Relatrice
Data: 
Lunedì, 4 Aprile, 2016
Nome: 
Lia Quartapelle

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013 

A.C. 2981-A 

Onorevoli colleghi, il Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo – al punto a) – rappresenta un'evoluzione nella cooperazione giudiziaria penale bilaterale tra i due Paesi. Infatti, in virtù di tale Accordo i due Stati si impegnano a consegnarsi, secondo le norme e le condizioni determinate nell'atto, le persone che, trovandosi sul territorio di uno dei due Stati, sono perseguite o condannate dalle autorità giudiziarie dell'altro Stato, ai fini dello svolgimento del processo o dell'esecuzione della pena o di altro provvedimento restrittivo della libertà personale. 
Il testo individua le tipologie di reato che danno luogo ad estradizione: nel caso di estradizione processuale, la facoltà di estradare i cittadini è prevista per i reati per i quali potrebbe essere inflitta, in entrambi gli Stati, una pena detentiva di almeno un anno; nel caso di estradizione esecutiva, l'estradizione del cittadino potrà essere concessa solo se, al momento della presentazione della domanda, la durata della pena o della restrizione ancora da espiare è di almeno sei mesi. Si prevede che l'estradizione possa essere concessa anche se il reato oggetto della richiesta è stato commesso fuori dal territorio dello Stato richiedente nonché le possibilità di estradizione quando la richiesta riguardi due o più reati. Sono poi previsti motivi di rifiuto obbligatorio dell'estradizione e la disciplina i motivi di rifiuto facoltativi, ivi compreso il diritto delle Parti contraenti di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini, oltre alla disciplina del procedimento di estradizione, dal momento della richiesta al momento della decisione. 
Altri punti salienti della normativa sono: la previsione del principio di specialità e la sua applicazione ai procedimenti di estradizione fra le Parti contraenti; il principio generale di divieto di riestradizione verso uno Stato terzo e le ipotesi eccezionali in cui ciò è possibile; la misura cautelare dell'arresto provvisorio e la relativa procedura; la disciplina dell'ipotesi di più richieste di estradizione avanzate da diversi Stati per la stessa persona, in riferimento allo stesso reato o per reati diversi; le modalità di consegna della persona da estradare; le ipotesi di consegna differita e di consegna temporanea; la procedura semplificata di estradizione, attivabile con il consenso della persona di cui si chiede l'estradizione); la consegna delle cose di pertinenza della persona per la quale è stata richiesta l'estradizione, nonché delle cose che sono state utilizzate per commettere il reato; delle cose che possono servire come mezzi di prova; delle cose che, provenendo dal reato, sono state trovate nella disponibilità della persona richiesta;
e la disciplina del caso in cui uno dei due Stati contraenti sia Stato di transito di una persona consegnata all'altro Stato da uno Stato terzo. 
Il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale – al punto b) – è volto alla promozione di rapporti di collaborazione bilaterale in materia di assistenza giudiziaria penale, al momento non regolati, come si legge nella relazione illustrativa, da alcun accordo. In forza del Trattato, Italia e Kosovo s'impegnano a prestarsi assistenza giudiziaria in ogni procedimento concernente reati la cui repressione risulta essere di competenza dello Stato richiedente. Segnalo i primi quattro articoli, che rivestono un peculiare rilievo nella struttura dell'Accordo, poiché le Parti s'impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale. Tale assistenza potrà riguardare, in particolare, la ricerca e l'identificazione di persone, la notifica degli atti giudiziari, l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni; l'assunzione e la trasmissione di perizie; le attività di acquisizione documentale; l'invio di documenti, atti ed elementi di prova; la ricerca e l'identificazione di persone; il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali; l'esecuzione di ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi o di oggetti; l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti, sequestri e confische di beni pertinenti al reato e dei proventi di reato; la comunicazione dell'esito di procedimenti penali, la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte da archivi giudiziari. Inoltre, sono previsti lo scambio d'informazioni di carattere penale e sulla legislazione nonché qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto. L'assistenza giudiziaria potrà essere prestata anche quando il fatto per il quale è richiesta non costituisce reato nello Stato richiesto. 
Altre disposizioni riguardano le ipotesi di rifiuto o rinvio dell'assistenza, e le Autorità centrali designate dalle Parti alle quali presentare le richieste di assistenza, ossia il Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana ed il Ministero della Giustizia della Repubblica del Kosovo. 
Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di quattro articoli: i primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dei due Trattati e l'ordine di esecuzione degli stessi, mentre l'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dei Trattati, pari a circa 38.000 euro annui. 
I due Trattati sono compatibili con le altre convenzioni firmate dall'Italia in materia. 
Segnalo, infine, che nel corso dell'esame in Commissione sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia e Finanze, mentre la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Conseguentemente è stato approvato dalla stessa Commissione l'emendamento 3.1, finalizzato ad aggiornare le coperture finanziare previste dal provvedimento. 
Per quanto premesso auspico una rapida approvazione della ratifica di questi Accordi, che rappresentano un segnale di sostegno e di vicinanza al lungo percorso di stabilizzazione avviato da Pristina, che in questi mesi ha avviato finalmente un canale di dialogo con Belgrado e si sta ora avvicinando all'UE con il nuovo Accordo di associazione e di stabilizzazione, iniziative entrambe fortemente sostenute dal nostro Paese.