Discussione sulle linee generali - Relatrice
Data: 
Lunedì, 21 Marzo, 2016
Nome: 
Caterina Bini

A.C. 1454-A ed abbinate

Grazie, Presidente. Signor rappresentante del Governo, colleghi, la proposta di legge oggi all'esame dell'Assemblea è volta a migliorare l'accesso alle informazioni che consentono la tracciabilità dei prodotti, al fine di promuovere il diritto all'informazione dei consumatori e tutelarne gli interessi. L'intervento legislativo è, altresì, finalizzato a promuovere e incentivare i produttori che volontariamente si dotino di tecnologia per la tracciabilità dei propri prodotti. 
La proposta di legge il cui esame in sede referente è iniziato nel dicembre del 2013 è stata oggetto di un'approfondita istruttoria che ha impegnato a lungo la Commissione, anche al fine di superare possibili incompatibilità tra le disposizioni proposte e la disciplina europea in materia di tutela del made in Italy.
Molte delle obiezioni sono state superate attraverso la finalizzazione del testo all'obiettivo di garantire la massima informazione sull'origine dei prodotti, dei loro componenti, del loro assemblaggio e della loro lavorazione, a tutela dei consumatori piuttosto che del made in Italy. Sono stati invece evitati i richiami all'origine italiana dei prodotti e, o ad eventuali registri nazionali. Ritengo tuttavia che la mancanza di riferimenti all'italianità dei prodotti, al fine di evitare qualsiasi problema dal punto di vista della compatibilità comunitaria, non faccia venire meno l'effetto obiettivo del provvedimento, inteso ad incentivare e a sostenere le produzioni nazionali. Immagino infatti che le imprese italiane saranno quelle maggiormente interessate ad aderire volontariamente ad un sistema di agevolazioni economiche che assicuri la massima informazione sui prodotti italiani. Le previsioni di agevolazione, volte a garantire la massima trasparenza e la piena informazione sui prodotti, e non specificatamente sull'origine italiana, va a favore dei consumatori e può essere ricondotta agli obiettivi più generali di tutela dei consumatori che la disciplina europea persegue e garantisce. Un'adesione di tipo volontario al sistema di incentivi finalizzati al sostegno della tracciabilità dei prodotti appare inoltre coerente con alcuni principi di derivazione europea, ovvero il cosiddetto gold-plating, che prescrive di evitare che la normativa nazionale adotti regole standard più stringenti di quanto venga richiesto a livello di normativa europea, nonché il principio di riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, che sarebbero gravate da un sistema obbligatorio di tracciabilità dei prodotti. 
Il testo unificato approvato dalla Commissione è stato notificato lo scorso 27 gennaio alla Commissione europea, esclusivamente agli effetti della direttiva europea n.1535 del 2015, relativa alla procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione. Il periodo di astensione obbligatoria dall'approvazione finale del provvedimento scadrà il prossimo 28 aprile. 
Passando al merito del provvedimento, la proposta di legge consta di cinque articoli e si propone di migliorare l'accesso alle informazioni che consentano la tracciabilità dei prodotti, al fine di promuovere il diritto all'informazione dei consumatori e tutelarne gli interessi. 
Oltre ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, la legge si propone di contribuire a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori, all'articolo 1. Le disposizioni più rilevanti della proposta di legge sono negli articoli 2 e 3, che disciplinano rispettivamente l'introduzione di sistemi di tracciabilità mediante l'uso di codici non replicabili e la previsione di contributi per l'introduzione dei medesimi sistemi. L'articolo 2, in particolare, prevede l'introduzione di un sistema volontario di autenticazione e di tracciabilità dei prodotti, che possa consentire al consumatore di conoscere l'effettiva origine dei medesimi attraverso adeguate informazioni sulla qualità e sulla provenienza dei componenti, delle materie prime, sul processo di lavorazione delle merci e dei prodotti intermedi e finiti. Queste informazioni saranno collegate a un codice identificativo non replicabile, che conterrà riferimenti, riscontrabili anche per via telematica, ai dati del produttore, dell'ente certificatore della filiera del prodotto, dei distributori che fornisce il sistema di codici identificativi, nonché l'elencazione di ogni fase di lavorazione. 
