La Camera,
premesso che:
come noto, già prima dell'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 153, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'importo del canone televisivo in Italia, pari a 113,50 euro annui, si attestava sotto la media europea, pari a 127,6 euro. Ben 12 Paesi europei avevano importi decisamente superiori al canone italiano. Ciò nonostante, il tasso di evasione stimato per il 2014, si attestava intorno al 27 per cento – per un importo complessivo non inferiore a 500 milioni di euro – contro una media europea, inclusa l'Italia, che si attesta attorno al 10 per cento;
le significative innovazioni relative all'introduzione di un'ulteriore ipotesi presuntiva del possesso di un apparecchio televisivo in corrispondenza di un contratto di fornitura di energia elettrica e il conseguente inserimento dell'onere del canone nella bolletta sui consumi di energia elettrica, introdotte dalla citata disposizione della legge di stabilità 2016, consentiranno un decisivo recupero dell'evasione e, per tale via, un sensibile ridimensionamento dell'importo a carico dei contribuenti rispettosi della legge;
con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, in via di emanazione e, a quanto risulta ai firmatari del presente atto di indirizzo, già inviato al Consiglio di Stato per il necessario parere, verranno definiti termini e modalità per il riversamento all'Erario dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, le procedure di controllo sulla regolarità dei pagamenti, nonché le eventuali misure tecniche che si dovessero rendere necessarie all'introduzione di tale innovativo sistema di riscossione;
nell'ambito della nuova disciplina sono regolate le ipotesi di esenzione e le procedure di autocertificazione relative al mancato possesso di apparecchi televisivi (che, secondo i dati Istat, riguarderebbe solo il 3 per cento degli italiani) pur in costanza della titolarità di un contratto di fornitura di energia elettrica, regolate secondo il regime ordinario previsto al riguardo dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
per quanto attiene all'individuazione delle tipologie di apparecchiature che fanno scattare l'obbligo del pagamento del canone, già la nota del Ministero dello sviluppo economico n. 12991 del 22 febbraio 2012, aveva chiarito che il pagamento del canone riguarda solo gli apparecchi atti o adattabili a ricevere il segnale audiovisivo attraverso la piattaforma digitale terrestre o satellitare, rimanendo esclusi gli altri dispositivi che utilizzano la rete internet;
ulteriori chiarimenti e precisazioni riguardo alla questione delle tipologie di apparecchiature assoggettate all'obbligo del pagamento del canone potranno essere fornite con l'emanando decreto interministeriale di attuazione della citata disposizione di cui all'articolo 1, comma 135, della legge di stabilità 2016;
il nuovo sistema di esazione del canone presuppone il coinvolgimento e la collaborazione di diversi soggetti, pubblici e privati, detentori di banche dati significative ai fini della puntuale applicazione delle nuove disposizioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 156, della legge n. 208 del 2015, profilo che dovrà vedere un ruolo attivo di indirizzo e verifica da parte dell'Autorità garante per la tutela dei dati personali;
alla luce delle suddette innovazioni normative, una situazione meritevole di specifica attenzione riguarda il caso dei cittadini italiani residenti permanentemente all'estero, e quindi iscritti all'Aire, i quali, non solo non hanno la residenza negli immobili posseduti in Italia, ma non usufruiscono per la maggior parte del periodo di imposta delle trasmissioni radio-televisive italiane nei suddetti immobili,
impegna il Governo:
ad adottare con la massima sollecitudine il decreto interministeriale attuativo del nuovo regime di pagamento del canone Rai, chiarendo i punti sinora ri- masti incerti e sui quali si stanno montando campagne allarmistiche e di disinformazione;
ad assumere iniziative per chiarire ai cittadini che il canone è dovuto per il possesso di un apparecchio TV in grado di ricevere il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente o tramite uno strumento esterno;
a valutare la possibilità per i prossimi anni, tenendo anche conto che è necessaria una modifica legislativa, di assumere iniziative normative volte a considerare a favore dei cittadini italiani residenti permanentemente all'estero ed iscritti all'Aire l'esenzione o la riduzione del canone Rai sugli immobili da essi posseduti in Italia, ove siano presenti le presunzioni fissate dal regio decreto-legge n. 246 del 1938, a condizione che non siano locati o dati in comodato d'uso, così come proposto con apposito ordine del giorno nel corso dell'esame della legge di stabilità 2016;
a valutare l'opportunità di differire, in prima applicazione, i termini di presentazione della dichiarazione di non detenzione degli apparecchi televisivi;
ad informare periodicamente il Parlamento sull'andamento del nuovo sistema di applicazione ed esazione del canone radio-televisivo, in particolare con riferimento agli effetti sul contrasto del fenomeno dell'evasione del medesimo e alle procedure di condivisione delle diverse banche dati, nel rispetto del diritto alla privacy degli utenti.
(Testo riformulato il 6 aprile 2016)
Seduta del 6 aprile 2016