30/03/2016
Titti Di Salvo
Monchiero, Lenzi, Miotto, Amato, Argentin, Beni, Paola Boldrini, Paola Bragantini, Burtone, Capone, Carnevali, Casati, D'Incecco, Fossati, Gelli, Ghizzoni, Grassi, Malisani,Mariano, Murer, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Giuditta Pini, Sbrollini, Sanga, Antezza, Amoddio.
1-01204

La Camera, 
premesso che: 
nel nostro Paese l'erogazione di molti interventi e servizi sociali è connessa alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente, ponderata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) istituito dal decreto legislativo n. 109 del 1998 quale prova dei mezzi per l'accesso alle prestazioni agevolate; 
il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto, all'articolo 5, la riforma dell'Isee con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31 maggio 2012; 
il decreto, secondo l'articolo 5 della legge n. 214 del 2011 avrebbe dovuto indicare le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) affinché si adottasse una definizione di reddito disponibile che includesse la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale, e che nel contempo tenesse conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia, dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico. In definitiva i criteri di riforma che la legge 214/2011 aveva fissato erano: 1) l'inclusione dei redditi fiscalmente esenti nel calcolo dell'Isee; 2) il miglioramento della sua capacità selettiva tramite una maggiore valorizzazione del patrimonio; 3) la differenziazione dell'Isee a seconda del tipo di intervento per renderne più flessibile l'applicazione; 4) il potenziamento dei controlli; 
sulla base di queste indicazioni il Consiglio dei ministri il 3 dicembre 2013, ha approvato il decreto n. 159 recante il «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)» che è entrato poi in vigore l'8 febbraio 2014; 
il successivo decreto del 7 novembre 2014 di approvazione del modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE ha reso poi pienamente operativa la riforma a partire dal 1o gennaio 2015; 
l'ultimo report del Ministero del lavoro e delle politiche sociali «Il nuovo ISEE: Monitoraggio al terzo trimestre 2015», del gennaio 2016, evidenzia che dal punto di vista della popolazione coperta da dichiarazione ISEE nei primi nove mesi del 2015, si tratta su scala nazionale del 16,7 per cento della popolazione residente a fronte del 22,6 per cento nel 2014; che il 50 per cento delle DSU proviene da nuclei familiari con minorenni, mentre circa il 20 per cento da quelli con persone disabili; che con il Nuovo ISEE in alcune regioni del Mezzogiorno si sta riducendo l'anomalia di un elevatissimo numero di DSU presentate a fronte di una spesa sociale molto bassa (nello stesso periodo del 2014, il 34 per cento della popolazione residente aveva presentato una DSU, a fronte del 22 per cento del 2015); sembra che la DSU venga presentata solo in occasione della effettiva richiesta di prestazioni sociali agevolate; che il nuovo ISEE è più favorevole per quasi la metà dei nuclei familiari (47 per cento), mentre è meno favorevole nel 42 per cento dei casi; che vi è l'incremento del 50 per cento del peso effettivo del patrimonio nella costruzione dell'ISEE (si passa da un settimo del valore dell'indicatore pari a 13,5 per cento a un quinto pari a 19,5 per cento); che l'utilizzo dei dati comunicati dagli intermediari finanziari all'Agenzia delle entrate per i controlli ISEE ha dato risultati eclatanti in termini di emersione del patrimonio mobiliare (confrontando i primi nove mesi del 2014 con lo stesso periodo del 2015 si osserva un abbattimento di oltre tre quarti delle DSU con patrimonio nullo (dal 69,4 al 16 per cento)); che nel caso dei disabili, la distribuzione è visibilmente modificata per effetto dell'introduzione delle nuove regole, con l'azzeramento e la sostanziale riduzione dell'ISEE per una consistente quota della popolazione. Per i nuclei con disabili, gli ISEE nulli passano da meno dell'8 per cento a più del 17 per cento della popolazione. Le nuove regole sembrano favorire nettamente i nuclei familiari sotto i 3.000 euro. Viceversa per la parte più «ricca» della popolazione avviene il contrario: oltre i 30.000 euro (dove oggi si concentra il 6,3 per cento della popolazione) la quota di nuclei con persone con disabilità o non autosufficienti appare svantaggiata rispetto alle vecchie regole; ed infine la presenza o meno del patrimonio, insieme al trattamento di favore della disabilità, sembrano essere le ragioni principali degli spostamenti nell'ordinamento della popolazione in base all'ISEE; 
l'11 febbraio 2015, il TAR del Lazio ha accolto, seppur parzialmente, tre ricorsi molto articolati presentati da associazioni di tutela dei disabili per l'annullamento, previa sospensione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. Le tre sentenze (TAR Lazio, sezione I, n. 2454/2015, 2458/2015 e 2459/2013) modificano parzialmente l'impianto di calcolo dell'Indicatore della situazione reddituale; 
la sentenza del Tar del Lazio n. 2458 ha annullato l'articolo 4, comma 2, lettera f) del regolamento, nella parte in cui è previsto che «Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando le seguenti componenti [...] f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a)», vale a dire nel reddito complessivo IRPEF; 
è stato anche accolto il ricorso che annulla il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nella parte in cui prevede l'incremento delle franchigie per disabilità per i soli minorenni (articolo 4, lettera d), n. 1, 2, 3); 
successivamente, la Presidenza del Consiglio ha deciso di ricorrere al Consiglio di Stato in qualità di giudice di appello, sostenendo che, considerato l'ISEE quale strumento a garanzia dell'equo diritto di accesso e dell'importo di misure per il contrasto alla povertà, l'assimilazione dell'indennità di accompagnamento dei disabili alla definizione di reddito – ancorché utilizzata in senso atecnico, vale a dire non corrispondente alle categorie di reddito elencate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ai fini dell'imposizione fiscale a carico delle persone fisiche – è stata necessaria per esigenza e di equità perequativa e contributiva, in quanto tale indennità risulta già esente da IRPEF; 
il 29 febbraio 2016, sono state pubblicate le sentenze del Consiglio di Stato che hanno respinto i ricorsi confermando le tesi della I sezione del TAR del Lazio, e quindi hanno escluso l'indennità di accompagnamento dei disabili e le altre indennità per persone disabili dal calcolo del reddito ai fini ISEE (Sentenza n. 00842/2016); 
il Consiglio di Stato ha motivato sostenendo che «l'indennità di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie servono non a remunerare alcunché, né certo all'accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un'oggettiva ed ontologica (cioè indipendente da ogni eventuale o ulteriore prestazione assistenziale attiva) situazione d'inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale. Tali indennità o il risarcimento sono accordati a chi si trova già così com’è in uno svantaggio, al fine di pervenire in una posizione uguale rispetto a chi non soffre di quest'ultimo ed a ristabilire una parità morale e competitiva. Essi non determinano infatti una “migliore” situazione economica del disabile rispetto al non disabile, al più mirando a colmare tal situazione di svantaggio subita da chi richiede la prestazione assistenziale, prima o anche in assenza di essa»; 
le sentenze, al momento, generano una situazione di ampia incertezza applicativa e operativa che di fatto lede i diritti dei cittadini a ricevere le prestazioni che spettano loro; 
in data 15 gennaio scadeva il termine per la presentazione della DSu dell'Isee per l'anno 2016 che i comuni al momento non hanno riferimenti su come procedere; 
la Commissione VII Cultura istruzione università della Camera dei deputati ha approvato la risoluzione n. 800175 a prima firma Ghizzoni in merito all'Isee per universitari, proponendo tra l'altro di non calcolare la borsa di studio tra i redditi familiari,

