A.C. 2093-B
La Camera avvia oggi l'esame del disegno di legge recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, che è stato già approvato dalla Camera ed è stato modificato nel corso dell'esame al Senato attraverso l'aggiunta di nuovi articoli e la modifica di articoli approvati in prima lettura dalla Camera.
Darò conto, quindi, sinteticamente, delle modifiche apportate al provvedimento dal Senato, ricordando inizialmente che il Senato ha stralciato taluni articoli che riguardavano la disciplina di gestione degli imballaggi e di adesione al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti.
L'articolo 1, che interviene in materia di responsabilità per danni all'ambiente marino causati dalle navi e dagli impianti, nel caso di avarie o incidenti, è stato integrato disponendo che, per tali finalità, il proprietario del carico si munisca di una polizza assicurativa a copertura integrale dei rischi anche potenziali.
L'articolo 2, introdotto al Senato, interviene sulla destinazione delle somme corrispondenti all'incremento dell'aliquota di prodotto annualmente versata per la concessione di coltivazione di idrocarburi in mare, confermandone la riassegnazione in parti uguali al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico, ma precisando che le somme in questione siano riassegnate al Ministero dell'ambiente per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio anche mediante l'impiego dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per l'ambiente e delle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e di contrasto dell'inquinamento marino.
La modifica all'articolo 3 prevede che la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile sia integrata con un apposito capitolo che considera gli aspetti inerenti alla «crescita blu» del contesto marino.
L'articolo 4, introdotto al Senato, apporta modifiche alla disciplina istitutiva dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) provvedendo a disciplinare l'organizzazione dell'Agenzia e a sostituire la previsione della gestione commissariale con una nuova normativa, che prevede la nomina del Consiglio di amministrazione con decreto del Ministero per lo sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
L'articolo 5, comma 1, è stato modificato al Senato, inserendo nell'ambito del programma di incentivi alla mobilità sostenibile due ulteriori forme di trasporto, ossia le iniziative di piedibus e di car-sharing, e prevedendo che tale programma è predisposto anche al fine di contrastare problemi derivanti dalla vita sedentaria. Il comma 2, nel demandare a due decreti ministeriali la definizione del programma sperimentale nazionale, precisa, sulla base di una modifica inserita al Senato, che i progetti devono essere presentati mediante procedure di evidenza pubblica. Il comma 3 dell'articolo 5, introdotto al Senato, assegna alla regione Emilia-Romagna un contributo pari a euro 5 milioni per l'anno 2016 per il recupero e la riqualificazione ad uso ciclo-pedonale del vecchio tracciato ferroviario dismesso, la cui area di sedime è già nella disponibilità degli enti dei centri abitati lungo l'asse ferroviario Bologna-Verona. I commi 4 e 5 dell'articolo 5, introdotti nel corso dell'esame al Senato, provvedono a chiarire che i casi in cui l'evento infortunistico si sia verificato a seguito dell'utilizzo della bicicletta nel percorso casa-lavoro siano sempre configurabili come infortunio in itinere e perciò indennizzabili. L'articolo 5, comma 6, prevede l'emanazione di apposite linee guida per favorire l'istituzione nelle scuole di ogni ordine e grado della figura del mobility manager.
L'articolo 6, introdotto durante l'esame al Senato, amplia l'elenco delle zone in cui è consentita l'istituzione di parchi marini e riserve marine attraverso l'aggiunta delle aree di Banchi Graham, Terribile, Pantelleria e Avventura nel Canale di Sicilia, limitatamente alle parti rientranti nella giurisdizione nazionale (comma 3). La norma prevede, inoltre, uno stanziamento di 800.000 euro per l'anno 2015, per la più rapida istituzione delle aree marine protette, e uno stanziamento di un milione di euro, a decorrere dal 2016, per il potenziamento della gestione e del funzionamento delle aree marine protette istituite (commi 1 e 2).
