Dichiarazione di voto
Data: 
Mercoledì, 12 Gennaio, 2022
Nome: 
Alfredo Bazoli

Doc. IV, n. 10-A

Grazie Presidente. La relazione del collega Pittalis è particolarmente esaustiva e dà conto di una attività complessa, che è stata fatta dalla Giunta su una vicenda molto complessa, la cui complessità deriva, in parte, dal fatto che si tratta di una prima volta. È la prima volta che la Giunta si pronuncia sulla richiesta di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni nell'ambito di un procedimento disciplinare. Come è già stato detto da alcuni colleghi che mi hanno preceduto, questo comporta alcune particolarità, perché, intanto, essendo un procedimento disciplinare figlio di inchieste penali, questo non consente, a chi è oggetto del procedimento disciplinare, di aver accesso all'intera mole dei documenti versati nel procedimento penale da cui origina il procedimento disciplinare. Questo ovviamente crea qualche complicazione e difficoltà. Ma è stata un'attività complessa, quella dell'istruttoria in Giunta, anche perché la mole dei documenti versati nel fascicolo era veramente imponente, migliaia di pagine. Questo ha comportato anche inizialmente la necessità di una interlocuzione con il CSM, cioè con l'organo procedente nel procedimento disciplinare, perché inizialmente non si capiva neanche quali fossero le conversazioni oggetto di richiesta di autorizzazione. Erano state depositate, mi pare, oltre 60 conversazioni, che coinvolgevano, tra l'altro, anche terzi e figure non presenti nel procedimento disciplinare. Questo ha comportato la necessità di una interlocuzione, che poi ha ridotto il perimetro a sole quattro captazioni informatiche.

La complessità, quindi, è stata particolarmente evidente e noi abbiamo cercato di fare una valutazione molto tecnica, cioè una valutazione tecnico-giuridica, che lasciasse fuori dalla porta - come peraltro abbiamo sempre cercato di fare quando abbiamo lavorato in Giunta per le autorizzazioni - ogni considerazione di natura politica. Infatti, questo è il nostro compito: cercare, anche in queste vicende, che peraltro hanno evidentemente riflessi di natura politica, di far prevalere valutazioni di natura tecnico-giuridica, lasciando fuori dalla porta invece considerazioni di natura puramente politica. Questo è stato un po' l'impegno che ci siamo presi, sapendo che è una vicenda particolarmente complessa, nella quale vengono in gioco le questioni che sempre vengono in gioco quando si parla di autorizzazione di intercettazioni.

La valutazione dirimente è se le intercettazioni parlamentari, di cui si chiede l'utilizzazione, possano essere considerate casuali o indirette, laddove per casuali si intendono quelle intercettazioni che hanno captato conversazioni del parlamentare in maniera del tutto fortuita - quindi intercettando terzi che parlano con un parlamentare e il parlamentare entra dentro la conversazione e, in maniera del tutto fortuita, gli inquirenti intercettano conversazioni parlamentari, cosa che rende legittimo l'utilizzo delle intercettazioni anche nei confronti del parlamentare - rispetto a quelle indirette che sono invece quelle che intercettano una conversazione parlamentare, in cui si parla con terzi indagati, nella consapevolezza da parte degli inquirenti del fatto che il terzo parlerà con il parlamentare. E ciò, quindi, diventa un modo per aggirare la norma costituzionale, posta a presidio delle garanzie dei parlamentari.

