Relatrice
Data: 
Lunedì, 9 Maggio, 2016
Nome: 
Micaela Campana

A.C. 3634

Presidente, Colleghi, è con profonda emozione, ed altrettanto orgoglio, che oggi prendo la parola in quest'Aula. 
Il disegno di legge che stiamo per discutere ed approvare restituisce finalmente ai nostri concittadini omosessuali un bene loro sottratto da tanto, troppo tempo: la dignità di cittadini di questo paese. 
Il percorso viene da lontano, e condivide speranze e attese con le grandi lotte per i diritti civili. 
Il dibattito sul riconoscimento dei diritti delle coppie omosessuali è iniziato in queste Aule più di trenta anni fa, ed ha visto protagoniste alcune donne coraggiose, tra cui voglio ricordare la senatrice Ersilia Salvato e la deputata Agata Alma Cappiello. 
Ci sono voluti più di trent'anni. Alcuni dei parlamentari che siedono qui oggi non erano neppure nati, altri come me erano molto piccoli. 
Nel silenzio della politica, nuove generazioni di omosessuali sono cresciute e si sono formate, sempre più consapevoli dei loro diritti, sempre più innamorate e orgogliose della propria vita e della propria differenza. E, con voce incessante e sempre più forte, hanno continuato a chiedere a noi di fare nient'altro che il nostro dovere: accompagnare le loro vite, con gli strumenti del diritto, verso un orizzonte condiviso di libertà, dignità, uguaglianza. Molte di queste persone non hanno potuto vedere questo giorno: ed a loro rivolgo il mio pensiero grato e commosso, perché nel dibattito di oggi, in quest'Aula, il loro sogno vive, e continua ad ispirarci. 
Pacs, Dico, Didore: dietro queste sigle si nascondono migliaia di ore di discussione, di polemiche, mentre c'era una parte importante di cittadini in ascolto, con la speranza che l'attesa fosse finalmente conclusa. Cittadini che attendevano di vedersi riconosciuti non solo nei doveri verso lo Stato, ma anche nei diritti. 
Con questa legge diciamo a tanti di non nascondersi più, perché la loro vita gode della stessa dignità sociale degli eterosessuali. Che i progetti di vita delle persone omosessuali sono un valore per il nostro ordinamento democratico. 
Il disegno di legge che oggi finalmente approda in Aula, dopo decenni di attesa, colma una lacuna ormai insopportabile nel nostro ordinamento giuridico. Una lacuna individuata dalla Corte costituzionale a partire dal 2010, e che è stata oggetto di una condanna al nostro paese da parte della Corte europea dei diritti dell'Uomo nel 2015. 
Soprattutto, una lacuna avvertita come una vera e propria ferita da una parte importante del nostro paese, da persone, coppie e famiglie rimaste per troppo tempo ai margini della comunità politica. 
A queste persone, a queste famiglie, noi oggi diamo finalmente una risposta. 
Una risposta certo iniziale, ma una buona risposta. Lasciatemelo dire con gioia, e con commozione: perché la buona politica non dimentica le ragioni del cuore, quando riesce a cambiare in meglio la vita delle persone, a rendere più sereni i loro giorni. 
L'attesa è un esercizio di infinita pazienza, un non luogo che permette sogni, illusioni, ansie, paure; la percepiamo come infinita, come eterna, eppure per definizione stessa è un tempo finito, chiuso. 
Eppure per molti dei nostri cittadini è stata veramente infinita: hanno atteso per anni di veder riconosciuto il loro diritto d'amare, di costruirsi una famiglia, di allevare ed accudire i propri figli. 
Ma l'attesa ora è finita, e con essa le discriminazioni: quei gesti che hanno portato sofferenza e dolore hanno trovato la loro fine, una fine per legge, una legge per l'eguaglianza. 
Quei gesti si riproporranno, lo sappiamo, ma la nostra Democrazia ha nel proprio dna quegli anticorpi necessari per emarginarli, e questa legge è uno di quegli anticorpi. Stiamo mettendo via decenni di brutte figure. 
