A.C. 3943
La ratifica dell'accordo che ci apprestiamo a autorizzare risponde all'esigenza di sviluppare e disciplinare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate del nostro paese e quelle dell'Armenia, con l'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la cooperazione in materia di sicurezza. L'accordo, la cui fase negoziale venne avviata nel 2011 per iniziativa armena, risale al 17 ottobre 2012. In questa sede va certamente sottolineata la valenza stabilizzatrice di questa iniziativa in un'area di particolare e indiscutibile valore strategico oltre che di interesse politico alla luce degli interessi nazionali e degli impegni internazionali dell'Italia in quella regione.
In qualità di stato «partner» dell'Organizzazione del Nord Atlantico, l'Armenia è membro dell'Euro-Atlantic Partnership Council, un forum di consultazione, coordinamento e dialogo tra la NATO ed i suoi partner esterni, e ha sottoscritto fin dal 1994 il programma denominato Partenariato per la pace. Intervenendo presso la terza Commissione del Senato durante la discussione generale relativa a questo disegno di legge, il rappresentante del governo ha ricordato che l'Armenia pur non avendo accettato l'invito a stipulare un Accordo di associazione con l'Unione Europea, ha rafforzato la cooperazione militare con la NATO e partecipa ad alcune significative missioni internazionali tra cui quella in Libano (Unifil) a guida italiana.
Giova richiamare alla nostra memoria il legame tra i due Paesi, Armenia e Italia, determinato anche da affinità culturali e antica vicinanza di cui restano importanti testimonianze nel nostro Paese. Numerosa e attiva la comunità armena d'Italia, qui approdata anche a seguito della grande diaspora provocata dal genocidio che si consumò in Turchia 101 anni fa.
L'Armenia è uno Stato ancorato ad una tradizione solidamente europea ed è al centro di interessi contrastanti di grandi potenze, in particolare della Turchia, l'Iran e la Russia e soffre a causa di uno dei «conflitti congelati», quello del Nagorno-Karabakh, che ha recentemente ripreso vigore.
Alla luce di quanto evidenziato fin qui risulta evidente il valore della collaborazione nel settore della difesa con l'Armenia, poiché il tema della sicurezza, per un piccolo Paese quale l'Armenia stessa, è fondamentale in un'ottica di equilibrio in un contesto regionale molto complesso.
Il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli (l'accordo italo armeno essendo consistente di 11 articoli e un preambolo) che riguardano l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria, la clausola di invarianza di spesa e l'entrata in vigore. Gli oneri economici, relativi a visite istituzionali ed incontri operativi fra le rispettive delegazioni, sono quantificati in 6.400 euro circa ad anni alterni, a decorrere dal 2016.
Quanto all'Accordo, esso indica all'articolo 2 che la cooperazione si sviluppi sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle parti che indicheranno le linee guida e i dettagli delle singole attività da svolgere. Politica di sicurezza e difesa, formazione militare-legale, ricerca, sviluppo e acquisto di prodotti e servizi per la difesa e delle operazioni umanitarie sono i settori su cui si svilupperà la cooperazione tra i paesi.
Nel disciplinare le questioni relative alla giurisdizione, l'articolo 4 stabilisce il diritto per il Paese ospitante di giudicare il personale ospitato per i reati commessi sui proprio territorio, salvo i reati contro la sicurezza interna. Sono disciplinati i casi di eventuali risarcimenti per danni in relazione al servizio reso e la cooperazione nel campo dell'importazione ed esportazione di prodotti aventi scopo militare, prevedendo in particolare l'impegno a dare supporto ad iniziative commerciali correlate al comparto. L'articolo 7 detta norme in merito alla sicurezza delle informazioni classificate, stabilendo che siano trasferite unicamente attraverso i canali governativi designati, disciplinando una corrispondenza delle classifiche di segretezza.
Gli articoli 8 e 9 disciplinano, rispettivamente, le modalità per la risoluzione delle eventuali controversie interpretative, e per gli emendamenti al testo dell'accordo.