Grazie, Presidente. Colleghi, la relazione che affrontiamo oggi è il risultato, come nei casi delle precedenti relazioni elaborate dalla Commissione antimafia, di un metodo di lavoro preciso e produttivo, che è stato impostato in questi mesi di lavoro dal presidente Bindi. La Commissione, infatti, non elabora relazioni perché rimangano documenti a futura memoria, ma sottopone le relazioni all'esame e al voto del Parlamento per sollecitarlo a intervenire con provvedimenti di legge, con l'obiettivo di migliorare la legislazione antimafia in un'ottica di prevenzione dei fenomeni criminali.
Con queste finalità oggi discutiamo la relazione che la Commissione ha approvato all'unanimità sui testimoni di giustizia. È opportuno ricordare che il sistema premiale per i collaboratori contro i reati di criminalità organizzata iniziò nel 1991, con la legge n. 82. Quella legge, dopo accesi dibattiti, cercò di introdurre nell'ordinamento gli stessi strumenti che erano stati adottati con successo contro l'eversione. E proprio l'esperienza della lotta contro il terrorismo ha insegnato che il pentito che ammette le sue responsabilità aiuta la conoscenza dei fatti e contribuisce a individuare gli autori di gravi reati.
Nella lotta all'eversione si è rivelato determinante anche l'apporto fornito dalle persone che, anticipando le figure dei testimoni di giustizia, che allora non erano riconosciute sul piano giuridico, hanno testimoniato, mettendo a repentaglio le proprie vite e soffrendo sacrifici personali enormi senza ricevere alcun beneficio o vantaggio.
Con le leggi n. 15 del 1980, n. 304 del 1982 e n. 34 del 1987 il Parlamento considerò il pentimento e la dissociazione del terrorista che decideva di collaborare con la giustizia dopo aver preso atto del fallimento e della sconfitta irreversibile della propria ideologia politica e segnò una tappa decisiva nella fine del terrorismo, senza, peraltro, individuare con una figura precisa dal punto di vista giuridico i testimoni di giustizia che, per i reati relativi all'eversione, non hanno mai avuto alcun beneficio. E sulla base di quelle vicende e con la consapevolezza del contributo fornito dai collaboratori e dai testimoni di giustizia, la legislazione successiva sulla criminalità organizzata riconobbe i mafiosi pentiti che sceglievano di collaborare con lo Stato e li assimilò agli altri dichiaranti che testimoniavano contro i mafiosi.
In questo modo, si determinò una situazione indistinta, più avanzata rispetto alla legislazione sul terrorismo, dove i mafiosi, che collaboravano con lo Stato in cambio di sconti di pena, e i testimoni vennero collocati sullo stesso piano, mentre, in realtà, i primi ottenevano consistenti sconti di pena e i secondi si trovavano la vita sconvolta dalle minacce e dai pericoli delle vendette dei gruppi criminali, come ha ben descritto il relatore nella relazione che abbiamo appena ascoltato.
Tali differenze spinsero poi sostanzialmente a modificare la legislazione con la legge n. 45 del 2001, che introdusse finalmente la distinzione tra collaboratori e testimoni di giustizia. In quella legge i testimoni di giustizia sono definiti come coloro che, rispetto a fatti delittuosi sui quali rendono le dichiarazioni, assumono la qualità di persona offesa dal reato o di persona informata sui fatti o di testimone, a condizione che nei loro confronti non sia stata disposta o non sia in fase di applicazione una misura di prevenzione.
La distinzione tra collaboratore e testimone di giustizia è stata però vanificata dal fatto di avere mantenuto lo stesso sistema di protezione e dal fatto di non aver compreso che sarebbe stato necessario intervenire con una legge specifica per i testimoni. La relazione della Commissione chiede al Parlamento di correggere quell'errore e di approvare una legge per i testimoni di giustizia con l'obiettivo di incentivare ed aiutare chi decide di testimoniare contro le mafie, cercando di fare in modo che il testimone non debba trovarsi per forza in un sistema di protezione troppo duro e pesante.
La Commissione, attraverso il lavoro approfondito di un apposito comitato, coordinato dal relatore Davide Mattiello, che ringrazio per il lavoro svolto, ha esaminato le condizioni dei testimoni di giustizia con numerose audizioni di rappresentanti istituzionali, in particolare del Viceministro dell'interno Filippo Bubbico, che è anche il presidente della Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, che hanno fornito importantissimi elementi di valutazione sulla legislazione vigente.Ora, per comprendere l'urgenza di una nuova legge sui testimoni di giustizia, come indicato dalla Commissione, è utile approfondire le caratteristiche della nuova figura emersa nei lavori della Commissione stessa, quella della persona a metà tra il testimone e il collaboratore di giustizia che viene definito nella Relazione come testimone border line: una persona che ha avuto rapporti con soggetti e ambienti della criminalità organizzata, soprattutto in ragione dell'attività imprenditoriale o lavorativa svolta, e che nel corso del tempo diventa vittima della stessa organizzazione o si convince a fornire dichiarazioni dopo essersi allontanato dalla stessa.