Il disegno di legge in discussione è stato approvato, solo poche settimane fa, dal Senato della Repubblica, al termine di un percorso parlamentare iniziato nel 2013. La commissione giustizia del Senato si è riunita 72 volte sull'argomento, sono stati auditi moltissimi esperti e rappresentanti delle associazioni. Sono state ascoltate le posizioni di tutti, anche quelle culturalmente più distanti tra loro. Il provvedimento ha subito quattro riformulazioni e ha recepito i pareri favorevoli della Commissione Affari Costituzionali, della Commissione Bilancio e del Mef. 
Sono stati mesi convulsi, caratterizzati dall'atteggiamento ostruzionistico di alcune forze politiche, che hanno tentato di ostacolare i lavori della Commissione e dell'Aula, presentando migliaia e migliaia di emendamenti. 
Di fronte al rischio di veder compromesso l'impianto dei diritti e dei doveri garantiti dal disegno di legge, il governo con coraggio ha scelto di porre la questione di fiducia presentando un maxiemendamento. 
Il disegno di legge è poi approdato in Commissione Giustizia, qui alla Camera, ed è stato oggetto di un esame accurato, e di un dibattito acceso ed approfondito durato due mesi. 
L'esame è stato avviato il 3 marzo e si è concluso il 14 maggio. 
Come si è detto, nell'ambito della fase istruttoria si è svolta una indagine conoscitiva sentendo esperti della materia e rappresentanti di associazioni interessate alla materia oggetto del testo approvato dal Senato. Nell'ambito dell'indagine, deliberata l'8 marzo e conclusasi il 15 marzo, sono stati sentiti, in ordine cronologico: Stefano Ceccanti, professore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma; Lorenza Violini, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Milano; i rappresentanti dell'Associazione Pro Vita Onlus e rappresentanti dell'Associazione Famiglie Arcobaleno; Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte costituzionale; i rappresentanti dell'Associazione «Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford»; Francesco Saverio Marini, professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli studi di Roma Tor Vergata; Enrico Quadri, professore di istituzioni di diritto privato e diritto di famiglia presso l'Università degli studi di Napoli Federico II; di Monica Velletti, magistrato presso il Tribunale di Roma I sezione civile; Filippo Vari, professore di diritto costituzionale presso l'Università europea di Roma; i rappresentanti del Centro studi Livatino; i rappresentanti del Comitato Difendiamo i nostri figli; Domenico Airoma, procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord; Luigi Balestra, professore di diritto civile presso l'Università degli studi di Bologna. 
Dopo alcune sedute dedicate agli interventi dei deputati nella fase relativa all'esame preliminare si è passati all'esame dei circa 900 emendamenti presentati, dei quali 500 da parte di un unico gruppo. Nonostante l'ingente numero di emendamenti presentati, la Presidenza della Commissione non ha ritenuto di dover utilizzare gli strumenti regolamentari, come ad esempio le segnalazioni da parte dei gruppi, che avrebbero consentito di ridurre il numero delle votazioni, che in molti casi hanno riguardato le medesime questioni affrontate da però da diversi emendamenti che si differenziavano tra loro solo per dei profili meramente marginali. 
Agli emendamenti sono state dedicate all'incirca 23 ore di seduta, che, se raffrontate alle ore che vengono mediamente dedicate in Commissione all'esame degli emendamenti riferiti anche a provvedimenti estremamente rilevati, rappresentano sicuramente un tempo più che adeguato per esaminare un testo in tutte le sue sfaccettature. 
Oltre che quantitativamente esteso, l'esame degli emendamenti è stato anche qualitativamente significativo, in quanto, da un lato, sono stati evidenziati dai gruppi e dai deputati contrari al provvedimento tutte le criticità del testo secondo a loro visione, e, dall'altro, la relatrice, il rappresentante del Governo e alcuni deputati della maggioranza hanno replicato per spiegare le ragioni per le quali non si riteneva opportuno modificare il testo trasmesso dal Senato. Naturalmente gli interventi della maggioranza sono stati più ridotti dal punto di vista numerico, considerato che molti interventi critici hanno ripetuto critiche già in precedenza espresse in altri interventi, ma non per questo sono stati elusivi, essendo state affrontate tutte le questioni poste criticamente. 

