standard e la regolamentazione di importanti settori strategici, quali quelli farmaceutici, automobilistici e di elettronica di consumo. 
La Repubblica di Corea ha una popolazione di circa cinquanta milioni di abitanti e un PIL pro capite di 33.000 dollari – di poco inferiore a quello italiano – ed ha registrato negli ultimi cinquant'anni un'impressionante crescita economica fondata su innovazione, cultura della conoscenza, riforme. Con una crescita media del 7 per cento e solo lievi flessioni registrate in periodi di crisi globale, il paese è riuscito a mantenere solida la sua economia concentrata sulle esportazioni. Inoltre, il Paese si è storicamente impegnato in riforme difficili e in uno sforzo di modernizzazione che lo hanno premiato in termini di competitività, garantendo un solido sistema politico in un quadrante geopolitico in grande fermento. 
Come anche di recente approfondito in Commissione nell'ambito di un'indagine conoscitiva dedicata ai temi delle politiche di sicurezza, la Corea si colloca in un'area dominata dal colosso cinese e attraversata da conflitti e rivendicazioni, anche di tipo territoriale, che coinvolgono il Giappone, il Vietnam e, in chiave di promotore di distensione, la Corea stessa, tanto da attirare l'attenzione strategica degli Stati Uniti, oggi impegnati nel Pivot to Asia. La Repubblica di Corea rappresenta, inoltre, un alleato ed attore fondamentale nella gestione del difficile rapporto tra Corea del Nord e comunità internazionale. 
Anche nella nostra regione la Repubblica di Corea è presente in modo assertivo e responsabile. Non è un caso che nell'aprile scorso la sua Ambasciata a Tripoli sia stata attaccata nel quadro del conflitto interno alla Libia. 
Quanto al tema dell'Accordo in titolo, è da tenere nel giusto conto che nel giugno scorso Cina e Repubblica di Corea hanno firmato un accordo di libero scambio che abolirà i dazi doganali su più del 90 per cento delle compravendite tra i due paesi per i prossimi vent'anni. Analoghi accordi sono già intervenuti tra Corea da un lato e India e Stati Uniti dall'altra. 
Fatte queste premesse, l'Accordo punta a riaprire i rispettivi mercati nei settori dei servizi e degli investimenti, a stabilire un impegno delle parti a tutela della proprietà intellettuale, per l'apertura del mercato degli appalti pubblici, la politica di concorrenza e gli aiuti di Stato. 
Sottoscritto nell'ottobre del 2010, dopo un lungo negoziato, l'Accordo è già entrato in vigore in via provvisoria nel luglio del 2011 per i settori di esclusiva competenza comunitaria: si compone di 15 capi, ciascuno dei quali suddiviso in articoli, e di tre protocolli, dedicati alla definizione dei prodotti originari, alla cooperazione amministrativa e alla cooperazione culturale, nonché di numerosi allegati relativi ai singoli capitoli. 
Dopo aver indicato gli obiettivi generali al capo I, l'Accordo prevede al capo II la liberalizzazione graduale e reciproca del commercio, secondo calendari differenziati, a seconda delle diverse categorie merceologiche. In linea generale, analogamente all'Accordo è prevista la soppressione di quasi il 99 per cento dei dazi doganali per i beni industriali e agricoli, ad esclusione di un numero limitato di prodotti agricoli, come -ad esempio – il riso. L'Accordo consente, tuttavia, alle parti di ricorrere pro tempore, e accettando forme di compensazione, a misure di salvaguardia bilaterale, qualora la soppressione di un dazio causi o minacci di causare un grave pregiudizio all'industria nazionale (capo III), come nel caso delle produzioni automobilistiche o tessili. 
Con riferimento al comparto dell'auto, la Corea cerca di adeguarsi alle norme internazionali in materia di standard di sicurezza e ambientali (capo I V). 
Segnalo, con riferimento alla materia della proprietà intellettuale, il capo X che estende le tutele del diritto di proprietà intellettuale anche al settore commerciale, includendo nella tutela il diritto d'autore, i marchi, le indicazioni geografiche, i disegni, i modelli e i brevetti, aspetti, questi, di particolare interesse per il nostro Paese. 
I successivi capi dispongono in ordine alla concorrenza e alla trasparenza, stabilendo un impegno per le parti ad un'applicazione delle norme che eviti il ricorso a pratiche commerciali scorrette e obblighi orizzontali rafforzati in materia di trasparenza regolamentare nel settore degli scambi commerciali e degli investimenti. 
Particolare attenzione è poi dedicata alla dimensione sociale e ambientale dello sviluppo, con la previsione di meccanismi di monitoraggio affidati alla società civile e l'impegno reciproco delle parti a facilitare e promuovere il commercio di beni che contribuiscano allo sviluppo sostenibile, ivi inclusa l'attenzione nei confronti dei temi della responsabilità sociale delle imprese e del commercio equo. 
L'Accordo stabilisce, altresì, che le controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del testo vengano risolte mediante consultazioni o attraverso la costituzione di un collegio arbitrale, mentre il capo XV detta disposizioni finali sulle versioni linguistiche, sull'ambito territoriale di applicazione e sull'entrata in vigore dell'Accordo. 
Relativamente ai protocolli, senza entrare in aspetti tecnici eccessivamente analitici, si evidenzia come il protocollo relativo alla definizione di prodotti originari e metodi di cooperazione legislativa preveda che gli esportatori autorizzati possano rilasciare dichiarazione di origine, in relazione a fatture, a bolle di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale, che descrivano i prodotti esportati in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione. 
Lo stesso protocollo, in deroga alla previsione standard del divieto di restituzione dei dazi inclusi negli accordi di libero scambio generalmente conclusi dall'Unione europea, prevede una clausola che consente – sia pure con il limite del riesame della procedura dopo cinque anni – la possibilità per le società coreane di ottenere il rimborso dal Governo di Seul dei dazi pagati sulle componenti importate dai Paesi terzi. 
Conclusivamente l'accordo con l'UE, che ha fatto avanzare le relazioni bilaterali a «partnership strategica», sottoscritto immediatamente prima del summit del G20 ospitato da Seoul, e il primo ratificato dall'UE con un partner commerciale asiatico, dovrebbe favorire una crescita rilevante nel volume del commercio che i due attori intrattengono. Le stesse aziende coreane che hanno rapporti commerciali con l'Unione europea si aspettano molto da questo FTA, incluso l'aumento del volume del commercio, della cooperazione volta allo sviluppo tecnologico e degli investimenti europei. Come è risultato da alcune indagini di settore, molte aziende coreane sono convinte che questo accordo porterà loro molti vantaggi e si sono dette disposte a disinvestire da altre parti del mondo per investire in Europa. 
Per questi motivi raccomando una rapida conclusione dell'iter di approvazione di questo provvedimento di ratifica.

(Testo Integrale)