Discussione sulle linee generali - Relatore
Data: 
Martedì, 5 Luglio, 2016
Nome: 
Michele Nicoletti

A.C. 3462

Presidente, onorevoli colleghi, la ratifica che questa Assemblea è chiamata oggi ad esaminare si riferisce ad un Accordo che rientra nel novero delle intese finalizzate allo scambio di informazioni tra Stati, che in ragione del loro ridotto interscambio commerciale non pervengono alla stipula di una convenzione contro le doppie imposizioni, ed è redatto sulla base delTax Information Exchange Agreement predisposto dall'OCSE. L'Accordo consente tuttavia di inserire il Turkmenistan nella white list dei Paesi e dei territori che consentono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia, in conformità con quanto previsto dall'articolo 168-bis del Testo unico delle imposte sui redditi.
Quanto al contenuto, ritengo di rilievo la disposizione che riguarda le informazioni oggetto dello scambio, ossia quelle presumibilmente rilevanti per la determinazione, l'accertamento, l'applicazione e la riscossione delle imposte oggetto dell'Accordo, per il recupero e la riscossione coattiva dei crediti di imposta, oppure per le indagini ed i procedimenti giudiziari legati a questioni fiscali. Tale previsione dispone comunque che restino impregiudicati i diritti delle persone, secondo la legislazione della parte interpellata, a condizione che tale salvaguardia non ostacoli o ritardi l'effettivo scambio delle informazioni. Da segnalare, ancora, è la previsione per cui l'obbligo di fornire informazioni non sussiste, qualora esse non siano detenute dalle autorità domestiche, o non siano in possesso o sotto il controllo di persone ricadenti nella giurisdizione territoriale della parte interpellata. 
L'articolato enumera le imposte considerate dall'Accordo: tali imposte per il nostro Paese sono l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle società, l'imposta regionale sulle attività produttive, l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sulle successioni, quella sulle donazioni e le imposte sostitutive; per il Turkmenistan, si fa riferimento all'imposta sul valore aggiunto, alle accise, all'imposta sul reddito da utili delle persone giuridiche, all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sulle risorse naturali e a quella sul patrimonio. L'intesa prevede inoltre che ogni imposta di natura identica istituita dopo la data della sua firma debba essere notificata dalle autorità competenti di ciascuna parte all'altra parte, comprese le modifiche apportate alle disposizioni fiscali e alle procedure per la raccolta delle informazioni previste dall'Accordo in esame. Il fulcro dell'Accordo è rappresentato dalla norma contenuta nell'articolo 5, che stabilisce le modalità con cui le informazioni sono richieste da una delle parti e fornite dall'altra. Obiettivo delle relative disposizioni è il superamento del segreto bancario, al fine della lotta all'evasione e conformemente agli standard dell'OCSE in materia; in particolare, in virtù dell'Accordo in titolo, le autorità competenti di ciascuna parte avranno l'autorità di ottenere e fornire su richiesta informazioni in possesso di banche, di altri istituti finanziari e di qualsiasi persona che agisca in qualità di intermediario e fiduciario, inclusi i procuratori fiduciari, e informazioni riguardanti la proprietà di società di capitali, società di persone, trust, fondazioni Anstalten. Raccomando per quanto detto l'approvazione di questo provvedimento, che contribuirà a rafforzare la cooperazione economica tra Italia e Turkmenistan, attualmente incentrata in particolare sul settore energetico.