Discussione sulle linee generali - Relatore
Data: 
Lunedì, 4 Aprile, 2016
Nome: 
Marco Di Maio

 A.C. 1435-A

Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli sottosegretari, la proposta di legge in oggetto, così come presentata e assegnata alla I Commissione, che l'ha esaminata in sede referente, riproduceva un testo pressoché identico, con l'aggiunta della clausola di invarianza finanziaria, al testo originario di una proposta di legge presentata nella precedente legislatura ed esaminata in sede referente, poi in legislativa, dalla I Commissione affari costituzionali. Poi purtroppo l'esame non si riuscì a completare per la conclusione anticipata di quella legislatura. Nella XVI legislatura appunto la I Commissione (Affari costituzionali) aveva apportato alcune modifiche, approvando un emendamento del relatore che era volto a sostituire il comma 1, al fine di una scrittura del testo più formalmente aderente al dettato dell'articolo 133 della Costituzione, primo comma, con conseguente modifica del titolo della proposta di legge. È stata poi modificata, solo al fine di una lettura più chiara della norma, la planimetria allegata, ridotta a una tavola invece che delle quattro proposte originariamente. Prima dell'approvazione dell'emendamento del relatore, il 19 aprile 2011 la Commissione aveva proceduto all'audizione formale del sindaco del comune di Soncino e del vice-sindaco del comune di Torre Pallavicina, al fine di verificare la piena rispondenza dell'emendamento del relatore e del relativo allegato alle deliberazioni adottate dai rispettivi consigli comunali, acquisendo da parte loro l'attestazione di tale rispondenza. Inoltre, a seguito del parere della Commissione bilancio, veniva introdotta al comma 3 una clausola di invarianza finanziaria. In questa legislatura la I Commissione ha avviato l'esame del provvedimento nella seduta del 15 ottobre 2015 ed ha approvato nella seduta del 20 gennaio 2016 gli emendamenti del relatore 1.1 e 1.2, ripristinando il testo approvato in sede legislativa dalla I Commissione della XVI legislatura. Acquisito il parere favorevole della Commissione bilancio e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, la Commissione affari costituzionali, nella seduta del 2 marzo, ha conferito il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea. Il contenuto del provvedimento attiene, a partire dal comma 1, alla modifica delle circoscrizioni territoriali delle province di Bergamo e di Cremona, con riferimento alla porzione di territorio di confine tra i comuni di Torre Pallavicina, in provincia di Bergamo, e di Soncino, in provincia di Cremona, secondo le linee risultanti dalla planimetria di cui all'annesso allegato, che identifica il nuovo confine e indica il dettaglio e la porzione del territorio che è oggetto di trasferimento dalla provincia di Cremona alla provincia di Bergamo. Il comma 2 assegna il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame alle province di Bergamo e Cremona affinché adottino, d'intesa tra di loro, gli atti necessari per regolare i rapporti conseguenti alla modificazione delle circoscrizioni territoriali. Ai sensi del comma 3, qualora non vi provvedano, il Ministero dell'interno è autorizzato a nominare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un commissario ad acta per procedere ai relativi adempimenti. Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, è utile far presente che la materia trattata, ai sensi del citato articolo 133, I comma, della Costituzione, rientra nell'ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato. Inoltre, l'articolo 133 della Costituzione prevede che il mutamento delle circoscrizioni provinciali sia stabilito con legge della Repubblica, su iniziativa dei comuni, sentita la regione interessata. L'articolo 21, comma 3, lettera d), del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dispone che l'iniziativa dei comuni è assunta dal consiglio comunale con deliberazione a maggioranza assoluta. Per quanto riguarda la regione Lombardia, la procedura di applicazione del I comma dell'articolo 133 è regolata attualmente dagli articoli 19, 20 e 21 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29, Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali, che ha abrogato la legge regionale n. 15 del 1993. In base a tale normativa, inoltre, le deliberazioni dei comuni sono trasmesse al presidente della giunta regionale che, verificata la loro rispondenza alle prescrizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 267 del 2000, le trasmette al consiglio regionale nel termine perentorio dei successivi trenta giorni. Il consiglio regionale esprime con deliberazione il parere di cui al I comma dell'articolo 133 della Costituzione e tale deliberazione, corredata dalle deliberazioni dei comuni, viene trasmessa ai Presidenti di Camera e Senato. Nel caso oggetto della proposta di legge in esame, l'iter procedurale previsto dalla Costituzione è stato pienamente rispettato. Il consiglio comunale di Torre Pallavicina infatti, con le deliberazioni del 20 marzo e del 4 giugno 2003, nonché il consiglio comunale di Soncino con le deliberazioni del 27 gennaio e 9 giugno 2003, hanno assunto l'iniziativa per la modifica dei confini comunali e quindi provinciali. La giunta regionale della Lombardia il 30 settembre 2003 ha deliberato in merito alla verifica dei requisiti e della trasmissione degli atti al consiglio regionale. Infine il consiglio regionale della Lombardia il 16 marzo 2004 ha espresso parere favorevole con la deliberazione n. VII/984. Tale parere, corredato dalle deliberazioni dei consigli comunali, è stato trasmesso in data 23 marzo 2004 ai Presidenti di Camera e Senato e al Presidente del Consiglio dei ministri, quindi oggi c’è la possibilità di concludere un iter che va avanti da oltre un decennio.