Dichiarazione di voto di fiducia
Data: 
Martedì, 19 Dicembre, 2023
Nome: 
Antonella Forattini

Doc. IV, n. 1-A

Presidente, colleghe, colleghi, abbiamo ascoltato il relatore della Giunta per le autorizzazioni riferire all'Assemblea in merito a una richiesta di autorizzazione all'utilizzo di captazioni informatiche, conversazioni captate mediante l'uso dello strumento del cosiddetto trojan, dell'onorevole Ferri, deputato all'epoca dei fatti, che la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha inviato alla Camera ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003.

La richiesta della sezione disciplinare del CSM, pervenuta alla Camera il 20 settembre 2023, trae origine, come abbiamo ascoltato dal relatore, da un procedimento disciplinare nei confronti dell'onorevole Ferri che è stato promosso dal procuratore generale presso la Corte di cassazione e che è attualmente in corso di svolgimento presso la stessa sezione. Si tratta, è bene ribadirlo, di un procedimento disciplinare e non di un procedimento penale, per il quale Ferri, al tempo fuori dall'organico della magistratura in quanto parlamentare, è accusato di tre illeciti disciplinari, in violazione del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109. In estrema sintesi, è accusato di avere esercitato un'influenza occulta sulla funzione del CSM, in particolare riguardo a una riunione tenuta il 9 maggio 2019 all'Hotel Champagne, fornendo un contributo consultivo, organizzativo e decisorio sulle future nomine di vari uffici giudiziari; di avere tenuto un comportamento scorretto verso i magistrati che avevano presentato domanda per il conferimento dell'incarico direttivo di procuratore della Repubblica di Roma; infine, di avere posto in essere un uso strumentale della propria qualità e posizione, diretto, per le modalità di realizzazione, a condizionare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste, quali la proposta e la nomina di uffici direttivi di vari uffici giudiziari da parte del Consiglio superiore della magistratura.

Come è noto, il provvedimento disciplinare ha avuto origine dalla trasmissione al CSM, da parte dell'autorità giudiziaria di Perugia, di un numero rilevante di intercettazioni telefoniche e captazioni informatiche di comunicazioni mediante trojan disposte nei confronti del magistrato Palamara, all'epoca appunto componente del CSM, nelle quali si sente la voce dell'onorevole Ferri. Questa vicenda ha un pregresso importante, che probabilmente molti colleghi ignorano. Occorre, infatti, tornare sul finire della scorsa legislatura, quando quest'Assemblea si è trovata a pronunciarsi su un'analoga richiesta pervenuta alla Camera, il 2 agosto 2021, dalla sezione disciplinare del CSM, respinta con una deliberazione dell'Aula il 12 gennaio 2022. In quell'occasione la Camera dei deputati, su proposta della Giunta per le autorizzazioni dell'epoca, ha rigettato la domanda del CSM, in quanto aveva ritenuto che le captazioni delle comunicazioni dell'onorevole Ferri non potessero definirsi casuali, ma dovessero piuttosto qualificarsi come indirette.

A seguito della precedente deliberazione del 12 gennaio 2022, con cui la Camera aveva rigettato la richiesta all'utilizzo delle captazioni, la sezione disciplinare del CSM che aveva formulato la richiesta ha sollevato un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato alla Corte costituzionale, valutando che il diniego all'utilizzo delle captazioni avrebbe impedito la prosecuzione del giudizio disciplinare nei confronti dell'onorevole Ferri. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 157 del 2023, ha escluso la natura indiretta delle captazioni di cui discutiamo oggi, e quindi la necessaria autorizzazione preventiva. Ha quindi dichiarato che non spettava alla Camera deliberare il diniego all'autorizzazione successiva all'utilizzo sul presupposto che fossero state acquisite senza autorizzazione preventiva. È questa la novità fattuale di cui oggi dobbiamo prendere atto, che capovolge, dal punto di vista giuridico, i presupposti sui quali si reggeva la deliberazione precedente di questa Assemblea.