Il comma 1 dell'articolo 7 prevede il divieto di immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agrituristico venatorie adeguatamente recintate, mentre al comma 2 si prevede il divieto del foraggiamento di cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato alle attività di controllo. Per la violazione dei due divieti in esame, le due disposizioni prevedono la sanzione dell'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da 516 a 2.065 euro. Il comma 3 prevede che, fermo restando i divieti sopra esaminati al comma 1 e 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i piani faunistico-venatori, individuando le aree nelle quali vietare l'allevamento e l'introduzione della specie cinghiale (Sus scrofa). Il comma 4 prevede che le regioni, in sede di rilascio delle autorizzazioni per il prelievo dello storno (Sturnus vulgaris), consentono l'esercizio dell'attività di prelievo se praticata in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e sia finalizzato alla tutela della specificità delle coltivazioni regionali. Il comma 5, attraverso alcune modifiche agli articoli 2 e 5 della legge 157/1992, prevede che le talpe, i ratti, i topi propriamente detti, le nutrie e le specie arvicole, pur escluse dall'ambito della legge 157/1992, vengano ricomprese nelle specie alloctone per le quali può essere prevista l'eradicazione o il controllo della popolazione. Con la lettera c) del comma 5 si prevede che l'autorizzazione rilasciata per gli appostamenti fissi costituisce titolo abilitativo per la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti, che devono avere natura precaria e non comportare l'alterazione dello stato dei luoghi.
Nel corso dell'esame al Senato l'unica modifica all'articolo 8 prevede, per gli interventi riguardanti lo scarico in mare di acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare assoggettati a VIA, che le autorizzazioni ambientali siano istruite a livello di progetto esecutivo.
Durante l'esame al Senato l'articolo 9, che prevede la predisposizione di una valutazione di impatto sanitario (VIS) per i progetti riguardanti le raffinerie di petrolio greggio, gli impianti di gassificazione e liquefazione, i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, nonché le centrali termiche e gli altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, nell'ambito dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) statale, è stato modificato, al fine di specificare che la valutazione di impatto sanitario è predisposta dal proponente del progetto medesimo.
L'articolo 10 reca alcune modifiche al decreto legislativo 30/2013, la più importante delle quali è volta ad includere, nel novero degli interventi a cui è possibile destinare il 50% dei proventi delle aste del sistema EU-ETS, anche la compensazione dei costi sostenuti per aiutare le imprese in settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di anidride carbonica. Gli aiuti in questione sono destinati con priorità alle imprese in possesso della certificazione ISO 50001.
L'articolo 12, comma 1, lettera c), introduce all'articolo 10 del decreto legislativo n. 115/2008 un comma 2-bis il quale dispone che ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (Organic Rankine Cycle) – alimentati dal recupero di calore prodotto dai cicli industriali e da processi di combustione – spettano i titoli di efficienza energetica (TEE).
Il comma 1 dell'articolo 13 amplia l'elenco dei sottoprodotti di origine biologica utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili (IAFR). Nel corso dell'esame al Senato tale ampliamento è stato esteso ai sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli vegetali e ai sottoprodotti della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari. Ai sensi del comma 2, introdotto al Senato, entro novanta giorni dalla data di comunicazione da parte dei gestori degli impianti esistenti della volontà di impiego negli impianti a biomasse e biogas anche dei sottoprodotti di cui al comma 1, la regione competente è tenuta ad adeguare l'autorizzazione unica ed il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa ad adeguare la qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR) in essere.
L'articolo 14, introdotto al Senato, che interviene sulla disciplina dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, dispone che i soggetti titolari ovvero gestori di beni demaniali interessati dal passaggio di opere della rete elettrica di trasmissione nazionale sono tenuti ad indicare le modalità di attraversamento degli impianti autorizzati. Tale previsione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge.
L'articolo 15, introdotto al Senato, che contiene una norma di interpretazione autentica dell'articolo 25, comma 1 del decreto legislativo n. 28/2011, dispone che per gli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento connessi ad ambienti a destinazione agricola al 31 dicembre 2012, ai fini della verifica del requisito temporale ivi indicato, non soltanto deve essere avvenuta l'entrata in esercizio commerciale dell'energia elettrica ma anche l'entrata in esercizio commerciale dell'energia termica. A tal fine, per la transizione dal vecchio al nuovo meccanismo di incentivazione, in modo da garantire la redditività degli investimenti effettuati, il conseguente residuo periodo di diritto all'incentivazione si calcola decurtando dai quindici anni di durata degli incentivi il tempo già trascorso a far data dall'entrata in esercizio commerciale contemporaneamente sia dell'energia elettrica che termica.
Durante l'esame al Senato, l'articolo 17, che prevede che il possesso di determinate registrazioni e certificazioni ambientali costituisca titolo preferenziale nella formulazione delle graduatorie per l'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, è stato modificato, con l'aggiunta – oltre al possesso del marchio Ecolabel e della registrazione Emas – del possesso della certificazione UNI EN ISO 14001 e della certificazione ISO 50001 relativa ad un sistema di gestione dell'energia.
