Grazie, Presidente. L'Assemblea oggi è chiamata a pronunciarsi sulla domanda di autorizzazione al sequestro della corrispondenza nei confronti del deputato e collega Francesco Saverio Romano, richiesta della procura della Repubblica presso il tribunale di Palermo nell'ambito di un procedimento penale. Si tratta, ovviamente, di una richiesta che rientra nell'ambito del perimetro dell'articolo 68 della Costituzione e, dunque, l'Aula è chiamata a effettuare un bilanciamento attento rispetto alle prerogative che sono concesse in favore dei parlamentari.
La richiesta della procura riguarda la possibilità di sequestrare e analizzare la corrispondenza informatica e telematica, quindi, messaggi, e-mail, sms, comunicazioni WhatsApp e analoghe, intercorse tra l'onorevole Romano e altri soggetti che risultano indagati nello stesso procedimento. Ora, occorre, preliminarmente, chiarire il contesto nel quale ci troviamo.
Nel corso delle indagini, l'autorità giudiziaria, la procura ha già disposto il sequestro di altri dispositivi elettronici di altri indagati, sui quali dispositivi è stata effettuata la cosiddetta copia integrale dei dati, la cosiddetta copia mezzo che riproduce fedelmente il contenuto delle memorie informatiche. Non sono state ovviamente acquisite le comunicazioni relative al parlamentare perché l'autorità giudiziaria ha chiesto, per l'appunto, all'Aula, al Parlamento l'autorizzazione per poter procedere.
Ora, il procedimento penale nel quale si inserisce questa richiesta riguarda ipotesi di reato di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio pubblico, di turbata libertà degli incanti con riferimento alla vicenda di gare per servizi di ausiliariato della ASP di Siracusa. In forza della ricostruzione accusatoria, l'indagine riguarda un sistema di relazioni e influenze che avrebbe inciso sull'andamento della procedura di gara e in questo contesto le comunicazioni tra soggetti coinvolti sarebbero, secondo gli inquirenti, in grado di chiarire gli elementi che sono emersi rispetto al quadro accusatorio attualmente disponibile presso la procura.
Su questa richiesta la Giunta per le autorizzazioni si è pronunciata contrariamente, approvando la relazione del collega Costa e di cui il collega Costa ha dato conto anche oggi in Aula. La relazione richiama la giurisprudenza costituzionale in materia e ricorda le prerogative parlamentari a tutela dell'esercizio del mandato rappresentativo e, in particolare, il perimetro che la Corte costituzionale ha stabilito all'interno del quale è possibile concedere l'autorizzazione e al di fuori del quale occorre negare l'autorizzazione.
La relazione si fonda anche sul quadro procedimentale attualmente disponibile. In particolare, il collega Costa ha evidenziato che vi è stata un'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo che ha rigettato altra richiesta, in particolare quella per l'emissione di misure cautelari nei confronti del collega onorevole Romano. All'interno di questo contesto la relazione approvata dalla Giunta e riproposta qui dal collega Costa ritiene di non concedere l'autorizzazione in ragione dell'iter procedimentale di cui si ha conoscenza e perché non ricorrerebbero le condizioni che consentono l'autorizzazione.
In particolare: la motivazione non sarebbe idonea, a sostegno della richiesta, a legittimare un'autorizzazione a procedere e non ricorrerebbe il requisito della necessità ai fini dell'attività di indagine per ottenere l'autorizzazione. Ora, noi riteniamo che questa conclusione, contenuta nella relazione riproposta dal collega Costa, non sia accoglibile. Il Parlamento oggi non è chiamato a valutare l'attualità della normativa, della legislazione vigente che attiene alla facoltà del pubblico ministero di predisporre il sequestro del materiale elettronico - vi sono proposte di legge in questa materia, ma non afferiscono a ciò che noi dobbiamo valutare - né a estendere o ridurre i criteri che legittimano oppure portano al diniego dell'autorizzazione, cioè la motivazione, la necessità e la proporzionalità della richiesta. Siamo chiamati a valutare se in questo caso ricorrono queste condizioni.
Ora vi sono alcuni elementi che a nostro giudizio, invece, inducono a ritenere che vi siano le condizioni che impongono di concedere l'autorizzazione. Innanzitutto, è stato citato in alcuni interventi precedenti che il collega Romano aveva avanzato motu proprio la richiesta anche per ragioni di trasparenza, ed evidentemente anche ritenendola utile alla propria difesa, alla Giunta per le autorizzazioni di procedere con l' autorizzazione alla messa a disposizione dei contenuti delle proprie comunicazioni e risulta sempre agli atti che la lettura di alcune di queste comunicazioni sia stata fornita dallo stesso collega, ritenendo, anche qui, che fosse necessaria all'espletamento dell' attività difensiva all'interno del procedimento penale.
Dunque, siamo in presenza innanzitutto di una richiesta che è stata fatta dal collega in ragione della necessità dell'utilizzazione di queste comunicazioni e, dunque, si arriva al punto che è quello tecnico giuridico che deve essere valutato: sono o non sono necessarie queste comunicazioni in relazione all'attività di indagine che può produrre un effetto di insistenza sulla colpevolezza, ma anche all'opposto di diversa valutazione e, quindi, di un'eventuale valutazione di non responsabilità o colpevolezza. Certamente sono necessarie per verificare se quel quadro accusatorio, che è emerso sino ad oggi, è corroborato da quelle comunicazioni che sono intercorse, in relazione all'oggetto dell'indagine, tra i soggetti che sono indagati.
Di fatto è questo che ha chiesto la procura là dove ha ribadito che ritiene assolutamente necessari per l'attività di indagine l'acquisizione delle comunicazioni, richiamando anche il fatto che lo stesso onorevole Romano a sua volta le abbia ritenute necessarie in una fase procedimentale (in quel caso, per provare la propria innocenza). Dunque, oltre alla motivazione che richiama il principio di necessità, anche se non se ne è parlato oggi, vi è anche il tema della proporzionalità da verificare, che sussiste, a nostro giudizio, sia per l'individuazione temporale delle comunicazioni individuabili e ottenibili in relazione ai fatti oggetto del procedimento - sussiste dunque un arco temporale relativo alla richiesta - sia per il fatto che riguarda esclusivamente le comunicazioni tra soggetti che sono coinvolti nelle indagini.
Dunque, ripeto, non essendo oggi il compito di quest'Aula valutare l'attualità della legislazione, che compete ad altra attività che il legislatore può svolgere, considerando che la legislazione impone al Parlamento di deliberare l'autorizzazione se ritiene che quelle comunicazioni siano indispensabili e necessarie all'esercizio dell'attività di indagine e proporzionate con quell'attività e ritenendo che questi requisiti ricorrano, come l'onorevole Romano nei mesi antecedenti a questa occasione aveva egli stesso evidenziato, riteniamo di esprimere un parere contrario alla relazione presentata dal collega Costa.