impegna il Governo:

a dare organica attuazione alla sentenza del Consiglio di Stato del 29 febbraio 2016 modificando in tal senso il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013, n. 159, con riferimento ai nuclei con persone con disabilità, ponendo così fine alla situazione di incertezza applicativa ed operativa che di fatto lede i diritti dei cittadini a ricevere le prestazioni di cui hanno diritto e, tenendo conto degli impegni assunti con la citata risoluzione approvata dalla VII Commissione della Camera dei deputati; 
a mantenere l'indicatore di situazione economica equivalente quale strumento utile a contribuire a determinare chi ha diritto di accedere a prestazioni di sostegno al reddito o a determinare l'eventuale compartecipazione alle rette per servizi pubblici ma predisponendone la revisione e la semplificazione, tenendo conto di quanto emerso dalle esperienze fatte e in collaborazione con i comuni e regioni; 
a valutare la necessità di intervenire con urgenza e con le opportune iniziative normative per evitare che, nelle more della revisione del citato regolamento in materia di ISEE, si generi una situazione di incertezza normativa con conseguenze potenzialmente dannose e per i nuclei più fragili, anche attraverso la transitoria applicabilità, per i soli nuclei familiari con persone con disabilità, delle modalità di calcolo dell'ISEE previgenti a quelle dichiarate illegittime dal giudice amministrativo. 

Seduita del 29 marzo 2016

Seduta del 31 marzo 2016