A.C. 3511-A
Presidente, colleghi deputati, rappresentante del Governo, l'Accordo al nostro esame, siglato sette anni fa, impegna l'Italia e l'Armenia a fornirsi attraverso le rispettive autorità doganali reciproca assistenza e cooperazione al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale; l'intesa è volta anche a rendere più trasparente l'interscambio commerciale bilaterale, con la realizzazione di un'efficace azione di prevenzione, accertamento e repressione delle violazioni della normativa anzidetta.
Mi preme anzitutto ricordare, con riguardo alle relazioni italo-armene, che esse sono buone sul piano politico, come testimonia la vista ufficiale a Roma del Presidente armeno, dal 9 al 10 aprile 2015, e la partecipazione di una delegazione della nostra Commissione alla solenne commemorazione nella capitale armena, il 24 scorso, delle vittime degli eccidi del 1915. Tali relazioni possono essere ulteriormente potenziate sul piano economico-commerciale, poiché a seguito dell'ingresso di Yerevan nell'Unione euroasiatica, l'Armenia ha tutte le potenzialità per diventare una destinazione interessante per eventuali investimenti diretti da parte di Paesi terzi desiderosi di accedere al mercato dell'Unione.
Per un esame più puntuale dell'articolato dell'intesa al nostro esame rinvio alla discussione che si è svolta in Commissione; mi limito in questa sede a segnalare alcuni aspetti qualificanti dell'Accordo. In particolare, ai sensi di esso ciascuna amministrazione doganale si impegna ad esercitare la sorveglianza e a fornire informazioni su persone, merci e mezzi di trasporto che sono o che si presume siano coinvolti in violazioni della normativa doganale, come pure su nuovi metodi o mezzi impiegati per commettere infrazioni alla legislazione doganale. Rilevante importanza rivestono poi le norme che prevedono particolari forme di cooperazione, dirette tra l'altro a prevenire il traffico illecito di merci e di beni artistici, il contrabbando e il traffico di stupefacenti. Altre disposizioni salienti sono l'impegno di ciascuna amministrazione doganale, dietro richiesta dell'altra, ad avviare indagini su operazioni doganali che sono o sembrano in contrasto con la legislazione doganale dell'altra parte contraente, con la previsione che i funzionari dell'amministrazione richiedente assistano a tali indagini. Per quanto riguarda l'uso e la tutela delle informazioni ricevute nell'ambito dell'assistenza amministrativa prevista dall'Accordo, è specificato che tali informazioni non devono essere utilizzate per scopi diversi da quelli previsti dall'Accordo stesso. Vengono inoltre stabilite le procedure che le amministrazioni doganali devono seguire per risolvere i problemi connessi con la pratica attuazione dell'Accordo: è prevista allo scopo l'istituzione di una commissione mista, composta da un eguale numero di rappresentanti autorizzati dalle amministrazione doganali delle parti contraenti ed assistiti da esperti, che si riunirà a turno nell'uno e nell'altro Stato, alla quale è affidato l'esame delle questioni connesse con la cooperazione e la mutua assistenza. È altresì stabilito che la risoluzione delle controversie in merito all'interpretazione e all'applicazione dell'Accordo avverrà per via diplomatica tramite consultazioni.
Gli oneri dell'Accordo sono quantificati in circa 19.000 euro ad anni alterni a decorrere dal 2016, e in circa 11.000 euro ad anni alterni a decorrere dal 2017, per la copertura delle spese legate all'invio di funzionari in Armenia, all'invio in Italia di funzionari armeni convocati in qualità di esperti e testimoni ed allo svolgimento delle riunioni della commissione mista in Armenia. Segnalo che nel corso dell'esame in Commissione sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Finanze e Politiche dell'Unione europea, mentre la Commissione attività produttive ha comunicato di non procedere all'espressione del previsto parere. Segnalo altresì che la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole, con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.
Ho pertanto presentato un emendamento di recepimento della condizione espressa dalla Commissione Bilancio, essendo necessario modificare la clausola di copertura finanziaria, di cui all'articolo 3, e l'autorizzazione di spesa per il triennio in corso, aggiornando la clausola di salvaguardia prevista al medesimo articolo 3, emendamento che è stato successivamente approvato dalla Commissione.
Concludo auspicando una rapida approvazione di questo Accordo, la cui ratifica – lo rammento – non fu portata a termine nel corso della legislatura precedente.