Data: 
Mercoledì, 4 Giugno, 2014
Nome: 
Enzo Amendola

A.C. 2081-A

Relatore

Discussione generale

Signor Presidente, onorevoli deputati, l'Accordo italo-sudafricano in materia di cooperazione di polizia disciplina la collaborazione tra i due Paesi per prevenire, contrastare e condurre indagini sul crimine organizzato transnazionale e sul terrorismo. L'intesa si pone come obiettivo quello di creare uno strumento giuridico per regolamentare la collaborazione di polizia sotto il profilo sia strategico, che operativo, consentendo di intensificare i rapporti tra gli omologhi organismi dei due Paesi. L'Accordo trae spunto dall'esigenza di realizzare una cooperazione bilaterale di polizia per il contrasto del crimine organizzato transnazionale e del terrorismo, in modo da renderla più aderente alle attuali esigenze di entrambi i Paesi, in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti giuridici, dagli obblighi internazionali, tra i quali quelli discendenti a carico dell'Italia dalla partecipazione all'Unione europea e dalle disposizioni contenute nell'intesa stessa. Il testo dell'Accordo, redatto sulla base del modello accolto dal Dipartimento della pubblica sicurezza nelle relazioni con Paesi extraeuropei, ricalca nei contenuti altre recenti intese della stessa natura. 
  L'Accordo fissa in primo luogo l'obiettivo, ossia la collaborazione per prevenire, contrastare e condurre indagini sul crimine (articolo 2), e individua le autorità competenti (articolo 1) preposte all'applicazione dello stesso, che sono per il nostro Paese, il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e per la Repubblica del Sud Africa, il Dipartimento di polizia. L'Accordo sancisce, quindi, i principali settori nei quali la cooperazione di polizia si renderà operativa; in particolare, il contrasto del crimine organizzato transnazionale, del traffico illegale di stupefacenti e di sostanze psicotrope e loro precursori, della tratta di esseri umani e del traffico di migranti, del traffico illegale di armi, munizioni, esplosivi, materiale nucleare radioattivo e tossico, nonché del terrorismo internazionale. 
  Seguono le disposizioni che definiscono le modalità della cooperazione, quali lo scambio delle informazioni sui reati e sulle organizzazioni criminali, sulle loro strutture e sui loro modi operandi, sulle tecniche investigative utilizzate per il contrasto, tra le quali le speciali tecniche investigative delle consegne controllate, delle operazioni sotto copertura e di sorveglianza, nonché sui metodi impiegati per il controllo delle frontiere e documentale. Lo scambio delle informazioni riguarda altresì gli strumenti legislativi e scientifici per combattere il crimine, compresa l'analisi della minaccia criminale, e la formazione di funzionari di polizia (articolo 3). 
  L'Accordo indica le procedure per l'esecuzione delle richieste di assistenza, individuandone i requisiti formali e sostanziali (articoli 4 e 6), il rifiuto (articolo 5), con particolare attenzione alla protezione dei dati personali (articolo 7). Sono poi sancite la possibilità di effettuare riunioni e consultazioni per valutare l'esecuzione dell'Accordo (articolo 8) e le modalità di ripartizione, tra i due Paesi, dei relativi oneri finanziari occorrenti (articolo 9). 
  L'Accordo prevede, infine, sia disposizioni per la soluzione di eventuali controversie in ordine all'interpretazione e all'applicazione dell'atto, da risolversi in via amichevole, attraverso i canali diplomatici, con consultazioni negoziali (articolo 11), sia le procedure per l'entrata in vigore, per la cessazione e per l'adozione di emendamenti (articolo 12). 
  Gli oneri di attuazione dell'Accordo connessi allo svolgimento di missioni e di riunioni congiunte sono valutati in 18.322 euro, a decorrere dal 2014, e sono coperti mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.