Discussione sulle linee generali - Relatrice
Data: 
Lunedì, 14 Marzo, 2016
Nome: 
Maria Chiara Carrozza

A.C. 3300

Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, l'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica Popolare Cinese, sottoscritto a Pechino il 4 luglio 2005, disciplina la corrispondenza di livello dei titoli accademici dei due Paesi. 
Ad oggi la cooperazione culturale tra l'Italia e la Cina è disciplinata da un Accordo di cooperazione che risale al 6 ottobre 1978, mentre la cooperazione nel campo della ricerca risale a un Accordo firmato a Pechino il 9 giugno 1998. Manca ancora una disciplina del reciproco riconoscimento dei titoli di studio a livello universitario rilasciati dalle autorità competenti della Repubblica italiana e della Repubblica popolare cinese. Ciò comporta che i cittadini che intendono iscriversi presso le università dell'altro Stato contraente conseguono presso tali università diplomi di laurea privi di riconoscimento legale da parte delle autorità dei Paesi di origine. A seguito dell'entrata in vigore di questo Accordo si permetterà quindi agli studenti italiani e cinesi, in possesso del titolo finale degli studi secondari superiori, di essere ammessi nelle istituzioni universitarie dell'altro Stato contraente. Eventualmente, potrà essere previsto un esame di idoneità all'accesso al corso universitario. 
Nell'obiettivo di favorire la collaborazione culturale tra i due Paesi, l'intesa tiene opportunamente conto dei cambiamenti verificatisi nel sistema universitario italiano dal 1997, in attuazione della Convenzione di Lisbona dell'aprile 1997 fino al regolamento del 2004 sull'autonomia didattica degli atenei. 
In ragione del numero di studenti di lingua italiana nelle scuole superiori e nelle università cinesi e del crescente numero di studenti cinesi che si scrivono nei nostri atenei – circa 8 mila – l'Accordo, favorendo l'inserimento di questi studenti nel sistema accademico italiano, contribuirà altresì all'aumento del tasso di internazionalizzazione dei nostri atenei nonché all'ulteriore diffusione della lingua italiana, anche attraverso la rete dei tre istituti di cultura operanti a Pechino, Shanghai e Hong Kong. 
Passando ai contenuti, quanto all'ambito di validità i destinatari dell'Accordo sono le università, gli istituti universitari, i politecnici e le istituzioni di alta formazione artistica e musicale, statali e non, legalmente riconosciuti ed abilitati a rilasciare titoli aventi valore legale. Ai sensi dell'articolo 3 gli studenti in possesso del titolo finale di studi secondari superiori possono essere ammessi presso un'istituzione universitaria di uno dei due Paesi secondo le disposizioni vigenti nel Paese di accoglienza, previa verifica della conoscenza della lingua nazionale, della disponibilità dei posti riservati agli studenti stranieri e del superamento delle procedure di selezione per l'accesso ai corsi a numero chiuso. Il medesimo articolo prevede che siano esonerati dalle prove per l'accertamento della competenza linguistica nonché dal contingentamento dei posti i diplomati presso scuole secondarie nel cui programma di insegnamento sia stato inserito, almeno per un triennio, l'insegnamento della lingua del Paese ospite. 
Gli articoli da 4 a 6 disciplinano il riconoscimento dei titoli rilasciati dalle istituzioni universitarie cinesi in Italia, disponendo che i certificati rilasciati delle istituzioni elencate nell'Allegato B consentano l'iscrizione ai corsi universitari di primo livello, dei livelli successivi e al dottorato di ricerca presso i nostri atenei. La competenza ad esprimere una valutazione sull'equivalenza dei certificati dei periodi di studio e degli esami sostenuti spetta in ogni caso all'istituzione ricevente. 
L'articolo 7 riconosce ai possessori di un titolo universitario conseguito presso un'istituzione universitaria di uno dei due Paesi il diritto a fregiarsi di tale qualifica nell'altro Paese. Il successivo articolo 8 prevede la creazione di una Commissione mista permanente per l'attuazione dell'intesa. Il disegno di legge è già stato approvato dal Senato il 10 settembre scorso e riproduce il contenuto di un analogo provvedimento già presentato nel corso del 2012 ma il cui esame si è interrotto per lo scioglimento della legislatura. Segnalo il parere favorevole espresso dalla Commissione bilancio, che ha esplicitato che alle trasferte in Cina prenderà parte un solo rappresentante del Ministero dell'istruzione. Infine è il caso di richiamare la rilevanza di questo accordo che si inquadra in una prospettiva di grande sviluppo delle relazioni italo-cinesi avviata dalle due visite di Stato del Presidente Renzi e del Premier Li Keqiang già nel 2014, proseguita con Expo 2015, con la visita del Ministro Gentiloni in aprile e che si è consolidata con le missioni in Cina del Presidente del Senato.