Questa figura deve essere definita in modo preciso sul piano giuridico per favorire testimonianze e dichiarazioni in grado di disarticolare i gruppi criminali che operano nel settore economico e finanziario e che, per i fini dell'associazione mafiosa, ricorrono in modo anche saltuario a professionalità elevate per riciclare denaro e conquistare spazio nelle imprese legali e nella finanza. Si tratta, del resto, delle forme con cui si presentano le mafie nelle regioni del nord Italia e in alcuni Paesi europei utilizzando professionisti, commercialisti, imprenditori – la cosiddetta zona grigia – per investire, con iniziative apparentemente lecite, risorse provenienti da reati in attività economiche con la finalità del riciclaggio. Molte di queste attività criminali si svolgono grazie alla complicità e alla collaborazione di professionisti e imprenditori che non sono interni ai gruppi mafiosi, e stringono con le mafie relazioni basate su interessi e convenienze reciproci. Quando la relazione si interrompe l'imprenditore in molti casi diventa vittima dei gruppi criminali o, più semplicemente, se non è stato coinvolto direttamente in fatti delittuosi, riprende la tradizionale attività. In questi casi si presenta la nuova figura di testimone border line che si colloca a metà strada tra il testimone e il collaboratore di giustizia. In tali situazioni serve una nuova definizione giuridica per stimolare le dichiarazioni dei potenziali nuovi testimoni che nelle situazioni più pericolose, non avendo lo status di collaboratori, rischiano di non avere le tutele necessarie, o che, nelle situazioni meno gravi, non intendono sottoporsi a misure che danneggerebbero in modo irreparabile le proprie attività aziendali.
La nuova norma serve per rafforzare una strategia di politica criminale di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata che, come nell'esperienza della lotta all'eversione, per essere efficace deve produrre un'iniziativa capace di colpire e incrinare le strutture portanti dell'organizzazione e del suo gruppo dirigente, distruggendone l'apparente invulnerabilità sulla quale si fonda l'omertà.
Sulla base di questa analisi la relazione approvata all'unanimità dalla Commissione antimafia avanza al Parlamento la proposta concreta e articolata di intervenire con una nuova legge dedicata ai soli testimoni di giustizia seguendo alcuni criteri ispiratori e punti fondamentali che velocemente indico.
Primo, superare l'equiparazione tra collaboratori e testimoni di giustizia che significa adottare misure di protezione diverse per le due differenti tipologie di soggetti. Il sistema speciale di protezione è troppo invasivo sul piano familiare e personale e deve essere utilizzato soltanto in casi particolari.
Secondo, la differenza tra testimone e collaboratore di giustizia deve essere inserita nell'ordinamento e la legge deve riportare il rapporto Stato-testimone fuori dal concetto di collaborazione. L'impegno dello Stato deve diventare un atto unilaterale che assicura al testimone la riservatezza senza obbligarlo, come nel caso del collaboratore, a sacrifici per ottenere il riconoscimento e la tutela dei suoi diritti.
Terzo, bisogna utilizzare il parametro della terzietà per definire in modo puntuale il profilo del testimone di giustizia, soprattutto alla luce delle nuove caratteristiche del testimone border line prima descritto, con l'obiettivo di favorire le dichiarazioni di queste persone.
Quarto, il sistema di protezione deve essere equilibrato e deve considerare le caratteristiche specifiche del testimone. Non insisto su questo punto perché la spiegato molto bene il relatore Mattiello.
Quinto, la vigilanza e la protezione devono essere affidati al personale specializzato dell'attuale sezione del servizio centrale di protezione dedicata ai testimoni che deve, pertanto essere potenziata per rispondere alle nuove funzioni. Il personale specializzato deve essere applicato presso le forze di polizia territoriali per assicurare con maggiore elasticità la vigilanza sui soggetti da proteggere.
Sesto, la legge deve stabilire un termine per il reperimento del lavoro definitivo che sia adeguato alla professionalità, alle capacità e all'attività lavorativa precedente del testimone. Al testimone devono essere assicurati la conservazione del patrimonio mobiliare e immobiliare e il godimento dei beni e dei servizi di cui disponeva prima dell'inizio del sistema di protezione. Se il testimone è un imprenditore bisogna garantire la prosecuzione dell'attività quando viene trasferito e il supporto e il sostegno quando rimane nella località di origine.
A questo proposito si può ricorrere a riduzioni o sospensioni fiscali, a convenzioni con enti pubblici e privati o a forme di sostentamento provvisorio. Inoltre, è possibile assegnare agli imprenditori testimoni di giustizia la gestione delle imprese sequestrate e confiscate, in modo da favorire collaborazioni positive che garantiscano la prosecuzione dell'attività di impresa.
Infine, il settimo punto: la nuova legge deve essere accompagnata da un'attività costante e diffusa sul piano educativo per promuovere e rafforzare la cultura della denuncia. Solo così è possibile superare e infrangere le omertà, i silenzi, le ambiguità, gli atteggiamenti reticenti, che costituiscono il substrato culturale della criminalità organizzata. La questione è fondamentale, perché, come dimostrano le recenti indagini sulle mafie in Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, la cultura dell'omertà esiste in tutta Italia ed è uno degli elementi principali che consente ai gruppi criminali di espandersi e di conquistare nuovi territori. La nuova legge sui testimoni di giustizia serve proprio a rafforzare la cultura della legalità e a incentivare le testimonianze attive e le forme di collaborazione per disarticolare la criminalità organizzata in modo efficace.
Concludo. Il Partito Democratico ritiene fondamentale approvare la relazione della Commissione antimafia e intervenire con una riforma della legislazione sui testimoni di giustizia. Lo dobbiamo alle tante persone che hanno reso dichiarazioni e testimonianze allo Stato in modo disinteressato, senza chiedere vantaggi e correndo gravi rischi per l'incolumità personale e delle proprie famiglie. Lo dobbiamo a chi con coraggio ha fatto il proprio dovere di cittadino per affermare la legalità e difendere lo Stato di diritto contro le prevaricazioni e le violenze mafiose (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).
Data:
Martedì, 21 Aprile, 2015
Nome:
Alessandro Naccarato