L'articolo 18, che prevede l'obbligatorietà dell'applicazione dei «criteri ambientali minimi» (CAM) negli appalti pubblici di forniture e negli affidamenti di servizi, è stato modificato durante l'esame al Senato al fine di inserire, nella categoria relativa all'illuminazione pubblica, anche l'acquisto degli alimentatori elettronici.
L'articolo 20 interviene sull'articolo 41 del Codice della strada (decreto legislativo n. 285/1992), relativo ai segnali luminosi stradali, introducendovi un nuovo comma 8-bis, ai sensi del quale a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in esame, nelle lanterne semaforiche, le lampade ad incandescenza, allorquando necessitino di sostituzione, devono essere sostituite con lampade a basso consumo energetico.
Il comma 1 dell'articolo 21, modificato al Senato, prevede l'istituzione dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, denominato «Made Green in Italy».
L'articolo 22, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica l'articolo 9 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari (allegato al R.D. 499/1929), al fine di inserire nel novero dei diritti che possono essere intavolati o prenotati nel libro fondiario anche i contratti contemplati dall'articolo 2643, numero 2-bis, del codice civile, vale a dire quelli che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale.
Le misure di cui all'articolo 23, volte a favorire l'acquisto di prodotti derivanti da materiale «post consumo» attraverso l'introduzione dei nuovi articoli 206-ter, 206-quater, 206-quinquies e 206-sexiesnel decreto legislativo 152/2006 (cd. Codice dell'Ambiente), vengono estese anche ai prodotti derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi.
L'articolo 25, che prevede l'inclusione dei rifiuti in plastica compostabile tra i materiali ammendanti (compostato misto) che rientrano nei fertilizzanti, è stato modificato comprendendo nell'ambito di tali rifiuti anche i prodotti sanitari assorbenti non provenienti da ospedali e assimilati, previo idoneo processo di sanificazione, qualora necessario.
L'articolo 26, introdotto durante l'esame al Senato, prevede che l'utilizzazione agronomica dei gessi di defecazione e del carbonato di calcio di defecazione, qualora ottenuti da processi che prevedono l'utilizzo di materiali biologici classificati come rifiuti, deve garantire il rispetto dei limiti di apporto di azoto nel terreno come definiti nel Codice di buona pratica agricola.
L'articolo 27, comma 1, volto a individuare porti marittimi dotati di siti idonei in cui avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti, è stato modificato dal Senato includendo in tali operazioni i rifiuti raccolti nelle attività di gestione delle aree marine protette e inserendo gli enti gestori delle aree marine protette tra i soggetti coinvolti nella stipula degli accordi di programma previsti per l'individuazione dei predetti porti.
L'articolo 29 contiene una serie di disposizioni eterogenee in materia di vigilanza sulla gestione dei rifiuti. Il comma 3, che riguarda l'inquadramento nei ruoli del Ministero dell'ambiente del personale in posizione di comando/distacco presso lo stesso Ministero, è stato modificato nel corso dell'esame al Senato al fine di differire al 31 dicembre 2016 il termine per l'inoltro della richiesta di inquadramento. Le modifiche apportate al comma 4, che interviene sulla disciplina della pubblicazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti, sono volte a fornire precisazioni in merito alle informazioni la cui fruibilità deve essere garantita ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti. Nel corso dell'esame al Senato è stato inserito il nuovo comma 6, che semplifica, per gli imprenditori agricoli, le procedure relative alla tenuta e compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti.
Durante l'esame al Senato, l'articolo 30, che prevede per i produttori iniziali o i detentori dei rifiuti di rame che non provvedono al loro trattamento un obbligo di consegna a determinati soggetti e che stabilisce, altresì, l'applicazione del regime ordinario in materia di trasporto dei rifiuti in caso di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, è stato modificato estendendo il campo di applicazione di tali norme anche ai rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.
L'articolo 31, inserito durante l'esame al Senato, modifica la disciplina delle transazioni finalizzate al ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale (SIN) e al risarcimento del danno ambientale.
L'articolo 32, che interviene sulle misure per aumentare la raccolta differenziata dei comuni, è stato modificato al Senato in tre punti, la modifica più rilevante sembra quella del comma 2, al fine di raddoppiare da 12 a 24 mesi il termine massimo per l'adeguamento delle situazioni pregresse per il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata previste dalla vigente normativa.
