19/10/2015
Nicodemo Oliverio
Lenzi, Terrosi, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Capozzolo, Carra, Cova, Dal Moro, Falcone, Fiorio,Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Venittelli, Zanin, Amato, Argentin, Beni, Paola Boldrini,Paola Bragantini, Burtone, Capone, Carnevali, Casati, D'Incecco, Fossati, Gelli, Grassi, Mariano, Miotto, Murer, Patriarca,Piazzoni, Piccione, Giuditta Pini, Sbrollini
1-01023

La Camera, 
premesso che: 
la direttiva 2009/128/CE costituisce uno dei quattro provvedimenti legislativi adottati a livello comunitario nel cosiddetto «Pacchetto Pesticidi » – Pesticide Package (regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari; regolamento (CE) n. 1185/2009 relativo alle statistiche sui prodotti fitosanitari; direttiva 2009/127/CE relativa alle macchine per l'applicazione dei prodotti fitosanitari) per dare attuazione alla strategia tematica per l'uso sostenibile degli agrofarmaci prevista dal sesto programma quadro comunitario di azione per l'ambiente; 
tale intervento di regolazione è nato dall'esigenza di normare ed armonizzare l'uso degli agrofarmaci, fino ad allora delegato alle normative dei singoli Stati membri, con l'obiettivo di istituire un quadro per «realizzare un uso sostenibile degli agrofarmaci riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente promuovendo anche l'uso della difesa integrata»; 
essa è volta ad armonizzare e normare i diversi ambiti che sono collegati alla fase d'uso degli agrofarmaci quali la formazione, l'ispezione delle attrezzature, la difesa integrata delle colture, la tutela dell'ambiente acquatico e delle aree specifiche, la manipolazione e lo stoccaggio degli agrofarmaci nonché il trattamento degli imballaggi e delle rimanenze; 
la direttiva 2009/128/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 150 del 2012, prevede che il singolo Stato membro adotti il proprio piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (Pan) per dare attuazione nel contesto nazionale agli obiettivi comunitari armonizzando tempistiche e metodologie; 
il piano di azione, adottato in Italia con decreto ministeriale del 22 gennaio 2014, nel regolamentare l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, prevede tutta una serie di misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di tali prodotti in aree specifiche quali la rete ferroviaria e stradale, le aree frequentate dalla popolazione e le aree naturali protette; 
il piano di azione prevede limitazioni molto stringenti che vanno dal divieto di trattamenti erbicidi in tutte le zone frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, quali, ad esempio, parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi nelle scuole, alla riduzione/eliminazione per quanto possibile dell'uso dei prodotti fitosanitari sulle e lungo le linee ferroviarie e le strade, ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici e biologici), fino alla promozione dell'uso del diserbo meccanico e fisico in tutti i casi in cui esso possa sostituire il diserbo chimico, specialmente su scarpate ferroviarie o stradali adiacenti alle aree abitate o frequentate dalla popolazione, aree limitrofe ai ponti e alle stazioni di servizio lungo strade e autostrade con annessi punti di ristoro;
l'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari è uniformemente disciplinata dal regolamento (CE) n. 1107/2009; 
il regolamento ha introdotto un sistema di autorizzazione a zone, nuove tempistiche dei processi autorizzativi (24 mesi), l'applicazione di criteri di esclusione a priori («cut off criteria») per la valutazione delle sostanze attive e un meccanismo di valutazione comparativa per i formulati esistenti; gli ultimi due punti nel tempo comporteranno l'esclusione dalla commercializzazione di alcuni prodotti, e la «candidatura alla sostituzione» di altri; 
per quanto riguarda il sistema di autorizzazione, il regolamento prevede la suddivisione del continente in tre zone e il principio del «mutuo riconoscimento», delegando la valutazione degli studi scientifici, presentati a supporto della domanda di autorizzazione, a un solo Paese relatore, che valuta e autorizza per primo la circolazione del prodotto fitosanitario. Gli altri Stati membri devono adeguarsi, mantenendo comunque la facoltà di fissare restrizioni; 
riguardo al «principio di sostituzione», il regolamento prevede che, laddove una sostanza attiva venga approvata per un periodo di sette anni come «candidata» alla sostituzione, i prodotti fitosanitari che la contengono sono sottoposti a una valutazione comparativa (o comparative assessment), con altri prodotti contenenti sostanze simili già approvate e che presentino rischi minori per la salute e per l'ambiente, a condizione che queste ultime mostrino pari efficacia contro le avversità da controllare; 
a marzo 2015, la Commissione europea ha pubblicato una lista di 77 sostanze attive candidate alla sostituzione; 
le autorizzazioni eccezionali sono una procedura prevista dal regolamento (CE) n. 1107/2009, all'articolo 53, con lo scopo di dotare il singolo Stato di uno strumento per la soluzione di problematiche di natura non prevedibile a fronte di patologie non trattabili con prodotti già autorizzati o con strumenti alternativi; 
nel nostro Paese le colture minori, così dette perché si tratta di coltivazioni che non raggiungono grandi superfici né elevate produzioni, rappresentano una caratteristica peculiare del sistema agro-alimentare, ne sono un esempio quelle relative a: mandorlo, noce, ciliegio, melanzana, cavoli, prezzemolo, basilico e sedano; 