Dopo che sono stati respinti tutti gli emendamenti presentati è stato chiesto il parere alle Commissione competenti sul testo trasmesso dal Senato. Le Commissioni affari costituzionali, Affari Esteri, Finanze, Ambiente, Trasporti e Agricoltura nonché la Commissione per le questioni regionali hanno espresso parere favorevole senza osservazioni e condizioni. La Commissione Bilancio esprimerà il parere all'Assemblea, mentre la Commissione Attività produttive non ha ritenuto di esprimere il parere. 
Sempre nella fase dei pareri rientra il parere del Comitato per la legislazione, al quale la Commissione ha chiesto un parere essendo inserita nel testo del Senato una norma di delega. 
Come previsto dall'articolo 16-bis, comma 6, del Regolamento mi soffermo sulle ragioni per le quali la Commissione non ha inteso adeguare il testo alle condizioni contenute nel parere. 
In particolare, il Comitato ha ritenuto che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni: 
a) sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente deve essere verificata la coerenza del combinato disposto dell'articolo 1, comma 28, letterea) e c), e comma 34, con le regole che presiedono ad un appropriato impiego delle fonti del diritto; 
b) al comma 30, si dovrebbe valutare la soppressione del terzo periodo che consente il ricorso alla «tecnica dello scorrimento» del termine per l'esercizio della delega, individuando in modo univoco, al comma 28, il termine ultimo per l'esercizio della delega.

Per quanto attiene alla prima condizione, il Comitato rileva che «il comma 28, alla lettera a), annovera tra i principi e i criteri direttivi ai quali il legislatore delegato deve attenersi, quello dell'adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge all'esame: in proposito, si segnala che le succitate disposizioni sono contenute principalmente in una fonte regolamentare (si tratta del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 3 novembre del 2000, recante Disciplina dell'archivio civile); conseguentemente, il medesimo articolo, alla lettera c), annovera, tra i principi e i criteri direttivi ai quali il legislatore delegato deve attenersi, quello del coordinamento con la nuova disciplina delle vigenti disposizioni contenute non solo in fonti di rango primario, ma anche “nei regolamenti e nei decreti”, con la conseguenza che entrambi i principi e criteri direttivi sembrerebbero volti a delegare il Governo a modificare con fonte di rango primario disposizioni di natura regolamentare, integrando una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare conforme alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001)». 
Questa prima censura non è apparsa tale da rendere necessaria una modifica del testo e, quindi, una nuova lettura da parte del Senato. A questa nuova lettura si sarebbe potuto procedere solo a fronte di una necessità giuridica (la correzione di un errore giuridico), che nel caso di specie non vi è. La formulazione della richiamata lettera a) non pare prevedere alcuna modificazione di norme secondarie (regolamenti) in norme primarie (leggi), quanto piuttosto prevedere l'adeguamento delle disposizioni, che considerata la delega saranno quelle con forza legislativa, dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni del testo in esame. 

In merito alla lettera c), del comma 28, si rileva che i rilievi del Comitato della legislazione attengono ad una valutazione di opportunità che, condivisibile o meno, non inficia la legittimità costituzionale della disposizione in esame. Inoltre, è opportuno precisare che la cosiddetta trasformazione delle norme secondarie o primarie non sarebbe una conseguenza necessaria dell'attuazione del principio di delega, come invece sembra ritenere il Comitato. In realtà il decreto legislativo che verrebbe emanato in attuazione del principio, potrebbe prevedere delle modifiche dirette della normativa di grado primario stabilendo che le modifiche di norme di grado secondario saranno fatte dal Governo attraverso l'emanazione di atti di grado secondario. 