L'articolo 33, introdotto al Senato, consente ai comuni con sede giuridica nelle isole minori e per i comuni nel cui territorio insistono isole minori, di istituire un contributo di sbarco, che sostituisce la vigente imposta di sbarco. L'importo del contributo è pari a 2,5 euro ed è aumentabile dai Comuni, a specifiche condizioni, fino a un massimo di 5 euro.
L'articolo 34, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla disciplina della c.d. ecotassa, vale a dire del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (dettata dai commi 24 e seguenti dell'articolo 3 della legge 549/1995), al fine di estendere il tributo anche ai rifiuti inviati agli impianti di incenerimento senza recupero energetico (comma 1) e di modificare la destinazione del gettito derivante dal tributo (comma 2).
L'articolo 35 modifica il comma 40 dell'articolo 3 della legge 549/1995, che nel testo vigente assoggetta al pagamento dell'ecotassa, nella misura ridotta del 20%, anche i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, nonché per gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, così come per i fanghi anche palabili. La modifica è finalizzata a precisare che l'ecotassa, nella misura ridotta, si applica in ogni caso a tutti gli impianti classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante incenerimento a terra.
L'articolo 36, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede la possibilità per i Comuni di prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni della tassa sui rifiuti in caso di effettuazione di attività di prevenzione nella produzione di rifiuti.
L'articolo 37, modificato nel corso dell'esame al Senato, contiene disposizioni finalizzate ad incentivare il compostaggio, sia individuale che di comunità. Il comma 1, che prevede l'applicazione di una riduzione della tassa sui rifiuti per le utenze che effettuano il compostaggio aerobico individuale, ed il comma 2, che introduce norme volte a semplificare il regime di autorizzazione degli impianti dedicati al c.d. compostaggio di prossimità o di comunità, sono stati modificati al fine di estendere il loro campo di applicazione anche ai residui naturali non pericolosi prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche. La disposizione relativa alle procedure per l'autorizzazione del c.d. compostaggio di comunità è stata integrata dal Senato al fine di prevedere il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e la predisposizione di un regolamento di gestione dell'impianto che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in ambito comunale.
L'articolo 38, comma 1, prevede l'incentivazione delle pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, e consente ai comuni di applicare riduzioni della tassa sui rifiuti (TARI). Lo stesso comma prevede l'emanazione di un decreto interministeriale volto a stabilire i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici. Viene altresì introdotta nel testo del cd Codice ambientale (decreto legislativo 152/2006) la definizione di «compostaggio di comunità» ed estesa alle utenze non domestiche la nozione di auto compostaggio.
L'articolo 39 riguarda l'applicazione del sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi di birra e acqua minerale, Le principali modifiche apportate dal Senato hanno riguardato la precisazione del fatto che la sperimentazione avverrà su base volontaria del singolo esercente e che avrà una durata di dodici mesi. È stato altresì ampliato il campo di applicazione della disposizione a tutti i «punti di consumo» e soppresso il comma che prevedeva riduzioni della tariffa per la gestione dei rifiuti per le utenze commerciali che applicano il sistema del vuoto a rendere su cauzione.
Il Senato ha modificato l'articolo 40, al fine di ridefinire le fattispecie dei divieti legati all'abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo e delle gomme da masticare attraverso la previsione del divieto di abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo e del divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni in cui sono incluse le gomme da masticare. Il Senato ha modificato, inoltre, il regime sanzionatorio confermando la sanzione amministrativa da 30 a 150 euro, applicata però all'abbandono dei rifiuti di piccole dimensioni, e aumentando la medesima sanzione fino al doppio, per l'abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo. Il Senato ha infine modificato l'utilizzo dei proventi delle risorse provenienti dalle sanzioni amministrative.
L'articolo 43 è stato integrato, nel corso dell'esame al Senato, con l'aggiunta di un comma 4 che contiene una serie di modifiche al decreto legislativo 49/2014 con cui è stata recepita la disciplina in materia di RAEE dettata dalla direttiva 2012/19/UE. Tali modifiche sono per lo più di carattere interpretativo o mirate alla correzioni di refusi. Fa eccezione la lettera c) del comma 4 che detta una disposizione transitoria secondo cui, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale che dovrà determinare criteri e modalità di trattamento dei RAEE (ulteriori rispetto a quelli fissati dal D.Lgs. 49/2014), continuano ad applicarsi gli accordi, conclusi dal Centro di coordinamento RAEE (CdC RAEE) con le associazioni di categoria dei soggetti recuperatori, per i soggetti che vi hanno aderito.
