Discussione sulle linee generali - Relatrice
Data: 
Mercoledì, 14 Settembre, 2016
Nome: 
Maria Chiara Carrozza

 A.C. 3867-A

Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, la finalità dell'Accordo all'esame di questa Assemblea è quella di istituire un sistema di protezione sovranazionale, con un'efficacia giuridica unitaria in seno al territorio dell'Unione europea, dei brevetti rilasciati ai sensi della Convenzione di Monaco del 1973, attraverso l'istituzione di un tribunale comune per una rapida risoluzione delle controversie. L'Accordo è stato siglato al termine di una lunga stagione di trattative, avviate sin dagli anni Settanta, finalizzata al superamento dell'impostazione su base nazionale di una materia fondamentale per gli operatori economici. La lunghezza del negoziato, alla cui conclusione ha poi giovato l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, si spiega soprattutto con alcuni nodi insorti sul piano della tutela giurisdizionale e sul regime di traduzione linguistica dei brevetti. 
L'Accordo in esame comporta ricadute positive per il nostro Paese, in ragione della sua attrattività verso investimenti esteri in collegati a brevetti di alta qualità. In proposito è opportuno considerare che proprio la materia brevettuale, a differenza di quella dei marchi, dei disegni industriali e delle indicazioni geografiche di provenienza dei prodotti agricoli, è rimasta a lungo caratterizzata da sistemi nazionali assai differenti, e che già dal 2000 la Commissione europea aveva presentato una proposta di regolamento, che però aveva incontrato forti opposizioni, non solo per quanto concerne le tutele giurisdizionali ma soprattutto per ciò che riguarda il regime di traduzione linguistica dei brevetti. Il Trattato di Lisbona è poi intervenuto nel 2009 a sancire la competenza dell'Unione europea in materia di creazione di titoli europei, al fine di garantire una posizione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati. 
Nel dicembre 2012 i regolamenti dell'Unione Europea n. 1257 e n. 1260 hanno dato concretezza a tale indirizzo, provvedendo a istituire una cooperazione rafforzata su una tutela brevettuale unitaria anche in riferimento ai regimi di traduzione applicabili. Successivamente, nel febbraio 2013, venticinque Stati membri hanno firmato l'accordo per l'istituzione del tribunale unificato dei brevetti. In questo caso, mentre la Spagna rimaneva ferma sulla decisione di non partecipare al pacchetto europeo, l'Italia ha riconsiderato la sua posizione, dopo il rigetto da parte della Corte di giustizia europea, alla quale era stato presentato il ricorso italo-spagnolo incentrato soprattutto sul regime del trilinguismo previsto. Il ripensamento del Governo italiano è avvenuto anche su impulso del Parlamento, tanto da parte della Camera che del Senato. Con appositi atti di indirizzo, infatti, i due rami del Parlamento – nel luglio 2013 il Senato, nel giugno 2015 la Camera – hanno invitato l'Esecutivo ad aderire alla cooperazione rafforzata sul brevetto unitario europeo allo scopo di sostenere la competitività delle imprese italiane sui mercati europei e internazionali. Quindi, alla fine di questo percorso, solo la Spagna, la Croazia e in parte la Polonia, che non partecipa all'accordo sul tribunale unificato, ma solo la cooperazione rafforzata, sono rimasti fuori da questi due pilastri del brevetto unico europeo. 
Passando a trattare i contenuti salienti dell'articolato, evidenzio che sono previste disposizioni in materia istituzionale, la creazione del tribunale unificato dei brevetti, che ha appunto la finalità della composizione delle controversie relative ai brevetti europei e ai brevetti europei con effetto unitario, il tribunale soggetto agli stessi obblighi di qualsiasi altro organo giurisdizionale nazionale nei confronti del diritto dell'Unione Europa. Quanto allo status giuridico del tribunale, esso ha personalità giuridica in ciascuno Stato membro contraente e gode della capacità giuridica più estesa accordata in ciascuno degli ordinamenti nazionali alle persone giuridiche. Tale organo si compone di un tribunale di primo grado, di una corte d'appello e di una cancelleria, ed esercita le funzioni conferite al tribunale stesso dell'Accordo in esame. Vi sono la divisione centrale di Parigi e le sezioni di Londra e di Monaco di Baviera, con la possibilità per gli Stati membri di istituire proprio sul territorio divisioni locali, mentre divisioni regionali possono essere istituite tra due o più Stati membri su loro richiesta e questa rappresenta un'opportunità per l'Italia. 
Si prevede altresì che i collegi siano su base multinazionale, di norma con una formazione di tre giudici. L'Intesa al nostro esame prevede poi che il tribunale applichi il diritto dell'Unione europea nella sua integralità e ne rispetti il primato. Il tribunale deve inoltre cooperare con la Corte di giustizia europea per garantire la corretta applicazione e l'uniforme interpretazione del diritto dell'Unione, e le decisioni della Corte di giustizia europea sono vincolanti per il tribunale. Per questa ragione vorrei dire solo due parole. Come relatrice ho studiato approfonditamente questo provvedimento, che rappresenta a mio avviso un'opportunità per il sistema imprenditoriale italiano – soprattutto per le imprese innovative – di avere un sistema unico per la giurisdizione in materia di brevetti e della loro valorizzazione.