Questo è l'oggetto della valutazione che abbiamo dovuto fare. Devo dire che, nelle considerazioni che sono state ricordate dal relatore e anche dai parlamentari che mi hanno preceduto, si trova un criterio che ci ha indotto poi a condividere la relazione e le conclusioni della relazione del collega Pittalis. Mi pare dirimente sotto questo profilo - l'ho già detto anche in Giunta per le autorizzazioni, ma lo ripeto qui in Aula - un documento che è quello della richiesta del pubblico ministero del 15 maggio del 2019 di proroga, richiesta di proroga, delle captazioni informatiche del telefono del dottor Palamara. In quella richiesta di proroga il pubblico ministero cita espressamente i rapporti tra Luca Palamara e Cosimo Ferri, come caratterizzati da contesti non meglio specificati. Un intero paragrafo è dedicato a - cito tra virgolette - gli ulteriori elementi acquisiti sulla figura di Cosimo Ferri e si cita un incontro; poi, si deduce che quell'incontro costituisce un incontro tra Palamara e Ferri, un percorso investigativo da approfondire. Ora considerare che tutte le conversazioni e le captazioni informatiche successive a questa richiesta di proroga del pubblico ministero non siano da considerare intercettazioni indirette, che indirettamente son state finalizzate anche a captare elementi a carico di un parlamentare, a me parrebbe un esercizio spericolato. Mi pare evidente che questo documento, questa richiesta di proroga del pubblico ministero del 15 maggio 2019, attesta in maniera direi limpida che il collega Cosimo Ferri in quel momento era certamente dentro il perimetro di un'attenzione e dell'indagine dei pubblici ministeri, che stavano indagando nei confronti di Luca Palamara, ma che, appunto, attestavano la necessità di approfondire un percorso investigativo che riguardava anche Cosimo Ferri. Parlavano di elementi acquisiti sulla figura di Cosimo Ferri e, quindi, mi pare evidente che egli fosse dentro il perimetro dell'oggetto dell'indagine. Questo ci consente certamente - certamente! - di ritenere che le conversazioni, di cui viene chiesta l'autorizzazione a carico di Cosimo Ferri in data successiva al 15 maggio 2019 - e cioè quelle del 21, 28 e 29 maggio 2019 -, sono certamente non autorizzabili, perché si tratta di captazioni acquisite, di conversazioni indirette e non casuali. Quindi, questo è uno spartiacque che noi riteniamo certamente decisivo.

Per quanto riguarda la conversazione e la captazione informatica del 9 maggio, quella del famoso hotel Champagne, la questione è meno semplice, perché non c'è un documento così evidente che attesta che si trattasse di intercettazioni indirette e non casuali. Tuttavia, ci sono una serie di elementi che emergono dal fascicolo, dal poderoso fascicolo che abbiamo avuto modo di analizzare e che è figlio - lo voglio anche dire - di una leale e corretta relazione del CSM, che non ci ha fatto avere solo le captazioni informatiche di cui chiedeva l'autorizzazione, ma ci ha fatto avere l'intero fascicolo, in modo che noi fossimo in grado di capire, dall'intero fascicolo, se effettivamente quelle captazioni fossero casuali o indirette,. Infatti, solo dalla valutazione dell'intero fascicolo, cioè dell'intera indagine in corso, potevamo essere in grado di capirlo.

Questo ci ha consentito effettivamente di appurare che anche nelle precedenti richieste del pubblico ministero e nelle decisioni del GIP di autorizzare le proroghe delle intercettazioni del telefono del dottor Palamara, già allora, la figura di Cosimo Ferri era - noi lo riteniamo - dentro il perimetro dell'attenzione delle indagini che stava svolgendo la procura di Perugia.

È stato già citato, ma lo ricordo: il 3 aprile la proroga del GIP parla di Palamara che orienta le decisioni del CSM - e questo corrobora l'ipotesi accusatoria che fa da sfondo alle condotte illecite -, condiziona l'andamento del CSM, un po', appunto, come veniva ricordato, Cosimo Ferri in quanto esponente di una corrente della magistratura, già allora 9 conversazioni erano intercettate tra Palamara e Ferri, questo il 4 aprile; il 19 aprile, il pubblico ministero parla di rapporti di stretta frequentazione tra Cosimo Ferri e Luca Palamara, parla di altri contesti tra i due connotati da elementi di opacità; vengono riportate in quell'occasione otto conversazioni; un incontro dell'11 aprile con Cosimo Ferri è stato fotografato già, appunto, l'11 aprile. Insomma, vi è una serie di elementi che ci fa ritenere in tutta e totale serenità che anche quella conversazione captata il 9 maggio, quella del famoso hotel Champagne, non possa ritenersi casualmente captata, ma indirettamente captata, perché il collega Ferri era già dentro il perimetro delle indagini.

Questa è la ragione per la quale noi riteniamo che le conclusioni e l'analisi delle conclusioni fornite dalla relazione del collega Pittalis siano del tutto condivisibili.