L'articolo 44, comma 1, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede che siano comunque rispettate le disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea nelle ordinanze contingibili ed urgenti che il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono adottare, nell'ambito delle rispettive competenze, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti.
Durante l'esame al Senato, l'articolo 45, che consente l'introduzione di incentivi economici, da corrispondere con modalità automatiche e progressive, da parte delle regioni, per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati nei comuni, è stato modificato – al comma 1 – prevedendo che i comuni beneficino dei predetti incentivi attuando misure di prevenzione, sulla base dei principi e degli interventi anche dei programmi regionali, ovvero riducendo i rifiuti residuali e gli scarti. Al Senato è stato poi modificato il comma 2, inserendo un termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge per l'adozione di programmi regionali di prevenzione dei rifiuti, e prevedendo, in alternativa alla suddetta adozione, la verifica della coerenza dei programmi regionali già approvati.
L'articolo 47, aggiunto durante l'esame al Senato, interviene sulla disciplina degli obiettivi dei programmi regionali per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da conferire in discarica al fine di: modificare i termini per l'elaborazione e l'approvazione del programma e per il perseguimento degli obiettivi, che decorrono dalla data di entrata in vigore della disposizione; prevedere che il programma preveda prioritariamente la prevenzione dei rifiuti; precisare che è nel momento del maggior afflusso di presenze territoriali che va fatto il calcolo sulla popolazione, per calibrare gli obiettivi del Programma per le Regioni soggette a fluttuazioni stagionali del numero degli abitanti superiori al 10.
L'articolo 49, inserito nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla disciplina delle operazioni di miscelazione dei rifiuti non espressamente vietate dall'articolo 187 del cd. Codice ambientale (decreto legislativo 152/2006), al fine di: consentirne l'effettuazione anche in assenza di autorizzazione; prevedere che le medesime operazioni, anche qualora effettuate da soggetti in possesso di autorizzazione alla gestione dei rifiuti, non possano essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni non previste dalla legge.
L'articolo 50, aggiunto nel corso dell'esame al Senato, introduce, al comma 1, una disciplina per l'utilizzo, nell'attività di recupero ambientale, di solfati di calcio ottenuti da neutralizzazione di correnti acide liquide o gassose generati da lavorazioni industriali.
L'articolo 51 contiene disposizioni che intervengono sulla riorganizzazione distrettuale dellagovernance in materia di difesa del suolo. Nel corso dell'esame al Senato, è stato modificato il comma 2, che reca la disciplina delle autorità di bacino distrettuale, al fine di consentire che il Ministero dell'ambiente si avvalga dell'ISPRA nello svolgimento delle funzioni di indirizzo e coordinamento delle autorità di bacino distrettuali. Le ulteriori modifiche di carattere sostanziale da parte del Senato interessano il comma 10, al fine di: specificare che la finalità della predisposizione di programmi di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico è quella di coniugare la prevenzione del rischio di alluvioni con la tutela degli ecosistemi fluviali; chiarire che tali programmi devono essere predisposti dalle autorità di bacino, nell'ambito del Piano di gestione, in concorso con gli altri enti competenti; specificare gli obiettivi e il contenuto dei programmi medesimi.
L'articolo 52, comma 1, che reca misure per la rimozione o la demolizione, da parte dei comuni, di opere ed immobili realizzati in assenza o in totale difformità del permesso di costruire, è stato modificato prevedendo l'aggiornamento al 2016 dell'annualità dell'autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro e l'adozione ogni dodici mesi, da parte della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dell'elenco, sulla base del quale vengono ammessi a finanziamento gli interventi.
L'articolo 52, comma 2, modificato al Senato, prevede che non siano considerati interventi di nuova costruzione, e quindi non subordinati a permesso di costruire, i manufatti leggeri, anche prefabbricati, e le strutture di qualsiasi genere quali roulottes, camper, case mobili, imbarcazioni, utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, o depositi, magazzini e simili diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, sotto quello paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore.
L'articolo 52, comma 3, aggiunto al Senato, prevede che i commissari straordinari, nominati al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione, possano delegare un apposito soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.