Il Comitato, inoltre, rileva che «il successivo comma 34, nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 28, lettera a), affida ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il compito di stabilire «le disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile», delineando così una procedura della quale andrebbe verificata la coerenza con il sistema delle fonti del diritto e che determina, nelle more della legificazione della fonte operata dal comma 28, una transitoria dequalificazione della stessa» Anche in questo caso, il rilievo non sembra essere tale da rendere necessaria una nuova lettura da parte del Senato, in quanto appare naturale che tale decreto si dovrà riferire unicamente alle norme di grado secondario senza determinare alcun mutamento di forza giuridica degli atti attualmente vigenti. 
Per quanto attiene alla seconda condizione, il Comitato rileva che «con riferimento al computo dei termini per l'esercizio della delega, la proposta di legge, ai commi da 28 a 33, conferisce una delega al Governo in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso da esercitare nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge all'esame; al riguardo, il comma 30 prevede che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, tale termine sia prorogato per un periodo di tre mesi, sulla base di un meccanismo, la cosiddetta “tecnica dello scorrimento”, che non permette di individuare il termine per l'esercizio della delega in modo univoco; a tale proposito, si segnala che, secondo una costante linea di indirizzo, il Comitato per la legislazione nei propri pareri, ha sempre segnalato che “appare opportuno individuare univocamente i termini per l'esercizio della delega principale e di quelle integrative e correttive, rinunziando alla ‘tecnica dello scorrimento’ e che, in numerose recenti circostanze, a seguito dell'espressione di rilievi in tal senso, sono stati approvati emendamenti volti a prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi, pena l'inefficacia della delega”». 
Anche in questo caso il Comitato evidenzia una opportunità piuttosto che una necessità di carattere tecnico-giuridico che richiederebbe necessariamente una modifica del testo. Non pare vi sia il rischio di non individuare il termine per l'esercizio della delega in modo univoco, in quanto tale termine verrà determinato sulla base della data di entrata in vigore della legge (il termine scadrà sei mesi dopo). Questo termine sarà poi prorogato di tre mesi (il termine di sei mesi diventa così di nove mesi) nell'eventualità che il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza iniziale del termine (il termine di sei mesi). Tale proroga è prevista per evitare che il Governo trasmetta lo schema di decreto legislativo in limine del termine con l'obiettivo (naturalmente non dichiarato) di ridurre gli spazi di intervento delle Commissioni parlamentari. La proroga del termine previsto dalla disposizione in esame varrebbe anche nel caso in cui lo schema di decreto legislativo dovesse essere trasmesso in tempi tali che il termine per l'espressione del parere parlamentare si trovasse a scadere in un momento successivo al termine dell'esercizio della delega, per quanto la lettera della norma si riferisca unicamente al caso in cui il termine per i pareri scada nei trenta giorni prima della scadenza del termine di delega. Si ribadisce che la disposizione che si chiede di sopprimere (il terzo periodo del comma 28) è una norma a tutela del Parlamento. 
Fuori da queste Aule, il cammino del disegno di legge è stato seguito con passione dalla società civile, dai giuristi, dalle associazioni. 
Sapere che fuori ci sono italiani, sia chiaro, non solo omosessuali che stanno aspettando questa legge, una legge per tutti, ci ha dato la spinta per andare dritti all'obiettivo. 
Ai rappresentanti delle associazioni, ed a tutti quei cittadini che hanno seguito con passione e coinvolgimento la lotta per i diritti e che oggi assistono a questo dibattito, rivolgo a nome mio un sentito ringraziamento. Perché è grazie alle loro vite, al loro esempio quotidiano che oggi arriviamo a questo traguardo. 
Oggi è il tempo dei Diritti, di allargare l'orizzonte culturale di questo Paese, del nostro Paese, di dare piena cittadinanza a chi oggi ne è escluso; oggi è il tempo di essere legislatori, oggi è il tempo di osare. 
Presidente, Colleghi, il disegno di legge che stiamo per discutere assicura il riconoscimento della vita familiare delle coppie omosessuali attraverso l'introduzione di un nuovo istituto – l'unione civile tra persone dello stesso sesso – distinto dal matrimonio eterosessuale, ma su questo modellato secondo criteri di ragionevolezza. 
