A.C. 3529
Grazie, Presidente. L'Accordo che questa Assemblea si accinge a esaminare è finalizzato a favorire la cooperazione tra le amministrazioni fiscali delle Parti, attraverso uno scambio di informazioni in materia fiscale che garantisca un adeguato livello di trasparenza. Esso risponde allo schema predisposto dall'OCSE, ed è sostanzialmente modulato sulTax information exchange agreement. Ricordo che Intese di questo tipo sono state sottoscritte da Bermuda con altri Stati membri dell'Unione europea, quali Francia, Danimarca, Finlandia, Irlanda Svezia e Portogallo. L'Intesa è quindi da considerarsi in linea con gli orientamenti proposti e condivisi dal nostro Paese nelle diverse sedi internazionali, dal G20 e all'Unione europea, in tema di potenziamento degli strumenti di contrasto del fenomeno dell'evasione fiscale. Ricordo al proposito, che il testo unico delle imposte sui redditi nella parte novellata, all'articolo 1, comma 83, della legge finanziaria per il 2008, ha delineato una nuova e più stringente disciplina contro l'elusione fiscale. In virtù di tale disciplina, le disposizioni contenute nell'Intesa in esame possono costituire la premessa affinché Bermuda sia iscritta nellawhite list da emanare ai sensi della richiamata normativa.
Passando a illustrare i contenuti dell'Accordo è opportuno evidenziare che le informazioni oggetto dello scambio sono quelle rilevanti per la determinazione, accertamento e riscossione delle imposte indicate all'articolo 3 che per l'Italia sono IRPEF, IRES, IRAP, IVA, imposta sulle successioni e donazioni, e imposte sostitutive. L'articolato prevede inoltre che l'obbligo di fornire informazioni non sussiste qualora dette informazioni non siano detenute delle autorità domestiche o siano in possesso, o sotto il controllo, di persone che non si trovino entro la giurisdizione territoriale della parte interpellata. Come in altre Intese di questo tipo, il punto centrale è rappresentato dalla disciplina, all'articolo 5 dell'Accordo, delle modalità con cui le informazioni sono richieste da una delle due Parti e fornite dall'altra. Da segnalare il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli standard dell'OCSE in materia.
Altre disposizioni di rilievo dell'Accordo in esame riguardano la possibilità per una parte contraente di consentire che rappresentanti dell'autorità competente dell'altra parte contraente possano effettuare attività di verifica fiscale nel proprio territorio, i casi in cui è ammesso il rifiuto delle richieste di informazioni, ad esempio ove la divulgazione delle informazioni sia contrario all'ordine pubblico o potrebbe consistere nel rivelazioni di segreti commerciali industriali o professionali, il criterio generale per la ripartizione dei costi sostenuti dei Paesi contraenti per fornire l'assistenza necessaria e attuare lo scambio di informazioni, previsto nelle norme pattizie, e infine l'impegno ad adottare gli interventi normativi necessari per ottemperare e dare applicazione ai termini dell'Accordo. Segnalo che la Commissione bilancio ha evidenziato come l'Accordo comporti per l'erario un prevedibile aumento di gettito derivante dalla accresciuta possibilità di ricorrere allo scambio di informazioni in conformità allo standard OCSE in materia, con conseguente emersione di base imponibile attualmente sottratta alla tassazione.
In considerazione di quanto detto, auspico una celere approvazione del provvedimento che, non comportando specifici oneri di attuazione, rappresenta un significativo passo in avanti per aggredire il nodo della evasione e dell'elusione fiscale.