L'articolo 53, inserito nel corso dell'esame al Senato, stabilisce che i materiali litoidi prodotti come obiettivo primario e come sottoprodotto dell'attività di estrazione effettuata in base a concessioni e pagamento di canoni sono assoggettati alla normativa sulle attività estrattive.
L'articolo 54, inserito nel corso dell'esame al Senato, modifica in più punti il testo unico in materia edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001) al fine di richiamare nelle varie disposizioni e procedure la normativa, gli interessi e i vincoli collegati alla tutela dell'assetto idrogeologico (comma 1). L'articolo prevede, inoltre, che agli atti e procedimenti riguardanti la tutela dal rischio idrogeologico non si applichi la disciplina generale sul silenzio assenso.
L'articolo 55, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, del Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico.
L'articolo 56 istituisce, ai commi 1-6, un credito d'imposta per gli anni 2017, 2018 e 2019 per le imprese che effettuano nell'anno 2016 interventi di bonifica dell'amianto su beni e strutture produttive. Il credito d'imposta spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute. La norma individua un limite di spesa complessivo di 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Il comma 7 del medesimo articolo 56, al fine di promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, del Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, con una dotazione finanziaria di 5,536 milioni di euro per l'anno 2016 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
L'articolo 58, modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede l'istituzione, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, di un Fondo di garanzia per il settore idrico. Tra le modifiche operate dal Senato è stato specificato che la componente della tariffa del servizio idrico integrato destinata ad alimentare il citato Fondo dovrà essere indicata separatamente in bolletta.
La modifica all'articolo 59, che disciplina i contratti di fiume, è limitata a configurare la disposizione come novella al cd. Codice dell'ambiente.
Il comma 3 dell'articolo 60 inserisce una disposizione sulla tenuta dei registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione delle reti relative al servizio idrico integrato e degli impianti a queste connessi. Tale norma prevede la possibilità di tenere i citati registri presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all'autorità di controllo e vigilanza.
L'articolo 61, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) adotti direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato. Alla medesima Autorità è demandata la definizione delle procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura.
I commi 1-3 dell'articolo 62, modificati nel corso dell'esame al Senato, riguardano la misura del sovracanone dovuto dai concessionari di derivazione d'acqua per produzione di forza motrice nei bacini imbriferi montani BIM. Si dispone in particolare che l'applicazione del sovracanone BIM è dovuto nella misura prevista per le concessioni di grande derivazione idroelettrica (comma 1). Si dispone la decorrenza dell'obbligo di pagamento dei sovracanoni per le concessioni di derivazione idroelettrica assegnate a decorrere dal 1o gennaio 2015 (comma 2), e si prevede inoltre che i sovracanoni BIM siano dovuti anche se non funzionali alla prosecuzione di interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani (comma 3).
Il comma 4 dell'articolo 62, introdotto nel corso dell'esame al Senato, indica le condizioni al verificarsi (contestuale) delle quali sono fatte salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, in deroga alla disciplina generale secondo cui l'ambito territoriale ottimale (ATO), in cui deve avvenire la gestione unica del servizio idrico, non può mai essere inferiore agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Tali condizioni riguardano l'approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate, la presenza di sorgenti ricadenti in aree protette o beni paesaggistici e l'utilizzo efficiente della risorsa e la tutela del corpo idrico. Tali nuove fattispecie derogatorie si aggiungono a quella attualmente prevista, che fa salve le gestioni autonome esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.
L'articolo 64, modificato al Senato, inserisce quattro commi (da 1-bis ad 1-quinquies) all'articolo 93 del Codice delle comunicazioni elettroniche (il decreto legislativo 259/2003), in base ai quali i soggetti presentatori delle istanze di autorizzazione o delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) per l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e per gli impianti di completamento della rete di banda larga mobile, si devono fare carico degli oneri sostenuti dai soggetti pubblici competenti.
L'articolo 65, volto a prevedere l'assimilazione alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, delle acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari, è stato modificato dal Senato prevedendo che lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura sia ammesso, ove l'ente di governo dell'ambito e il gestore dell'ambito non ravvisino criticità nel sistema di depurazione, per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate.
L'articolo 66, che disciplina l'individuazione di appositi spazi presso e nei centri di raccolta (definiti dalla lettera mm) del comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo 152/2006) per lo scambio di beni usati tra privati cittadini, è stato modificato al Senato. Sopprimendo il riferimento agli enti strumentali, presente nel testo approvato dalla Camera, la modifica introdotta dal Senato consente l'individuazione dei citati spazi solo ai Comuni.