Diverso è, anzitutto, il fondamento costituzionale dell'istituto: mentre infatti il matrimonio resta ancorato nell'articolo 29 della Costituzione, l'unione civile trova il suo fondamento nell'articolo 2, che assicura la protezione dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali in cui trova svolgimento la sua personalità. Fin dal 2010, la Corte costituzionale ha individuato in questa previsione la salda premessa per la tutela del diritto fondamentale delle persone omosessuali a vivere liberamente una condizione di coppia. Alla radice costituzionale dell'istituto si affianca poi quella rappresentata dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il cui articolo 8 viene ormai costantemente interpretato come clausola di riconoscimento e protezione del diritto alla vita familiare di tutte le coppie siano esse etero, od omosessuali. 
Il diverso fondamento costituzionale rispetto al matrimonio non permette tuttavia di ignorare un altro importante riferimento costituzionale, che deve orientare la disciplina dell'unione civile: mi riferisco all'articolo 3, che afferma il principio costituzionale di eguaglianza, declinandolo in termini di pari dignità sociale. 
Pari dignità sociale, vale a dire eguale diritto di partecipare alla costruzione della comunità politica, anche attraverso le proprie scelte in materia personale e familiare. Proprio il riferimento all'articolo 3 ci ha imposto di limitare al minimo le differenze di trattamento tra l'unione civile e il matrimonio perché – lasciatemelo dire, onorevoli colleghi – siamo perfettamente consapevoli che alla base della scelta di una coppia omosessuale di formalizzare giuridicamente il proprio rapporto di vita familiare pulsano gli stessi desideri e le stesse esigenze che animano la scelta di contrarre matrimonio. 
E analoga è l'esperienza di vita familiare costruita attorno alla coppia omosessuale, specie sul piano della disciplina giuridica dei rapporti personali, patrimoniali e successori tra i partner.  In altre parole, onorevoli colleghi, come è stato ribadito anche nel corso delle audizioni, una cosa è il fondamento costituzionale dell'unione – che resta distinto da quello del matrimonio – altra cosa è il suo trattamento giuridico, che non può prescindere dalla rigorosa osservanza dell'articolo 3 della Costituzione. 
Pertanto, ogni qual volta ci siamo trovati di fronte ad una analoga situazione di vita, abbiamo dovuto prenderne atto, modellando la disciplina dell'istituto su quella prevista per il matrimonio. Ci saremmo altrimenti esposti al controllo di ragionevolezza da parte della Corte costituzionale, o addirittura a nuove condanne da parte delle Corti europee: ricordo, ad esempio, che sul tema della pensione di reversibilità – oggetto di acceso dibattito negli scorsi mesi – la Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiarito fin dal 2006 – dieci anni fa, onorevoli colleghi ! – che non sono ammissibili, alla luce del diritto europeo, trattamenti differenziati tra persone coniugate e persone unite civilmente. 
Noi non togliamo, onorevoli colleghi, con questa legge, noi estendiamo a chi non ha, gli stessi diritti di chi ha già. 
Modellare l'unione civile sul matrimonio non vuol dire togliere valore al matrimonio. Vuol dire riconoscere alla vita familiare omosessuale la dignità che le è propria, senza discriminare. Perché qui non è solo di istituti giuridici che stiamo parlando, ma della vita delle persone, e delle concrete esigenze che la caratterizzano, e di cui la politica deve farsi carico. 
Stiamo parlando, soprattutto, di non discriminare in ragione dell'orientamento sessuale: un principio implicito nell'articolo 3 della Costituzione, enunciato espressamente dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e ribadito da costante giurisprudenza delle Corti europee ed anche della nostra Corte di tassazione. 
La disciplina dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si pone, dunque in piena continuità con questi principi, e si iscrive armonicamente nel quadro dei valori costituzionali. 
In questo quadro, il disegno di legge prevede un'articolata serie di diritti ed un insieme corposo di doveri, disciplinando in modo completo i rapporti che sorgono tra le parti con la celebrazione dell'unione civile: dal diritto all'assistenza morale e materiale al dovere di coabitazione, dalla comunione dei beni alla pienezza di diritti successori, dalle modalità di scioglimento dell'unione alla possibilità di assumere un cognome comune. 
