Relatore
Data: 
Martedì, 19 Luglio, 2016
Nome: 
Alessio Tacconi

A.C. 3767

Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, l'Accordo che quest'Aula è chiamata oggi a ratificare impegna la Svizzera e il nostro Paese a rafforzare e ad intensificare la cooperazione transfrontaliera, nonché il reciproco scambio di informazioni, esperienze e prassi, al fine di prevenire e combattere la criminalità e il terrorismo, con l'obiettivo di creare uno strumento giuridico più aderente alla realtà e più attuale rispetto all'Accordo del 1998, attualmente in vigore. 
L'Intesa trae origine da altri accordi di collaborazione transfrontaliera già esistenti in ambito internazionale quali Trattato di Prüm del 27 maggio 2005, che, peraltro, non è ancora entrato in vigore nel nostro Paese, malgrado, con la legge n. 85 del 2009, sia intervenuta l'autorizzazione alla sua ratifica. 
Il Trattato oggetto del provvedimento in titolo specifica, innanzitutto quali obiettivi dell'Accordo 1’ intensificazione della cooperazione transfrontaliera tra i rispettivi organi competenti, anche mediante la definizione di nuove modalità di cooperazione in materia di polizia, nonché le attività del centro comune. Esso individua, altresì, le autorità competenti preposte all'applicazione dell'Accordo (per l'Italia, il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e, limitatamente ai soli aspetti doganali, il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso le sue articolazioni; per la Confederazione svizzera, le autorità federali in materia di polizia, di immigrazione e di dogana). 
L'Intesa stabilisce le rispettive «zone di frontiera» ove esercitare le singole modalità di cooperazione e definisce i termini «centro comune», «agenti» e «sorveglianza» utilizzati nell'articolato corpo dell'Accordo. 
Seguono poi disposizioni volte a delimitare l'ambito della cooperazione, la cui attuazione avverrà in conformità alle proprie legislazioni nazionali e agli obblighi internazionali; sono, quindi, elencati gli ambiti criminosi oggetto dell'Accordo, che vanno dalla criminalità organizzata transnazionale, al traffico dei migranti, alla criminalità informatica. 
Importanza qualificante riveste la disposizione volta ad individuare le forme materiali della collaborazione. Tale collaborazione avverrà, tra l'altro, attraverso lo scambio di informazioni, l'utilizzo di tecniche specialistiche per il contrasto alla criminalità, la definizione di misure congiunte di sorveglianza della frontiera comune, se del caso istituendo unità miste; e l'adozione di misure di contrasto al traffico illecito di stupefacenti. 
Altre disposizioni riguardano le procedure per l'esecuzione delle richieste di assistenza, i casi e le modalità per il rifiuto, le forme di esecuzione e l'assistenza spontanea, nonché forme particolari di collaborazione quali l'osservazione transfrontaliera e l'inseguimento transfrontaliero. In merito a quest'ultimo, l'articolato reca due importanti innovazioni rispetto al regime in vigore, ossia la completa rimozione di un limite spaziale (oggi fissato a 30 chilometri) e la reciproca concessione, a determinate condizioni, del cosiddetto «diritto di fermo» in favore degli agenti «stranieri» impegnati nell'inseguimento nel territorio dell'altro Paese. 
Sono, altresì, indicate in maniera dettagliata le forme e le modalità della collaborazione diretta alla frontiera comune: il pattugliamento misto e la sua attuazione, le misure transfrontaliere in ambito ferroviario e lacustre e i servizi di scorta transfrontalieri. 
Viene, inoltre, definito il ruolo del Centro comune, istituito con specifico Protocollo bilaterale del 2002, nonché la gestione delle informazioni che vi transitano. Norme specifiche disciplinano i limiti sull'utilizzo delle informazioni e dei documenti scambiati nell'ambito della cooperazione, che dovrà avvenire nel rispetto della Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 e conformemente ai rispettivi ordinamenti nazionali. 
Gli oneri finanziari recati dal provvedimento in titolo sono quantificati in circa 100 mila euro annui e saranno coperti mediante ricorso al fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016 utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 
In considerazione di quanto detto, auspico una rapida approvazione di questo disegno di legge di ratifica, già approvato dal Senato lo scorso 20 aprile.