Sotto il profilo tecnico, il citato codice identificativo consisterà in un segno unico e non riproducibile, ottimizzato per il sistema mobile e le sue future evoluzioni e per le applicazioni persmartphone e tablet e i loro futuri sviluppi tecnologici. Sono rimesse ad un regolamento del Ministro dello sviluppo economico la definizione delle specifiche tecniche delle applicazioni volte ad assicurare la tracciabilità attraverso i codici identificativi citati, le modalità operative per le certificazioni e le modalità di accreditamento dei produttori delle medesime applicazioni, nonché le tecnologie utilizzabili. Sempre il medesimo Regolamento stabilirà le modalità di collaborazione con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con le associazioni di categoria interessate per la verifica periodica a campione del rispetto delle disposizioni da parte delle imprese che aderiscono al sistema. Si tratta pertanto di un sistema volontario di tracciatura che le imprese potrebbero decidere di adottare che – come tutti i sistemi volontari – prevede un controllo rimesso agli stessi soggetti aderenti tramite le loro associazioni.  L'articolo 3 prevede i contributi per gli investimenti sostenuti dalle imprese che aderiscono al sistema di tracciabilità appena descritto. I contributi possono essere attribuiti a micro piccole e medie imprese, a distretti produttivi, a forme aggregative di imprese, quali consorzi, anche in forma di società, a raggruppamenti temporanei di impresa, a contratti di rete, alle start-up innovative, nonché a imprese agricole e della pesca. 
Gli importi sono concessi entro i limiti del regime de minimis, ossia non più di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, ovvero per aiuti concessi sotto forma di erogazione diretta di una sovvenzione, o di contributi in conto interessi. Per gli aiuti dati in forma diversa, come prestiti, conferimenti di capitale o prestazione di garanzia, le soglie e le condizioni sono previste dall'articolo 4 del Regolamento europeo n. 1407 del 2013 sul regime de minimis e limitatamente alle imprese agricole e della pesca del Regolamento europeo n. 1408 del 2013 e del Regolamento europeo n. 717 del 2014. I contributi sono concessi fino ad una quota pari a 20 milioni di euro, a valere sui fondi di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, come rideterminato dall'articolo 1, comma 243, della legge n. 190 del 2014, che prevede finanziamenti e contributi a tasso agevolato per gli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature nuove di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software e in tecnologie digitali. Si rimette ad un Regolamento, adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione delle agevolazioni, prevedendosi comunque il positivo esito della procedura di informazione presso la Commissione europea, quale condizione per l'applicazione della disciplina di cui si tratta. L'articolo 4 reca la disciplina delle sanzioni, stabilendo che, salvo il fatto costituisca più grave reato, sia punito ai sensi dell'articolo 517 del codice penale, che sanziona il diritto di vendita dei prodotti industriali con segni mendaci, «chiunque appone a prodotti destinati al commercio i codici di cui alla presente legge, che contengano riferimenti non corrispondenti al vero, ovvero pone in vendita o mette altrimenti in circolazione i medesimi prodotti». L'articolo 4-bisprevede la clausola di invarianza finanziaria; l'articolo 5 disciplina infine l'entrata in vigore della legge. 
Il sistema di tracciabilità presenta tre peculiarità: consente a tutti i cittadini un'informazione puntuale, trasparente e dettagliata sui prodotti, evita contraffazioni e frodi e consente alle imprese di garantire la qualità dei prodotti e dei materiali attraverso un sistema in grado potenzialmente di promuoverne la diffusione sui mercati globali. 
Auspico pertanto una rapida conclusione dell’iter approvativo del testo in esame.