A.C. 2322
Illustre Presidente, colleghi deputati, rappresentante del Governo,
l'Accordo in esame - analogamente agli accordi con Uruguay e Mongolia, anch'essi all'ordine dei giorno dei nostri lavori - ha lo scopo di fornire un'adeguata cornice giuridica per avviare forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati contraenti, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive, migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza e indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi.
Venendo sinteticamente ai contenuti dell'Accordo, l'articolo 1 ne enuncia i princìpi ispiratori e lo scopo, dichiarando che esso intende incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei princìpi di reciprocità, eguaglianza e mutuo interesse in conformità agli impegni internazionali assunti dalle Parti e, per l'Italia, agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
L'articolo 2 prevede che le Amministrazioni competenti per organizzare e gestire le attività saranno i rispettivi Ministeri della difesa; il medesimo articolo disciplina altresì la possibilità di stipulare ulteriori intese tecniche volte a disciplinare in concreto le aree e le modalità di cooperazione: sviluppo e ricerca, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi per la difesa; operazioni umanitarie e di mantenimento della pace.
Segnalo in particolare l'articolo 6 che stabilisce la cooperazione nel campo dell'industria della difesa, nel rispetto degli ordinamenti nazionali. Il reciproco approvvigionamento dei suddetti materiali potrà avvenire con operazioni dirette tra i due Stati oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi, mentre l'eventuale riesportazione del materiale acquisito verso Paesi terzi potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente, in ogni caso nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla legge n. 185 del 1990, che disciplina il controllo sull'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento.
L'articolo 7 disciplina la regolamentazione delle procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale (compresi i brevetti) derivante da attività condotte in conformità all'Accordo, mentre il successivo articolo 8 regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose classificati, specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo attraverso canali intergovernativi diretti approvati dalle rispettive autorità nazionali per la sicurezza.
Conclusivamente confido in un rapido procedimento di ratifica dell'accordo, nell'ottica dell'impegno alla stabilizzazione dell'area del Sahel, confermato dalla partecipazione di personale militare italiano alla forza multinazionale di contrasto alla minaccia terroristica nota come Task Force Takuba.