Dichiarazione di voto finale
Data: 
Mercoledì, 16 Ottobre, 2019
Nome: 
Alfredo Bazoli

Doc. IV-quater, n. 1

Presidente, noi in Giunta abbiamo espresso un voto di astensione sulla proposta del relatore Cassinelli e daremo questa indicazione di voto anche in Aula e la ragione per cui abbiamo deciso di esprimere questa valutazione risiede nella circostanza che si tratta di una questione tecnicamente molto delicata e molto discutibile, sulla quale, nella scorsa legislatura, in Giunta per le autorizzazioni, il Partito Democratico aveva preso una posizione diversa da quella che oggi esprimerà anche in quest'Aula. Tale posizione, ad una valutazione più accurata e anche in ragione dei fatti nuovi che sono emersi successivamente, riteniamo debba essere parzialmente corretta con un voto di astensione che rende ragione di una questione che presenta profili che possono portare in una direzione piuttosto che in un'altra e sulla quale noi riteniamo pertanto di doverci astenere.

Adesso, non mi limito a ripetere le circostanze di fatto sulle quali siamo chiamati a votare, quindi, sul tema della insindacabilità e dei fatti che hanno portato alla querela nei confronti dell'onorevole Crosetto, ma noi sappiamo che c'è una giurisprudenza della Corte costituzionale molto chiara e molto rigida sul tema dell'insindacabilità che richiede, perché l'immunità del parlamentare possa essere concessa e possa essere riconosciuta, una perfetta corrispondenza tra un atto tipico fatto in Aula o, comunque, nello svolgimento delle attività tipiche del parlamentare e quanto viene riportato esternamente. Sappiamo anche che la giurisprudenza della Corte dice che non è possibile avvalersi di una sorta di immunità di gruppo, cioè avvalersi delle opinioni espresse da altri parlamentari in Aula, magari dello stesso gruppo parlamentare, per potersi avvalere di una immunità che renda insindacabile dichiarazioni che riprendono, appunto, espressioni fatte da altri parlamentari dello stesso gruppo in Aula, avvalendosi, così, della immunità. E questa è la ragione per la quale nella scorsa legislatura, aderendo in maniera, insomma, pedissequa alle argomentazioni e alle ragioni portate dalla Corte su questi temi si era deciso di assumere una decisione che andava nel senso della sindacabilità delle opinioni espresse dall'onorevole Crosetto per la ragione che lui, appunto, aveva espresso le motivazioni del suo voto, richiamando il contenuto di una dichiarazione fatta da altri deputati del suo gruppo, in quest'Aula. È vero, però, che successivamente sono intervenuti fatti nuovi, tra cui una sentenza della Corte di cassazione del 2016, della Corte di cassazione civile, che a me pare abbia interpretato in maniera un pochino più corretta, anche aprendo a un quadro di valutazione della insindacabilità degli atti dei parlamentari che a me pare più in linea con le necessità di guarentigie che devono coprire le attività in quest'Aula e che mi pare calzi al caso di specie, perché mi pare che sia idonea a coprire, in qualche modo, anche la vicenda che riguarda il collega Crosetto.

Cito brevemente, e poi concludo, Presidente, la regola di diritto che è stata stabilita dalla Corte di Cassazione che dice esattamente che le esternazioni del membro del Parlamento, ancorché rese al di fuori della sede istituzionale, sono legate da nesso funzionale alle attività proprie del parlamentare ogni qualvolta costituiscono espressione della sua funzione e divulgazione all'esterno dell'attività stessa, a prescindere quindi dagli atti tipici di questa, non essendo invece coperte da immunità le opinioni personali, pur se a valenza politica e/o di critica politica, quindi, a prescindere dagli atti tipici. La conseguenza di questo ragionamento della Corte è che affermare che le opinioni manifestate da un parlamentare non sono punibili quando siano espressione della funzione di parlamentare non significa che le dichiarazioni debbano essere espressione, anche con identità di tempi e di contenuti, di una concreta iniziativa o di atti parlamentari tipici, ma è sufficiente che si pongano in linea di continuità con il ruolo rivestito dal parlamentare all'interno della Camera di appartenenza, anche nelle articolazioni nelle quali si compiono i lavori parlamentari e appaiano utili a divulgare all'esterno la partecipazione dei parlamentari a questi lavori e le finalità politiche perseguite. Ora, a me pare che questa giurisprudenza modifichi un po' anche la valutazione che va fatta su casi di questa natura e questo ci induce a modificare il nostro atteggiamento. Quindi, noi ci esprimeremo con un voto di astensione sulla fattispecie.