Relatore
Data: 
Martedì, 3 Marzo, 2015
Nome: 
Franco Cassano

A.C. 2625-A

Signor Presidente, colleghi, il Trattato che siamo chiamati ad esaminare segue il modello indicato dalla Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate ed è coerente, pertanto, con i modelli di accordo bilaterale in materia seguiti dagli altri Stati membri dell'Unione europea. 
L'intesa, conclusa ad Astana nel novembre scorso, consta di 23 articoli ed è finalizzata a consentire che i cittadini di ciascuno dei due Paesi contraenti, condannati e detenuti nell'altro Stato, siano trasferiti nel Paese di origine per scontarvi la pena residua. Ricordo, a tale proposito, che il Kazakhistan non ha aderito alla Convenzione del 1983 prima richiamata. 
Particolare rilievo assume l'articolo 2, che illustra i principi generali del Trattato che impegna le parti alla cooperazione reciproca in materia di trasferimento di persone condannate, affinché una persona condannata possa essere trasferita presso la parte di esecuzione per l'esecuzione della condanna stessa. 
Con l'articolo 3 vengono individuate le autorità centrali competenti ad inoltrare le richieste di trasferimento: per il Governo della Repubblica italiana il Ministero della giustizia; l'autorità centrale per la Repubblica del Kazakhstan è l'ufficio del procuratore generale. 
L'articolo 4, che enuncia le condizioni per il trasferimento, prevede che il condannato sia cittadino della parte di esecuzione, che lo stesso debba ancora scontare almeno un anno di pena, che gli atti o omissioni per i quali è stata inflitta la condanna costituiscano reato anche per la legge della parte di esecuzione, che la sentenza sia definitiva, che il trasferimento sia consenziente e, infine, che via sia accordo tra le due parti per il trasferimento. 
Secondo l'articolo 5 il trasferimento può essere rifiutato qualora una delle parti ritenga che esso comporti pericolo per la sua sovranità e sicurezza o qualora siano in corso procedimenti penali a carico del condannato. Viene altresì riconosciuta la possibilità di deroga alle condizioni medesime. 
L'articolo 8 detta le modalità di effettuazione della richiesta di trasferimento, che deve essere redatta per iscritto, o dalla parte di condanna o dalla parte di esecuzione o dal condannato e indirizzata alle autorità centrali, di cui all'articolo 3. 
Ai sensi dell'articolo 11, il consenso al trasferimento, da parte della persona interessata, dovrà essere volontario ed informato, e lo Stato di esecuzione sarà posto in condizione di verificare adeguatamente la correttezza della relativa procedura. 
L'articolo 13 definisce i caratteri della pena da scontare nello Stato di esecuzione, la quale corrisponde alla parte di pena che rimane da scontare nello Stato di condanna, e non può in nessun caso superare il massimo previsto dalla legge dello Stato di esecuzione per lo stesso tipo di reato. 
L'articolo 15 attiene alle ipotesi di grazia, amnistia e altri provvedimenti di riduzione della pena, cui viene dato seguito dalla parte di esecuzione appena ricevuta comunicazione. 
Con l'articolo 16 si stabilisce la cessazione dell'esecuzione della pena da parte della parte di esecuzione non appena informato dalla parte di condanna di qualsiasi decisione o misura in forza della quale la pena cessa totalmente o parzialmente di essere eseguibile. 
Il disegno di legge in esame quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione del Trattato in 32.824 euro, oltre a rimanenti spese pari a 4.500 euro, tutti a decorrere da quest'anno. Lo slittamento al 2015 è finalizzato a recepire una condizione posta nel parere della Commissione bilancio, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. 
Sollecito una rapida conclusione dell'iter di approvazione del provvedimento, sul quale hanno espresso parere favorevole, oltre alla richiamata V Commissione, le Commissioni affari costituzionali e giustizia.