La disciplina dell'unione civile accompagna la coppia in tutte le vicissitudini della vita in comune, tracciando un quadro di riferimento normativo stabile e certo. 
Cuore pulsante della legge, e segno evidente dell'obiettivo antidiscriminatorio che essa si prefigge, è il comma 20: tale disposizione pone un'importante clausola di equivalenza, prevedendo che – ad eccezione delle norme del codice civile non richiamate e della legge sulle adozioni – ogni norma che contenga le parole «coniuge» «coniugi» «matrimonio» o espressioni equivalenti, sia automaticamente applicabile alle parti dell'unione civile. 
Tale clausola si rivolge alle pubbliche amministrazioni, ai giudici e ad ogni altro operatore del diritto, pubblico o privato, per ricordare loro che nessuna discriminazione è ammissibile ai danni della coppia omosessuale unita civilmente, salve le eccezioni contemplate dalla stessa legge sulle unioni civili. 
Non è una legge solo sui diritti, ma anche sui doveri. Sull'assunzione pubblica di un dovere verso il proprio partner: crediamo che non ci sia nulla di più importante e virtuoso che assumersi responsabilità verso la persona amata. Diamo peso all'amore non solo attraverso un elenco di diritti, ma anche attraverso una serie di doveri che misurano l'impegno e pesano la responsabilità di due persone adulte, l'una nei confronti dell'altra. 
Nel giugno scorso dopo la Sentenza della Corte Suprema Usa che ha riconosciuto il matrimonio egualitario in tutti gli Stati, il Presidente Obama ha festeggiato con un tweet: «LoveisLove» – «L'amore è amore», aggiungendo «è stata una conquista straordinaria, persone comuni possono compiere azioni straordinarie. L'America dovrebbe essere fiera di loro». 
Presidente, Colleghi, il disegno di legge che discutiamo non si occupa solo delle unioni civili tra persone dello stesso sesso: esso dà una risposta anche a quelle migliaia di coppie, etero – ed omosessuali, che, pur condividendo un progetto di vita sulla base di un legame affettivo, non desiderano dare ad esso la formalizzazione massima, derivante dal matrimonio e dall'unione civile. 
L'Istat ci dice che sono 641 mila le coppie in cui uno dei due partner non è mai stato sposato. È evidente che il modello culturale è cambiato e che era necessario dare una cornice minima di diritti a queste coppie, tutelandole nei momenti più delicati della vita familiare come può essere un ricovero ospedaliero, una malattia o peggio un decesso. 
Non entriamo a gamba tesa nella vita di chi ha scelto di non unirsi in un vincolo, ma semplicemente costruiamo una cornice minima per non vedere i propri diritti negati. 
Per questo, il provvedimento ha voluto allargare l'orizzonte rivolgendosi anche alle coppie di fatto. 
Anche in tali situazioni, infatti, l'esperienza ha mostrato un'esigenza di tutela dei diritti, e di disciplina dei doveri nascenti dalla convivenza, specie per ciò che riguarda la protezione dei soggetti deboli. 
Allo stesso tempo, è apparso necessario ancorare il più possibile la disciplina delle convivenza all'ambito dell'autonomia privata, per non pregiudicare la natura della scelta di convivere senza formalizzare il vincolo. Ecco perché, nella sistematica del disegno di legge, la convivenza resta una situazione di fatto – provata attraverso gli ordinari certificati anagrafici – cui l'ordinamento si limita a connettere alcuni effetti giuridici, la cui attivazione dipende, in larga misura, dalla libera scelta delle parti, e dalla loro intenzione di avvalersene. 
Il disegno di legge, infatti, recepisce le conclusioni cui da tempo è giunta la giurisprudenza, ad esempio in tema di subingresso nel contratto di locazione, e introduce specifici diritti in materia di assistenza ospedaliera e carceraria, di accesso alle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, e prevede anche la possibilità di delegare al convivente scelte fondamentali sulla salute. 
