Discussione sulle linee generali - Relatore per la maggioranza
Data: 
Lunedì, 9 Gennaio, 2017
Nome: 
Marco Fedi

A.C. 3946

Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, l'Accordo al nostro esame risponde all'esigenza di predisporre una base normativa per lo sviluppo della cooperazione bilaterale tra Italia e Angola con l'intento di consolidare le relazioni di amicizia e solidarietà e le rispettive capacità difensive, nonché di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni di sicurezza. L'Accordo, che si compone di un breve preambolo e di sedici articoli, precisa all'articolo 1 che l'oggetto dell'intesa è il rafforzamento della cooperazione nel settore della difesa in conformità con gli ordinamenti giuridici dei due Paesi e con gli impegni internazionali da essi assunti. L'articolo 2 dispone in merito agli ambiti di intervento, includendovi, fra gli altri, la sicurezza internazionale, la politica di difesa, la formazione e l'attività informativa in ambito militare, le missioni di pace e la sanità. In ordine ai profili attuativi, alle aree di intervento e alle modalità della cooperazione, l'articolo 4 precisa che saranno sviluppati piani annuali e pluriennali e che l'organizzazione delle attività sarà di pertinenza dei rispettivi Ministeri della difesa, e che sarà altresì possibile organizzare eventuali consultazioni dei rappresentanti delle parti da tenersi alternativamente a Luanda e a Roma per l'elaborazione di specifici accordi integrativi. 
L'articolo 5 disciplina gli oneri materiali e finanziari per lo svolgimento delle riunioni bilaterali. Nel disciplinare le questioni relative alla giurisdizione, con una formulazione tipica di questo tipo di accordi, l'articolo 6 stabilisce il diritto per il Paese ospitante di giudicare il personale ospitato per i reati commessi sul proprio territorio, salva la possibilità per il Paese di origine di giudicare il proprio personale per reati che minacciano la propria sicurezza interna o siano commessi in relazione all'esercizio delle funzioni assegnate. I successivi articoli dell'Accordo disciplinano i casi di eventuali risarcimenti per danni provocati dal personale, articolo 7, e la cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, articolo 8, prevedendo, in particolare, la possibilità di un impegno concorde in materia di navi, veicoli militari, di armi, di sistemi elettronici e le modalità attraverso cui attuare attività di cooperazione nel settore dell'industria della difesa. 
L'articolo 9 detta norme in merito alla sicurezza delle informazioni classificate, mentre il successivo articolo 10 precisa le condizioni per cui una parte debba essere considerata non responsabile di eventuali ritardi o inadempienze rispetto agli obblighi previsti dall'Accordo in relazione all'accadimento di un evento di forza maggiore. I successivi articoli 11 e 12 disciplinano rispettivamente le modalità per la risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative e quelle relative alla possibilità di emendare o rivedere il testo dell'Accordo. Da ultimi, gli articoli da 13 a 16 regolano le condizioni per la sospensione totale o parziale e la cessazione delle disposizioni dell'Accordo, le modalità per la firma, l'entrata in vigore e la durata. 
Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo si compone di cinque articoli, che riguardano l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria, la clausola di invarianza di spesa per la finanza pubblica e l'entrata in vigore. Gli oneri economici riferibili ad eventuali consultazioni dei rappresentanti delle parti sono quantificati in circa 6.500 euro ad anni alterni. L'intesa, come quella in materia di sicurezza approvata definitivamente da questa Assemblea lo scorso mese, si inserisce in un quadro bilaterale di relazioni assai consolidato sia per i forti legami storici sia per l'attuale rilancio delle relazioni bilaterali in corrispondenza della stabilizzazione e della crescita economica del Paese. Per queste ragioni, la Commissione affari esteri riferisce positivamente e auspichiamo la ratifica di questo Accordo.