Data: 
Giovedì, 11 Febbraio, 2016
Nome: 
Anna Rossomando

Doc. IV, n. 14-A

 

Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, annuncio il voto favorevole del Partito Democratico alla conclusione della relazione e cioè all'utilizzazione di queste intercettazioni. La discussione di oggi interessando diversi casi ci ha dato la possibilità di confrontarci nuovamente sulla ratio delle prerogative parlamentari e sulle riflessioni che noi dobbiamo fare per determinarci in relazione ad esse. In questo caso, l'argomento di cui abbiamo discusso è quello della sussistenza della casualità, data invece per provata la necessità, perché in questa ordinanza si motiva molto bene con riferimento a tutto, ma in particolar modo sulla necessità processuale, individuando gli elementi di prova e in essi i collegamenti perché debbano essere utilizzabili queste intercettazioni. 
Ciò mi dà modo di dire, anche inserendomi nel dibattito ampio che ha preceduto dell'onorevole Marotta e altri, che la questione della motivazione, su cui noi giustamente ci esprimiamo e indaghiamo, non è un requisito formale: la sussistenza della motivazione nel provvedimento, oltre che essere in generale il presupposto per l'esercizio del contraddittorio nel processo, nel caso nostro, cioè quello delle prerogative della Camera, è proprio lo strumento attraverso il quale valutare se c’è un'esondazione rispetto alla separazione dei poteri, quindi un ingresso, diciamo, nella libertà e nell'autodeterminazione dei parlamentari e, in questo senso, la motivazione viene in esame. Quindi, è molto importante la sussistenza della motivazione e il concatenarsi delle argomentazioni. 
Ora, nel caso di specie, noi – come è stato detto – valutiamo un procedimento in cui l'onorevole Silvio Berlusconi, all'epoca deputato, è imputato con riferimento all'induzione a rendere dichiarazioni mendaci di Tarantini. Queste intercettazioni nascono da un procedimento diverso antecedente e, in questo procedimento, l'onorevole Berlusconi non era bersaglio dell'indagine perché era persona offesa – e sulla qualità di questa persona offesa all'epoca dei fatti abbiamo avuto anche, diciamo così, delle illustrazioni dotte sui giornali, del perché dovesse essere considerata persona offesa, in quanto appunto utilizzatore non coinvolto in altri tipi di condotte – e quindi, da questo punto di vista, tutti gli atti processuali in modo univoco hanno l'esclusivo scopo – parlo delle proroghe delle indagini, parlo delle informative, in particolar modo di quella assolutamente dirimente del 23 giugno – di dare conto e motivo di quello che interessava gli inquirenti con riferimento all'indagato e poi imputato Tarantini, indagato e imputato non soltanto per quanto riguarda l'attività – diciamo così – di procacciamento, nell'ambito del reato di favoreggiamento della prostituzione, ma di una serie di altri rapporti per i quali era anche imputato Lavitola. 
Quindi tutto qui si esaurisce. Anche l'argomento della distruzione o non distruzione, è assolutamente un falso problema, perché attiene a una facoltà del giudice in ordine a una valutazione e non può essere lasciato in aria, dal punto di vista logico, come è stato fatto anche nelle discussioni che hanno preceduto nel corso della seduta della Giunta, il fatto che non ci sia stata questa distruzione, cosa che era assolutamente nelle facoltà con riferimento all'obiettivo e allo svolgimento logico di quel separato procedimento. 
Certo, l'argomento che sia anche la difesa a richiedere l'utilizzo di queste intercettazioni non è un argomento, di per sé dirimente, è uno degli elementi che abbiamo valutato, perché siamo i primi a ritenere che le prerogative della Camera, o comunque del Parlamento, prescindano dalle determinazioni dei singoli, e voglio sottolineare dalle determinazioni processuali, da questo punto di vista, perché io invece – e qui utilizzo l'esposizione per tutti del collega Marotta, per comodità espositiva – davvero noi non possiamo e non dobbiamo fare un processo parallelo e non dobbiamo entrare nel merito, se non, diciamo così, lateralmente a supporto dell'oggetto della nostra investigazione, per valutare cioè se ci sia un'esondazione rispetto a quella che è la funzione giurisdizionale ed esondazione nella funzione legislativa e nella libera autodeterminazione del Parlamento, anche perché – sembra una battuta, ma lo dico anche qui per spiegarlo con una battuta soltanto – ci troveremmo a essere dei giudici eletti dal popolo, cosa che ancora non è prevista dal nostro ordinamento e sarebbe un interessante argomento di discussione. Quindi, noi non entriamo nel merito, distinguiamo l'aspetto processuale, resistendo anche a qualche tentazione di molti di noi, che processualmente hanno anche qualche professionalità, e quindi non possiamo che concludere, ritenendo che anche questo elemento della richiesta della difesa di 73 intercettazioni, che comprendono le 16 richieste dalla pubblica accusa, sia un elemento da valutare con riferimento, diciamo così, alla necessità processuale. 
   Riteniamo assolutamente quindi provata e tranquillizzante la casualità di queste intercettazioni e, ancora una volta, riaffermiamo – diciamo così – la valenza delle prerogative della Camera nel loro altissimo significato costituzionale che intendiamo difendere e ribadire anche con questa decisione.