Inoltre, i conviventi – se lo desiderano – possono stipulare, per atto pubblico o scrittura privata autenticata da un avvocato, un contratto di convivenza, che disciplini i rapporti patrimoniali tra i conviventi. Infine, è stata introdotta, con molti limiti, la previsione di un obbligo alimentare a seguito dell'interruzione della convivenza. Un elemento, questo, su cui non è mancato il dibattito in Commissione, ma che si iscrive perfettamente nello spirito della legge. Si tratta infatti di una misura posta a tutela del soggetto più debole, ma le peculiarità – anche temporali – del rapporto di convivenza, ne condizionano l'attivazione: essa è infatti solo eventuale, subordinata all'intervento del giudice e all'effettivo stato di bisogno, e la misura degli alimenti da corrispondere è proporzionale alla durata della convivenza. 
Presidente, Colleghi, la legge che ci apprestiamo ad approvare rappresenta la più grande riforma del diritto di famiglia dal 1975 ad oggi, e segna il passaggio dal diritto della famiglia, al diritto delle famiglie, dando riconoscimento giuridico alle diverse forme che può assumere l'umano desiderio di realizzare se stessi e la propria personalità in una comunità familiare. 
Ognuno, onorevoli Colleghi, fa famiglia dando voce alle corde più intime del proprio essere; e ognuno nella dimensione familiare trova un'importante dimensione di realizzazione della propria umanità. 
Questa legge, senza intaccare il ruolo che il matrimonio ha assunto nella tradizione e nella vita della nostra società, è un inno alla bellezza della costruzione familiare. 
Una costruzione che avviene anzitutto nella libertà, e nella pari dignità sociale di ogni scelta affettiva. La famiglia si pone al crocevia tra libertà e responsabilità. Ma ciò avviene – nel nostro paese e nel nostro tempo – in molti modi. E noi abbiamo il dovere di prenderne atto. 
Lo storico Paul Ginsborg ha scritto che le famiglie sono uno dei fondamentali motori storici della società: ecco, colleghi, questa legge riconosce la ricchezza e la dinamicità dell'universo familiare, la molteplicità di scelte ed esperienze che riassumiamo nel concetto di famiglia. 
Oggi, con anni di ritardo rispetto agli altri partner europei, ristabiliamo uno dei parametri democratici del nostro Paese, che vuole che tutti i cittadini abbiano pari dignità sociale. Alziamo quell'asticella che misura la Democrazia e il grado di maturità di un Paese. Solitamente si ha paura dei cambiamenti, paura di perdere ciò che pare acquisito ed immutabile, ma non con questa legge: con essa noi vogliamo innovare, avanzare, camminare con dignità nel novero dei paesi civili. 
Noi siamo legislatori, non possiamo lasciarci ingannare dai pregiudizi, non possiamo essere ciechi e stolti innanzi alla Storia, noi operiamo nell'interesse supremo della Repubblica e dei suoi cittadini. 
Proprio per questo, mentre ci accingiamo a far compiere all'Italia questo importante passo nel segno della libertà e della pari dignità sociale, non posso e non voglio dimenticare chi è rimasto indietro: le famiglie omogenitoriali, quelle famiglie arcobaleno, che finalmente il Paese sta iniziando a conoscere, in tutta la loro bellezza, che è la bellezza luminosa dell'amore. Famiglie come tutte le altre, che vivono una quotidianità fatta di cura, affetti, preoccupazioni. Famiglie che la nostra Costituzione abbraccia e tiene strette al cuore. 
Questa legge mette in sicurezza, all'ultimo periodo del comma 20, quella giurisprudenza che già riconosce queste famiglie per quello che sono. 
A queste famiglie voglio dire con onestà: per me siete e rimanete famiglie. Fate parte del presente e del futuro di questo Paese, che ha bisogno del vostro sorriso e della vostra energia. 
I vostri figli sono figli di questo Paese, e non ci dimenticheremo di loro. 
Presidente, Colleghi, e sono felice che la nostra discussione si apra il 9 maggio, nel giorno dell'Europa. 
