A.C. 3945
Signora Presidente, Onorevoli colleghi, rappresentante del Governo. L'Accordo in esame s'inserisce nel quadro delle relazioni fra l'Unione europea ed i 79 Paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico): l'intesa è finalizzata, nell'ambito della politica europea di cooperazione allo sviluppo, al sostegno alla dinamica commerciale fra le Parti, improntata ad una progressiva liberalizzazione asimmetrica degli scambi ed al rafforzamento della cooperazione in tutti i settori connessi al commercio.
Ricordo che è l'Accordo di Cotonou, firmato originariamente il 23 giugno 2000, a regolare i rapporti fra l'Unione europea ed i Paesi ACP, prevedendo esplicitamente la stipula di accordi di partenariato economico (APE), ovvero di intese finalizzate a sostenere le economie di tali Stati e favorire la loro partecipazione al commercio internazionale, nel quadro di quanto stabilito in sede di Organizzazione mondiale del commercio.
Nel contesto innovativo determinato dall'Accordo di Cotonou, l'Europa e la CEMAC (Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale), costituita dal Camerun, la Repubblica Centrafricana, il Ciad, il Congo, la Repubblica Democratica del Congo, la Guinea equatoriale, il Gabon e Sao Tomè e Principe hanno deciso nel 2003 di dare ulteriore impulso ai loro rapporti economici, attraverso un'intesa ad ampio spettro, quale appunto l'Accordo di partenariato economico (APE), in cui il fattore sviluppo rappresenta il fulcro delle intese commerciali.
L'APE infatti non si limita a regolamentare l'accesso in Europa dei beni dei Paesi CEMAC, ma consente all'Unione di sostenere l'Africa nel miglioramento della competitività, nella differenziazione delle esportazioni e nella costruzione dei mercati regionali.
Già a partire dal 1o gennaio 2008, gli aspetti commerciali dei rapporti con i Paesi ACP avrebbero dovuto essere disciplinati dagli APE, con l'abbandono del regime commerciale preferenziale di Cotonou (che aveva garantito, senza vincoli di reciprocità, franchigie e riduzioni doganali) e nella prospettiva della creazione di un'area di libero scambio entro il 2020.
Per consentire la sigla del maggior numero di Accordi entro tale scadenza, l'Unione ha adottato una strategia in due fasi: da un lato si è data la priorità alla conclusione d'intese sugli aspetti relativi al commercio di beni e alle misure di accompagnamento, rinviando il negoziato sui servizi e sulle regole (appalti pubblici, investimenti, concorrenza), dall'altro si è provveduto alla ricerca di soluzioni a geometria variabile per le diverse regioni, per permettere ai Paesi più disponibili di giungere rapidamente ad un'intesa con l'UE.
L'Accordo interinale è stato parafato il 17 dicembre 2007 dal solo Camerun: la sigla dell'intesa ha assicurato a questo Stato l'accesso libero al mercato europeo delle proprie esportazioni (alluminio, cacao, banane, per un valore di circa 314 milioni di euro all'anno), scongiurando le conseguenze negative in cui sarebbe incorso dopo il 1o gennaio 2008.
Poiché i rimanenti Stati dell'area appartengono per la maggior parte alla categoria dei Paesi meno sviluppati, essi beneficiano comunque dell'accesso al mercato europeo sotto il programma «Everything But Arms» (EBA), con eccezione di Congo e Gabon i quali comunque godono dal 1ogennaio 2008 del Sistema di Preferenze Generalizzato (SPG).
L'Accordo regola aspetti basilari delle relazioni commerciali: dalla cooperazione allo sviluppo al commercio dei beni, dai dazi applicati alle misure di difesa commerciale, dalla regolamentazione fito-sanitaria alla trasparenza. Dal 1o gennaio 2008 quasi tutte le merci provenienti dal Camerun entrano in Europea a dazio zero, mentre il Paese africano si è impegnato a liberalizzare l'80 per cento dei prodotti europei importati, con particolare riferimento ai macchinari industriali, ai veicoli e prodotti chimici.
L'obiettivo finale sotteso all'Accordo in esame è quello di agevolare il raggiungimento di un'intesa completa che regoli tutte le materie attualmente non comprese nell'accordo transitorio, e possibilmente estesa a tutti i Paesi dell'Africa centrale.
È importante rilevare che nell'Accordo interinale le disposizioni concernenti la cooperazione allo sviluppo si legano strettamente agli strumenti e alle politiche dell'Unione europea nel settore, identificando aree prioritarie di intervento che accompagnino l'attuazione dell'APE. Si tratta in particolare dello sviluppo di infrastrutture di base a livello regionale nell'Africa centrale, del perseguimento della sicurezza agricola e alimentare, della diversificazione e aggiornamento dei settori economici e produttivi, del rafforzamento dell'integrazione regionale, del miglioramento dell'ambiente per gli affari e del sostegno all'attuazione di regole inerenti al commercio.
L'Accordo consta di 108 articoli, ed è suddiviso in otto titoli che meritano di essere qui richiamati.
Il primo Titolo (articoli da 1 a 3), enuncia gli obiettivi generali, con specifico riferimento, per la parte africana, alla riduzione della povertà, alla promozione dell'integrazione economica e all'implementazione delle capacità di esportazione.
Il Titolo II (articoli 4-12) è dedicato al partenariato per lo sviluppo e si occupa di modernizzazione delle infrastrutture di base, di agricoltura e sicurezza alimentare, di industria, di competitività delle economie e di integrazione regionale.
Il Titolo III (articoli 13-53) disciplina il regime commerciale dei prodotti. Il Titolo IV (articoli 54-55) lo stabilimento, gli scambi di servizi e commercio elettronico, il Titolo V (articoli 56-65) le regole connesse al commercio, disponendo in particolare la prosecuzione dei negoziati per la sottoscrizione di un Partenariato pieno, esteso anche a materie come i pagamenti correnti, i movimenti di capitali, la concorrenza, gli appalti e lo sviluppo sostenibile.
Gli ulteriori titoli sono dedicati alla prevenzione e risoluzione delle controversie nell'applicazione dell'Accordo (Titolo VI – articoli 66-88), ai meccanismi di consultazione, mediazione e arbitrato, (Titolo VII – articoli 89-91) ed alle disposizioni generali e finali (Titolo VIII – articoli 92-108). All'articolato sono poi aggiunti gli allegati che si riferiscono ai dazi doganali sui prodotti originari delle due Parti, oltre ad un Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.
In conclusione ricordo che il disegno di legge in esame, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, riguarda un accordo fortemente sostenuto dal nostro Paese nell'ottica di una «strategia per l'Africa», pensata anche per rispondere alle problematiche poste dai flussi migratori provenienti da tali area, incentrata, oltre che su interventi diretti come quelli che potranno realizzarsi utilizzando il Fondo istituito con la legge di bilancio appena licenziata dalla Camera, sulla promozione di politiche commerciali adeguate alle economie locali, che vanno tutelate da aperture al commercio internazionale non adeguatamente governate.