Nel corso dell'esame al Senato, è stato modificato il comma 1 dell'articolo 67 al fine di integrare la composizione del Comitato per il capitale naturale prevedendo la partecipazione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e di un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).
L'articolo 69, modificato nel corso dell'esame al Senato, interviene sull'articolo 40, comma 8, del decreto-legge 201/2011, che detta disposizioni volte a semplificare lo smaltimento di rifiuti speciali relativi a talune attività economiche (estetisti, tatuatori, agopuntori, ecc.). Nel corso dell'esame al Senato è stato specificato che la semplificazione non interessa lo smaltimento ma il trattamento e che la normativa in questione si applica anche alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile.
Le modifiche del Senato all'articolo 70, comma 2 riguardano taluni principi e criteri direttivi della delega al Governo per l'introduzione di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA), nel medesimo articolo contenuta. Le modifiche riguardano i principi e i criteri di cui alle lettere a), b) e d), concernenti la definizione e l'attivazione del sistema di PSEA e la remunerazione dei servizi eco sistemici e ambientali, e l'aggiunta del criterio di cui alla lettera l) volto a ritenere precluse le attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi.
Il comma 3 dell'articolo 71, modificato al Senato, prevede che la costituzione di oil-free zone è promossa dai comuni interessati anche tramite le unioni o le convenzioni fra i medesimi comuni. Si prevede inoltre, al comma 5, che le regioni e le province autonome disciplinino l'organizzazione delle medesime con riguardo agli aspetti connessi con l'innovazione tecnologica applicata alla produzione di energie rinnovabili a basso impatto ambientale, alla ricerca di soluzioni eco-compatibili e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, quali – è stato specificato al Senato – la produzione di biometano per usi termici e per autotrazione.
L'articolo 72, che disciplina la definizione della Strategia nazionale delle Green Communityattraverso la predisposizione di un piano di sviluppo sostenibile volto alla valorizzazione delle risorse dei territori rurali e montani (in diversi campi, dall'energia da fonti rinnovabili al turismo, dalle risorse idriche al patrimonio agro-forestale) in rapporto con le aree urbane, è stato modificato al Senato con riguardo agli ambiti di intervento del predetto piano. In particolare, sono stati inseriti, tra le fonti rinnovabili per la produzione di energia, il biogas e il biometano, e al novero degli ambiti del piano per lo sviluppo sostenibile è stato aggiunto lo sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile che sia anche energeticamente indipendente attraverso la produzione di energia rinnovabile nei settori elettrico, termico e dei trasporti.
L'articolo 73, inserito nel corso dell'esame al Senato, reca una disposizione derogatoria per gli impianti alimentati da gas combustibili rientranti nel campo di applicazione della norma UNI 11528 (impianti a gas di portata termica maggiore di 35kw – progettazione, installazione e messa in servizio). Per tali impianti è esclusa l'applicazione delle disposizioni in materia di requisiti tecnici e costruttivi degli impianti termici civili, di cui alla parte II dell'allegato IX alla parte quinta del cd. Codice ambientale (decreto legislativo 152/2006), fatta eccezione per le disposizioni di cui al numero 5 (relative agli «Apparecchi indicatori») del medesimo allegato.
L'articolo 74 prevede che i beni gravati da uso civico possano essere espropriati solo dopo che sia stato pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, salvo il caso in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico.
L'articolo 75, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede la rivalutazione, con cadenza triennale, entro il 31 dicembre, della misura dei diritti speciali di prelievo istituiti in attuazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES).
L'articolo 76, introdotto nel corso dell'esame al Senato, proroga di sei mesi (vale a dire al 25 novembre 2016) il termine per l'esercizio della delega, concessa dall'articolo 19, comma 1, della legge 161/2014 (legge europea 2013-bis), per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili.
L'articolo 77, introdotto dal Senato, prevede l'impignorabilità degli animali di affezione o da compagnia del debitore, nonché degli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli.
L'articolo 78, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica le vigenti norme relative all'utilizzo dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio di aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale (SIN), da un lato, modificando il novero dei possibili utilizzi e le caratteristiche delle strutture di destinazione, dall'altro, disciplinando le modalità tramite le quali è possibile giungere all'esclusione, dal perimetro del SIN, delle aree interessate dai dragaggi.