Onorevoli colleghi, siamo qui per deliberare, e in questo caso la relatrice riferisce su una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Giacomo Chiappori, deputato all'epoca dei fatti, richiesta avanzata dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Imperia il 20 luglio 2015.
Nel procedimento di cui si tratta l'onorevole Giacomo Chiappori risulta indagato per il delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, che avrebbe commesso all'epoca, nella sua qualità di sindaco del comune di Viano Marina. Secondo l'ipotesi dell'accusa si tratterebbe di un contratto di appalto per il servizio annuale di manutenzione ordinaria del verde pubblico affidato alla cooperativa sociale «Il Cammino» nel 2010. Sempre secondo l'ipotesi dell'accusa, questo contratto sarebbe stato prorogato sul falso presupposto del requisito della necessità e dell'urgenza; il tutto nelle more della redazione degli atti tecnico-amministrativi per l'espletamento della nuova gara d'appalto. In questo caso si sarebbe aggirato il limite per gli affidamenti diretti. Quindi, secondo l'accusa, l'interessato, cioè il deputato Chiappori, avrebbe ricevuto per sé un'utilità in cambio di questa proroga, senza che ne ricorressero i requisiti, consistente nell'esecuzione di lavori nella sua azienda da parte di questa cooperativa sociale. Il costo di questi lavori è stato accertato in essere 1836 euro oltre Iva. Risulterebbero secondo l'accusa pagati nella misura di mille euro su questi lavori, quindi la dazione costituente la corruzione sarebbe di circa 700-800 euro. Si chiede l'utilizzazione di tre intercettazioni telefoniche, captate sull'utenza di un terzo, nelle conversazioni avrebbe preso parte Giacomo Chiappori.
Ricordo soltanto per titoli, perché lo abbiamo già esposto più volte, i requisiti su cui noi ci pronunciamo sono quelli della causalità e della necessità. La Giunta nulla ha posto sul requisito della casualità, invece merita qualche considerazione quello sulla necessità e per questo la deliberazione che la Giunta propone all'Aula è quello di negare l'autorizzazione all'utilizzo.
Con riferimento al requisito della necessità probatoria è noto, non ci sarebbe bisogno delle determinazioni della Corte Costituzionale, ma vale la pena ricordarlo, che il giudice deve indicare gli elementi sui quali si fonda questa richiesta, le emergenze probatorie presenti agli atti e disponibili dalle quali deriva questa necessità probatoria, illustrare e motivare la necessità in termini di non implausibilità.
Ora come Giunta ci limitiamo a citare, ed è più che sufficiente, il fatto che l'ordinanza che richiede questo utilizzo si limita a dire che le conversazioni in questione appaiono utili alla valutazione complessiva di tutti gli elementi, sia a favore che contro posti dal pubblico ministero alla base delle indagini. Ebbene, ha ritenuto la Giunta che questo tipo di motivazione sia pleonastica e non costituisca una motivazione, pertanto si ritiene non motivata la necessità dell'utilizzo di queste intercettazioni, e vale la pena rammentare che il requisito della necessità processuale di per sé non significa niente. Allora, poiché non c’è motivazione e gli elementi sono assolutamente generici e per questo non idonei a poter concedere l'autorizzazione, le determinazioni della Giunta sono state quelle di negare l'autorizzazione all'utilizzo di queste intercettazioni, naturalmente senza entrare nel merito della sussistenza di elementi di responsabilità in ordine al reato contestato.