le colture minori, proprio in considerazione delle limitate superfici coltivate, hanno difficoltà a trovare prodotti ad hoc; è per questo motivo che il regolamento (CE) n. 1107/2009 prevede all'articolo 51 una specifica procedura per l'estensione delle autorizzazioni per usi minori ma spesso i tempi sono eccessivamente lunghi; 
la direttiva europea e il piano di azione nazionale incoraggiano l'adozione della gestione integrata delle colture (conosciuta a livello internazionale come gestione integrata delle colture – integrated crop managment o ICM), in quanto i sistemi agricoli che fanno uso delle tecniche di gestione integrata delle colture soddisfano i tre criteri di sviluppo agricolo sostenibile: redditività economica, accettazione sociale e compatibilità ambientale; 
con essa si punta a ottimizzare l'utilizzo delle risorse e dei mezzi tecnici sia per conseguire produttività, sia per conservare le risorse ambientali. La gestione integrata è una strategia a lungo termine che viene adattata alle locali condizioni del terreno e del clima e coinvolge tutto il processo produttivo: dalla scelta delle sementi alla cura delle colture e del suolo, dal corretto stoccaggio dei prodotti fino al riutilizzo del rifiuto e alla produzione di energia rinnovabile; 
inoltre, una formazione costante è essenziale per l'uso efficace e responsabile degli agrofarmaci ed è un requisito indispensabile per garantire l'applicazione delle buone pratiche agricole: la qualità dell'utilizzo degli agrofarmaci potrà migliorare se tutti gli utilizzatori professionali saranno formati; 
ma la formazione deve coinvolgere anche gli utilizzatori non professionali, che devono essere informati sul corretto impiego dei prodotti a essi destinati, e i distributori, sia perché forniscono consulenza agli agricoltori e sia perché essi stessi manipolano, trasportano e gestiscono grosse quantità di agrofarmaci; 
occorre, quindi, definire al più presto una lista di soggetti destinatari della formazione utile a orientare anche percorsi formativi; 
secondo i dati forniti da Agrofarma a livello europeo (UE 28) il mercato degli agrofarmaci ha fatto segnare, nel 2013, un aumento in valore del 4,8 per cento rispetto all'anno precedente, passando da 8,3 a 8,7 miliardi di euro. A livello mondiale, nel 2013, il mercato degli agrofarmaci ha fatto segnare un aumento in valore del 16 per cento rispetto al 2012, passando da 49,5 a 54,2 miliardi di dollari; 
in Italia sono circa 400 le sostanze attualmente utilizzate in agricoltura e nel 2012 sono state vendute 134.242 tonnellate di prodotti fitosanitari (Istat, 2013); 
uno degli obiettivi fondamentali del piano di azione nazionale riguarda la riduzione del rischio di inquinamento da fitofarmaci delle acque superficiali e sotterranee, conseguente a drenaggio e fenomeni di deriva; 
nel «Rapporto nazionale pesticidi nelle acque. Dati 2011-2012. Edizione 2014» l'Ispra rileva che nel 2012 nelle acque sono state registrate 175 diverse sostanze – un numero più elevato degli anni precedenti – e in alcune rilevazioni fino a 36 sostanze contemporaneamente; 
sono stati monitorati 3.500 punti di campionamento e 14.250 campioni. Nelle acque superficiali sono stati trovati pesticidi nel 56,9 per cento dei 1.355 punti controllati. Nelle acque sotterranee è risultato contaminato il 31 per cento dei 2.145 punti esaminati; 
le concentrazioni misurate sono spesso basse, ma il risultato complessivo indica un'ampia diffusione della contaminazione. I livelli sono generalmente più bassi nelle acque sotterranee, ma residui di pesticidi sono presenti anche nelle falde profonde naturalmente protette da strati geologici poco permeabili; 
gli erbicidi sono le sostanze rinvenute più spesso e rispetto al passato è aumentata significativamente la presenza di fungicidi e insetticidi, soprattutto nelle acque sotterranee; 
l'Ispra sottolinea la necessità di un aggiornamento complessivo dei programmi di monitoraggio, che oggi non tengono conto delle sostanze immesse sul mercato in anni recenti. Circa 200 sostanze di quelle attualmente in uso non sono incluse nei programmi di monitoraggio, 44 di queste sono classificate pericolose, in particolare 38 sono pericolose per l'ambiente acquatico; 
nel rapporto viene trattato il tema delle miscele di sostanze. La valutazione di rischio, infatti, nello schema tradizionale considera gli effetti delle singole sostanze e non tiene conto dei possibili effetti delle miscele che possono essere presenti nell'ambiente. C’è la consapevolezza, sia a livello scientifico, sia nei consessi regolatori, che il rischio derivante dalle sostanze chimiche sia attualmente sottostimato; 
maggiori attenzioni e approfondimenti in relazione agli effetti della poliesposizione chimica sono auspicati in particolare a livello di Unione europea (Consiglio dell'Unione europea 17820/09). Nel 2012 sono state pubblicate le conclusioni di tre comitati scientifici della Commissione europea sulla tossicità delle miscele. In particolare, nel documento si afferma che esiste un'evidenza scientifica per cui l'esposizione contemporanea a diverse sostanze chimiche può, in determinate condizioni, dare luogo ad effetti congiunti che possono essere di tipo additivo, ma anche di tipo sinergico, con una tossicità complessiva più elevata di quella delle singole sostanze. Nel documento, inoltre, si evidenzia come principale lacuna la limitata conoscenza riguardo alle modalità con cui le sostanze esplicano i loro effetti tossici sugli organismi,

