Grazie, Presidente. La Giunta per le autorizzazioni riferisce all'Assemblea in merito a una richiesta di insindacabilità parlamentare di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, proveniente dal tribunale civile di Roma. Al riguardo, faccio presente che, con atto del 24 febbraio 2021, l'onorevole Maria Rosaria Carfagna - al tempo Vicepresidente della Camera - ha citato in giudizio, presso il predetto tribunale, l'onorevole Vittorio Sgarbi - deputato all'epoca dei fatti - per sentirlo condannare al pagamento di 30.000 euro a titolo di risarcimento del danno da diffamazione, a causa di talune affermazioni ritenute lesive del proprio onore e della propria reputazione, pronunciate dal medesimo onorevole Sgarbi in tre distinti video, pubblicati sulla sua pagina Facebook e riportati da diversi quotidiani online.
Il primo video è del 12 giugno 2020; in esso, l'onorevole Sgarbi apostrofava l'onorevole Carfagna, facendo riferimento alla seduta dell'Assemblea del giorno precedente, l'11 giugno 2020, nel corso della quale la stessa onorevole Carfagna, Presidente di turno, l'aveva più volte richiamato all'ordine, intimandogli di indossare correttamente la mascherina. Nel secondo e nel terzo video, pubblicati rispettivamente l'8 e il 9 settembre del 2020, l'onorevole Sgarbi insultava nuovamente l'onorevole Carfagna, facendo riferimento, oltre che alla già ricordata seduta dell'Assemblea del giugno 2020, anche a quella del 25 giugno 2020, nel corso della quale egli era stato espulso dall'Aula dall'onorevole Carfagna per aver rivolto epiteti offensivi alla stessa Presidente di turno, nonché all'onorevole Bartolozzi che l'aveva a sua volta rimproverato per aver espresso giudizi apparsi eccessivamente critici nei confronti del CSM e della magistratura.
A nome della Giunta per le autorizzazioni, propongo all'Assemblea di deliberare che le predette dichiarazioni rese dall'onorevole Sgarbi nei riguardi dell'onorevole Carfagna non costituiscano opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
A sostegno di tale proposta, ad avviso della Giunta, depongono le seguenti considerazioni: in via generale, sottolineo preliminarmente che da una molteplicità di norme contenute nel Regolamento della Camera è possibile desumere il principio fondamentale secondo cui le funzioni parlamentari debbano essere svolte secondo correttezza. Ad esempio, in base a quanto disposto dagli articoli 58, 59 e 139-bis, i deputati, nello svolgimento della propria attività istituzionale, non possono utilizzare espressioni sconvenienti né parole che turbino la libertà delle discussioni o l'ordine della seduta o che ledano ingiustamente l'onorabilità altrui.
Ai sensi dell'articolo 60, poi, un deputato, che ingiuri uno o più colleghi, i membri del Governo o il Presidente della Repubblica, può essere espulso dall'Aula per il resto della seduta o per un periodo da 2 a 15 giorni, a seconda della gravità dei fatti.
Non va, poi, dimenticato che, a tenore dell'articolo 54 della Costituzione, i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche devono esercitarle con disciplina e onore.
Tale cornice normativa interna, unitamente alla prassi applicativa, esclude, dunque, con chiarezza che, nello svolgimento dell'attività parlamentare intra moenia si possano utilizzare insulti, dileggi o, comunque, espressioni volgari di ogni tipo. Da ciò consegue, dunque, che, affinché possa ritenersi applicabile la prerogativa dell'insindacabilità alle dichiarazioni rese extra moenia, insindacabilità che, per definizione, esige la connessione con una pregressa attività parlamentare tipica, anche le medesime dichiarazioni extra moenia devono essere caratterizzate dall'impiego di espressioni lessicali continenti e rispettose delle predette disposizioni regolamentari.
Con specifico riferimento al caso concreto, sembra innegabile che nel video oggetto di scrutinio nel procedimento civile in esame l'onorevole Sgarbi abbia impiegato espressioni volgari e indirizzato meri insulti all'onorevole Carfagna. Senza ripeterli, basti qui ricordare che si è trattato di offese volte a screditare l'avversario mediante l'evocazione di una sua pretesa indegnità o inadeguatezza personale, anziché mediante la critica del suo pensiero o del suo operato.
Infine, evidenzio che, per costante giurisprudenza della Corte costituzionale, “la prerogativa parlamentare di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione non può essere estesa fino a ricomprendere gli insulti - di cui è comunque discutibile la qualificazione come opinioni - solo perché collegati con le battaglie condotte da esponenti parlamentari” (vedi le sentenze n. 59 del 2018; n. 257 del 2002 e n. 137 del 2001). “Infatti” - prosegue la Corte - “l'uso del turpiloquio non fa parte del modo di esercizio delle funzioni parlamentari ammesso dalle norme che dall'articolo 64 della Costituzione traggono la competenza a disciplinare in modo esclusivo l'ordinamento interno delle Camere del Parlamento. A maggior ragione, le stesse espressioni non possono essere ritenute esercizio della funzione parlamentare quando usate al di fuori delle Camere stesse” (sentenza n. 249 del 2006).
Per concludere, la Giunta per le autorizzazioni propone all'Assemblea di dichiarare sindacabili, quindi sottoponibili al vaglio di merito del giudice procedente, le espressioni utilizzate dall'onorevole Sgarbi nei tre video pubblicati su Facebook il 12 giugno 2020, l'8 e il 9 settembre 2020.