Di un'Europa che, mentre vede tristemente innalzarsi nuovi muri, resta per noi soprattutto l'Europa dei diritti. Una speranza di futuro, un orizzonte di senso per il presente. In questa Europa dei diritti l'Italia rientra oggi a testa alta, dopo un silenzio durato troppi anni. 
Il percorso del disegno di legge sulle unioni civili giunge al termine. 
Ma la lotta non si conclude qui. 
Il primo passo è il più difficile, ma anche quello più importante. Perché segna la direzione, il percorso, e individua con certezza la meta. 
Permettetemi di rivolgere un pensiero a chi, in questi decenni, è rimasto troppe volte deluso dalle mete mancate, a chi ha subito offese pesanti per il proprio orientamento sessuale, a chi ha visto il proprio compagno o la propria compagna ammalarsi e morire, senza poter essere parte di quelle decisioni che riguardavano la sua salute. 
A chi è stato ignorato dalle leggi dello stato come parte di un progetto d'amore. 
A loro dico che, pur arrivando tardi, oggi questo traguardo lo dobbiamo anche a loro. 
Alla sofferenza incalcolabile di chi ci ha preceduto nell'affermazione quotidiana della propria esistenza, quando molti hanno preferito puntare il dito o girarsi dall'altra parte erigendo muri tra le persone, anziché prestarsi all'ascolto. 
Mi rivolgo a tutti coloro che vengono discriminati dalle proprie famiglie, che non riescono ad accettare che la felicità dei propri cari possa conoscere declinazioni diverse da quelle considerate tradizionali. Ci sono strade inesplorate in ciascuno di noi e per qualcuno la via è più complicata e apre ferite profonde che mettono in seria discussione l'amore viscerale di un padre e una madre verso un figlio. Ancora oggi, sono ancora molti i genitori che si sentono macchiati nell'onore quando scoprono l'omosessualità del proprio figlio, creando ferite laceranti che tradiscono quell'amore primordiale, il primo di cui siamo oggetto. 
Con questa legge vogliamo dare un tetto più ampio a chi, per il proprio orientamento sessuale, ha sentito vacillare le proprie certezze. 
Ma soprattutto vogliamo dare ai ragazzi ed alle ragazze omosessuali di oggi e di domani una possibilità ed una speranza di futuro, un futuro che finalmente veda i loro progetti di vita pienamente riconosciuti e tutelati dalla legge. 
Questa, onorevoli colleghi, è una legge di civiltà, una legge per tutti, perché migliora la qualità della democrazia nel nostro paese. 
Andiamo avanti, rivolgendo un ideale saluto, a tutte quelle persone che sono morte sperando in una politica più celere per non passare un'esistenza nell'ombra. A loro vanno le nostre scuse, ma anche il ringraziamento per aver contribuito a crescere generazioni sempre più consapevoli dell'eguaglianza dei diritti e del valore delle persone. 
A loro dobbiamo molto, ma sappiamo che abbiamo posto fondamenta robuste e tracciato una via da cui non è più possibile tornare indietro. 
Oggi, onorevoli colleghi, la memoria della Repubblica è ferita ed ancora sanguina. Il 9 maggio del 1978, a poche centinaia di metri da qui, venne rinvenuto il cadavere di Aldo Moro: la sua colpa fu quella di aver scelto il futuro, guardando oltre i muri delle divisioni, oltre gli steccati imposti dalle ideologie, aprendo al dialogo. Così come allora sapemmo reagire, con la fermezza ed il diritto, così oggi siamo chiamati a fare altrettanto, per riaffermare, con forza, che le divisioni ideologiche e di parte non possono mai essere superiori al bene primo: la pienezza dei diritti dei nostri cittadini. 
Scriveva Aldo Moro, che il destino di ogni uomo non è forse quello di realizzare in terra la giustizia, ma di avere della giustizia perennemente fame e sete: ma, aggiungeva, è pur sempre un grande destino. 
In questo cammino, in questo desiderio di giustizia, restiamo immersi, con l'impegno di tutte e tutti, certi che da questo traguardo non ci sia più concesso tornare indietro. 
Vi ringrazio.