impegna il Governo:

a dare piena attuazione agli atti e alle misure previste dal piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e dal decreto legislativo n. 150 del 2012; 
a promuovere il costante dialogo tra tutti i soggetti chiamati ad applicare il piano di azione nazionale al fine di garantire uniformità nelle disposizioni attuate sul territorio italiano; 
ad aggiornare – secondo quanto richiesto dall'Ispra – i programmi di monitoraggio dei residui degli agrofarmaci nelle acque e nell'ambiente, tenendo conto delle sostanze immesse sul mercato in anni recenti; 
a promuovere, anche in sede europea, approfondimenti scientifici sulla tossicità delle miscele chimiche e sugli effetti della poliesposizione chimica; 
a porsi l'obiettivo di ridurre sempre più nei prossimi anni l'utilizzo delle autorizzazioni eccezionali di agrofarmaci previste dal regolamento (CE) n. 1107/2009; 
a favorire in modo diffuso l'adozione della gestione integrata delle colture (ICM), allo scopo di raggiungere l'obiettivo di uno sviluppo agricolo sostenibile e di ridurre sempre più nel tempo l'utilizzo di agrofarmaci; 
a definire al più presto una lista di soggetti destinatari della formazione, comprendente non solo gli utilizzatori professionali ma anche gli utilizzatori non professionali e i distributori di agrofarmaci, in considerazione del fatto che una formazione costante è essenziale per l'uso efficace e responsabile degli agrofarmaci ed è un requisito indispensabile per garantire l'applicazione delle buone pratiche agricole; 
ad individuare procedure semplificate che consentano una rapida concessione dell'estensione d'uso dei prodotti già registrati alle colture minori, ferma restando la tutela ambientale e della salute umana e animale; 
a promuovere ed attuare tutte le iniziative di competenza affinché nei territori avvengano tutti i controlli necessari a garanzia del rispetto della normativa vigente in materia di utilizzo di prodotti fitosanitari e dell'attivazione di tutte le misure previste per la gestione dei rischi, a salvaguardia della salute umana e dell'ambiente; 
a porre in essere ogni iniziativa di competenza affinché le leggi attualmente in vigore in materia di prodotti fitosanitari siano rispettate in tutte le loro parti, indicando con maggior chiarezza chi siano le autorità preposte al controllo sulle sostanze utilizzate e al rispetto della normativa vigente, nonché i relativi ruoli e responsabilità. 
 

Seduta del 19 ottobre 2015

Seduta del 27 ottobre 2015