• 16/02/2023

“Quando effettivamente siano cominciati gli ascolti dei detenuti ristretti al 41-bis; quali siano state le motivazioni che hanno indotto l’amministrazione penitenziaria a cambiare la socialità del detenuto, da chi fosse formato il gruppo di socialità precedente e, eventualmente, sulla base di quali criteri sia stata compiuta la scelta dei componenti del nuovo gruppo; quali siano state, inoltre, le ragioni che abbiano spinto la Sua amministrazione a creare le condizioni per una disomogeneità tra categorie di detenuti, anche incorrendo nel rischio che la comune permanenza possa condurre a commistioni tra associazioni criminali di natura diversa”.

Queste le richieste contenute nella seguente interpellanza rivolta dal Gruppo Pd della Camera al ministro Nordio in merito agli ascolti delle conversazioni fra Cospito e altri detenuti al 41 bis nel carcere di Sassari e alle scelte rispetto all’assegnazione del gruppo di socialità del detenuto Cospito. L’atto parlamentare è firmato dalla capogruppo Debora Serracchiani, dall’ex ministro della Giustizia Andrea Orlando, dal vice segretario e vicecapogruppo alla Camera Peppe Provenzano, dal del deputato Silvio Lai e dal capogruppo in commissione Giustizia Federico Gianassi. Analoga interrogazione la presentiamo al Senato, a firma della capogruppo Simona Malpezzi, dei membri della commissione Giustizia Walter Verini, Alfredo Bazoli, Franco Mirabelli e dalla vice presidente del Senato Anna Rossomando.

 

INTERPELLANZA

I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della Giustizia; per sapere; premesso che:

i cosiddetti circuiti  penitenziari  dovrebbero avere  la finalità  di preservare l’ordine e il funzionamento degli istituti penitenziari, e sono prevalentemente regolati in via amministrativa da una serie di circolari del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP), che disciplinano l’esercizio del potere discrezionale inerente alla gestione dei detenuti e degli internati, secondo i criteri individuati dagli artt. 13 e 14 della legge n. 345 del 1975 che, nel tendere all’individualizzazione del trattamento, prevedono che la popolazione carceraria sia raggruppata per categorie omogenee, ciò sia perché le possibilità di successo di un programma risocializzante sono collegate all’omogeneità e all’affinità del gruppo di trattamento, sia perché, sempre nella medesima prospettiva, occorre evitare “influenze nocive reciproche”;

la circolare del DAP n. 3359/5808 del 21 aprile 1993 originariamente  ne prevedeva tre,  alta sicurezza, media sicurezza e custodia attenuata, ma la circolare del DAP n. 3619/6069 del 21 aprile 2009 ha ulteriormente suddiviso la cosiddetta “alta sicurezza”  in tre circuiti: Alta Sicurezza 1 (A.S. 1) in cui sono collocati i “detenuti ed internati appartenenti alla criminalità organizzata di tipo mafioso”, Alta Sicurezza 2 (A.S. 2) , per “soggetti imputati o condannati per delitti commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza”, e Alta Sicurezza 3 (A.S.3), in cui si trovano i detenuti che hanno rivestito un ruolo di vertice nelle organizzazioni criminali;

la creazione di appositi circuiti penitenziari è prevista anche dall’art. 32 d.P.R. n. 230 del 20009, e nasce, soprattutto, in seguito ai gravissimi delitti compiuti dalla criminalità organizzata nei primi anni novanta, anche in risposta alle osservazioni critiche che avevano riguardato il regime di detenzione indifferenziata, nonché dall’esigenza di evitare le influenze negative tra i detenuti, per prevenire il pericolo che gli appartenenti al crimine organizzato potessero svolgere attività di proselitismo nei confronti dei delinquenti comuni, oppure si potessero avvalere dello stato di soggezione di questi ultimi nei loro confronti,  e per evitare, dunque, la commistione tra soggetti appartenenti a diverse consorterie organizzate di tipo mafioso o terroristico;

il detenuto Alfredo Cospito, detenuto nel carcere di massima sicurezza “Giovanni Bacchiddu” di Sassari, a Bancali, il 4 maggio 2022 è stato trasferito in regime di cui all’art. 41- bis, prima di allora era detenuto in regime di alta sicurezza A.S. 2;

dalle risposte di diniego alle istanze di accesso agli atti inoltrate alla Sua amministrazione dai deputati Lai, Bonelli e Grimaldi, si apprende che il detenuto Cospito, in sciopero della fame dal 20 ottobre 2022, il giorno 24 dicembre 2022, in costanza di applicazione del regime di 41 – bis, viene inserito in “un nuovo gruppo di socialità e passeggi composto da: Rampulla Pietro, Di Maio Francesco, Cammarata Pietro”, pericolosi boss della mafia, ‘ndrangheta e camorra;

emerge, sempre dalle citate risposte del Suo ministero, che non risultano attività di ascolto di interlocuzioni, definite come frutto di “mera attività di vigilanza amministrativa”, tra Cospito altri detenuti fino al 23 dicembre 2022, data a cui risale la trascrizione del primo colloquio, poi ripetutasi il’11 gennaio 2023;

nel corso di una conferenza stampa tenutasi alla Camera il 10 febbraio, l’ex senatore Luigi Manconi, dichiarava che “fino al 23 dicembre 2022 il gruppo di socialità di Cospito al 41-bis era composto da detenuti ritenuti inoffensivi. Con il gennaio del 2023 il gruppo di socialità cambia e in luogo di quei detenuti arrivano tre boss di mafia, camorra e 'ndrangheta. Sono quelli di cui vengono registrate le conversazioni con Alfredo Cospito" "Su quei brandelli di conversazione nasce e cresce la narrazione sul rapporto di Cospito e degli anarchici con la criminalità organizzata. Improvvisamente si registrano le conversazioni”.

Se non ritenga urgente adottare misure che rientrino nelle sue proprie prerogative al fine di fare luce sulle suddette dichiarazioni; quando effettivamente siano cominciati gli ascolti dei detenuti ristretti al 41-bis di cui in premessa, nonché quali siano state le motivazioni che hanno indotto l’amministrazione penitenziaria a cambiare la socialità del detenuto, da chi fosse formato il gruppo di socialità precedente e, eventualmente, sulla base di quali criteri sia stata compiuta la scelta dei componenti del nuovo gruppo; quali siano state, inoltre, le ragioni che abbiano spinto la Sua amministrazione a creare le condizioni per una disomogeneità tra categorie di detenuti, anche incorrendo nel rischio che la comune permanenza possa condurre a commistioni tra associazioni criminali di natura diversa.

SERRACCHIANI, ORLANDO, LAI, PROVENZANO, GIANASSI