A.C. 2577
Signor Presidente, dopo l'attento esame dell'accordo, in sede referente, svolto dalle Commissioni III e dalla VI, credo sia opportuno soffermarsi sinteticamente, in questa sede, per i profili che competono al mio mandato di relatore per la Commissione affari esteri, sui contenuti della normativa statunitense FATCA, entrata in vigore il 1oluglio di quest'anno, che prevede l'identificazione dei soggetti statunitensi titolari di conti presso intermediari finanziari esteri e la successiva segnalazione all'autorità locale. La normativa FATCA, fortemente voluta dall'amministrazione Obama, è stata varata dagli USA per contrastare l'evasione fiscale da parte dei propri contribuenti che utilizzano veicoli esteri per gli investimenti delle somme distratte dal fisco locale, prevede che gli intermediari finanziari stranieri, banche, assicurazione vita, società di gestione del risparmio, società di intermediazione mobiliare e broker, identifichino e segnalino alle autorità fiscali i propri clienti aventi residenza fiscale statunitense a partire dal 1oluglio 2014. La rilevanza dell'accordo risiede proprio nel fatto che la piattaforma normativa e tecnologica FATCA, strutturata sullo scambio reciproco e automatico delle informazioni tra le amministrazioni finanziarie dei Paesi aderenti, è destinata a fungere da architrave delle nuove regole per lo scambio multilaterale dei dati volute in sede OCSE, e a quelle promosse in sede di Unione europea, che estenderanno, di fatto, a partire dal luglio 2015 l'obbligo di identificazione e segnalazione di tutta la clientela con residenza fiscale estera, alle rispettive autorità di competenza. In tale contesto, ricordo che i Governi degli Stati Uniti, da un lato, e di alcuni grandi Paesi dell'Unione europea, tra cui la Francia, la Germania, la Spagna, il Regno Unito e l'Italia, dall'altro, i cosiddetti FATCA partner, abbiano espresso l'intenzione di anticipare la messa in opera degli strumenti multilaterali appena richiamati, adottando intese bilaterali che rendono più agevole l'attuazione del quadro normativo FATCA,.
Il Regno Unito ha per primo firmato un accordo bilaterale con gli Stati Uniti, in data 14 settembre 2012. Anche Danimarca, Messico, Spagna, Lussemburgo, Germania, Francia e Irlanda, tra gli altri, hanno firmato l'accordo, secondo lo stesso modello adottato dal Governo britannico. Il 10 gennaio scorso, è stato, infine, concluso l'accordo tra il Governo italiano e quello degli Stati Uniti. A livello comunitario, a riprova di un approccio fortemente condiviso dai principali Paesi dell'Unione, la Francia, la Germania, la Spagna, il Regno Unito e l'Italia, abbiamo formalmente comunicato al Commissario europeo alla fiscalità, il 9 aprile 2013, di voler realizzare uno strumento pilota di scambio automatico multilaterale di informazione, avente le medesime caratteristiche del modello concordato con gli Stati Uniti.
Venendo, quindi, nello specifico, ai profili di interesse della Commissione affari esteri, l'accordo, che consta di dieci articoli e due allegati, persegue l'obiettivo di fornire agli intermediari finanziari un quadro normativo completo, circa gli adempimenti che questi dovranno assolvere a seguito della pattuazione Italia-Stati Uniti, anche nell'ottica di garantire una disciplina sistematica della materia che consenta di conseguire sinergie applicative. Tra gli articoli più salienti, ricordo che l'articolo 2 fissa gli obblighi in materia di ottenimento e scambio di informazioni relative a conti oggetto di comunicazione. Gli elementi informativi da comunicare sono, con riferimento al 2014, il nome, l'indirizzo e il codice fiscale statunitense, di ciascun soggetto statunitense titolare di conto, e del numero di conto, gli identificativi della istituzione finanziaria italiana che effettua la comunicazione, il saldo e il valore del conto. Nel 2015, si aggiungeranno i dati relativi all'importo del totale lordo degli interessi, dei dividendi o di altri redditi generati in relazione alle attività detenute dal conto. A decorrere dal 2016, si aggiungeranno, per i conti di custodia, gli introiti lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto dei beni patrimoniali pagati o accrediti sul conto.
L'articolo 3 dell'Accordo stabilisce tempi e modalità dello scambio di informazioni tra i due Paesi firmatari. Per quanto attiene all'articolo 4, mi preme sottolineare come esso disciplini l'applicazione della normativa FATCA alle istituzioni finanziarie italiane. In relazione all'articolo 5, ricordo che esso definisce le procedure da applicare in caso di mancato rispetto. L'articolo 6, invece, è finalizzato all'impegno dei due Stati a intensificare l'efficacia dello scambio delle informazioni e la trasparenza fiscale. Rilevo, altresì, che l'articolo 7 assicura all'Italia ogni migliore trattamento contenuto in un accordo di applicazione.
Prima di passare la parola al collega Sanga – chiedo scusa, Presidente – mi permetto di raccomandare una rapida approvazione del disegno di legge di ratifica, poiché l'Accordo risponde pienamente all'esigenza di rafforzare, in tempi di crisi economica globale, gli strumenti di lotta all'evasione fiscale a livello internazionale, nella consapevolezza, consolidatasi con l'esperienza di questi anni, che le manovre antielusive poste in essere dai singoli Stati, rischiano di generare asimmetrie e confusione, allontanando gli investimenti all'estero, con scarsi risultati da un punto di vista pratico in termini di gettito.