Come si legge nella sentenza della Corte, il ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla sezione disciplinare del CSM nei confronti della Camera dei deputati deve essere risolto con la deliberazione che non spettava alla Camera dei deputati deliberare il diniego all'autorizzazione successiva all'utilizzo di captazioni informatiche nei confronti del deputato Cosimo Maria Ferri, richiesta dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, nel presupposto che esse fossero state acquisite nel diverso procedimento penale, in assenza dell'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 4 della legge n. 140 del 2003. La Corte, quindi, ha annullato la deliberazione della Camera del 12 gennaio 2022.

La Corte costituzionale, una volta stabilito che le captazioni sono da considerare casuali, ha escluso che la nuova richiesta della sezione disciplinare del CSM possa essere rigettata sul presupposto che fossero indirette, perché questo presupposto è già stato ritenuto infondato dalla Corte stessa. Quindi, come riconosciuto anche dalla stessa Giunta per le autorizzazioni, non è più possibile rimettere in discussione le conclusioni a cui è arrivata la Corte, motivo per il quale la richiesta di autorizzazione all'utilizzo delle captazioni è successiva alle stesse e deve essere effettuata da questa Camera, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003.

Come abbiamo ascoltato in questo dibattito e anche nel corso della seduta di Giunta per le autorizzazioni chiamata a valutare questa nuova richiesta è venuto maturando un orientamento volto a negare nuovamente l'uso delle captazioni, perché, secondo il relatore e la maggioranza delle forze politiche, la sezione disciplinare del CSM non avrebbe fornito adeguata motivazione circa l'effettiva necessità di utilizzare le captazioni in relazione alla rilevanza e coerenza delle stesse rispetto all'impianto accusatorio, ricordando sempre che si sta parlando di un provvedimento disciplinare e non penale. Inoltre, non avrebbe trasmesso alla Camera copia completa e integrale delle captazioni. Due presupposti che non ci convincono. Partiamo dalla prima obiezione. Nella stessa richiesta della Sezione disciplinare del CSM trasmessa alla Camera si ricorda che, alla luce di varie pronunce costituzionali, pur nel rispetto delle disposizioni sulle prerogative e immunità a tutela delle funzioni parlamentari, per cui è prevista la deroga al principio di parità di trattamento davanti alla giurisdizione, l'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 non assegna al Parlamento il potere di riesame di dati processuali già valutati dall'autorità giudiziaria, ma solo quello di verificare che la richiesta di autorizzazione sia coerente con l'impianto accusatorio e non sia pretestuosa o implausibile.

Infine, nella richiesta inviata alla Camera a settembre di quest'anno si ribadisce la rilevanza e la necessità dell'utilizzo delle captazioni nel presente procedimento disciplinare per l'accertamento della sussistenza degli addebiti formulati nelle incolpazioni, come evidenziato nell'ordinanza n. 96 del 2021 e con l'ordinanza n. 57 del 2022, con la quale è stato proposto il conflitto di attribuzione deciso dalla Corte costituzionale.

Sul tema della non integrità del materiale trasmesso alla Giunta, è bene ricordare che già nell'esame della precedente legislatura si era avuto un confronto molto approfondito e lungo con la sezione disciplinare del CSM, motivo per il quale l'attuale Giunta ha ritenuto inutile riaprire ora quelle interlocuzioni, dando corso così a un'eventuale richiesta di integrazione documentale.

Per queste ragioni, il gruppo del Partito Democratico ritiene di confermare in Aula il voto contrario alla proposta del relatore, ritenendo che i due presupposti in base ai quali deve essere formulata la nostra valutazione della richiesta di autorizzazione all'uso delle captazioni pervenuta dalla sezione disciplinare del CSM possano essere considerati entrambi, in larga misura, soddisfatti. Ciò alla luce di una valutazione che tiene conto anche di elementi desumibili dall'istruttoria svolta sulla stessa vicenda nella scorsa legislatura e perché non ci si trova in un contesto in cui un eventuale residuo di dubbio sulla non indispensabilità all'utilizzo delle captazioni possa pregiudicare il diritto alla libertà individuale dell'interessato, trattandosi, appunto, di un procedimento disciplinare e non di un procedimento penale.