A.C. 3332
Grazie, Presidente. Colleghe e colleghi, l'Accordo in titolo, siglato a Roma il 26 febbraio 2015 dall'Italia e dal Liechtenstein in materia di scambio di informazioni fiscali, si richiama al modello OCSE di tax information exchange agreement e consente lo scambio di informazioni su richiesta relativamente a tutte le imposte. Lo Stato a cui sono richieste le informazioni non può rifiutarsi di fornire allo Stato richiedente la collaborazione amministrativa per mancanza di interesse ai propri fini fiscali né può opporre il segreto bancario. Il Protocollo aggiuntivo, che disciplina le richieste di gruppo, consente di presentare richiesta in relazione a categorie di comportamenti che fanno presumere l'intenzione dei contribuenti di nascondere al fisco italiano patrimoni e/o attività detenute irregolarmente nel Liechtenstein.
L'Accordo ha un effetto positivo sull'esito della cosiddetta voluntary disclosure, più volte richiamata nel corso dell'esame di analoghi disegni di legge di ratifica, in quanto allarga la platea dei potenziali aderenti alla regolarizzazione dei capitali. In sostanza, per effetto della sottoscrizione tempestiva dell'Accordo rispetto alla tempistica prevista dalla voluntary disclosure, il Principato del Liechtenstein, impegnandosi allo scambio di informazioni, viene equiparato a un Paese non black-list. Pertanto, i contribuenti che intendono aderire alla regolarizzazione non subiscono il raddoppio dei termini di accertamento e il conseguente peggioramento del trattamento sanzionatorio previsto, invece, per chi regolarizza capitali da Paesi in lista nera.
Va ricordato che, ai sensi dell'articolo 1, le informazioni oggetto dello scambio sono quelle rilevanti per la determinazione, l'accertamento, l'applicazione e la riscossione delle imposte indicate al successivo articolo 3, che per l'Italia sono IRPEF, IRES, IRAP, IVA, imposta sulle successioni, sulle donazioni, sui premi assicurativi e sulle transazioni finanziarie, IVAFE e imposte sostitutive. All'articolo 2 invece si precisa che l'obbligo di fornire informazioni non sussiste qualora dette informazioni non siano detenute dalle autorità nazionali o siano in possesso o sotto il controllo di persone che non si trovino entro la giurisdizione territoriale della parte interpellata. È inoltre da sottolineare il rilievo dell'articolo 5, redatto secondo il modello del Tax Information Exchange Agreement, nel quale sono stabilite le modalità con cui le informazioni sono richieste da una delle due parti e fornite dall'altra. Si evidenzia, in particolare, il paragrafo 4 che prevede, tra l'altro, il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo primario della lotta all'evasione nonché agli standard dell'OCSE in materia. Nell'articolo 6 viene regolamentata la possibilità di una parte contraente di consentire che rappresentanti dell'autorità competente dell'altra parte contraente possano svolgere attività di verifica fiscale nel proprio territorio. Le disposizioni dell'articolo 7 indicano i casi in cui è ammesso il rifiuto di una richiesta di informazioni, ad esempio ove la divulgazione delle informazioni sia contraria all'ordine pubblico o possa consistere nella rivelazione di segreti commerciali, industriali o professionali.
Segnalo che, nel corso dell'esame in Commissione, sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni affari costituzionali, giustizia, bilancio e finanze. Segnalo ancora che, unitamente all'Accordo e al Protocollo aggiuntivo, il Ministro Padoan e il Primo Ministro Hasler hanno firmato una dichiarazione congiunta di carattere politico con la quale i due Paesi confermano il reciproco impegno ad applicare lo scambio automatico di informazioni e si sono impegnati ad avviare i negoziati per una convenzione contro le doppie imposizioni. Auspico, quindi, una rapida conclusione dell'iter di ratifica. È un provvedimento importante per una maggiore giustizia fiscale e una più efficace lotta alla corruzione.