15/05/2017
Gianluca Benamati
Arlotti, Senaldi, Camani, Marchi, Basso, Montroni, Martella, Impegno, Becattini, Peluffo, Bargero, Cani, Iacono, Taranto, Vico, Donati, Scuvera
1-01632

 La Camera,
   premesso che:
    al fine di salvaguardare gli assetti proprietari delle società operanti in settori ritenuti strategici e di interesse nazionale, con il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, è stata disciplinata la materia concernente i poteri speciali esercitabili dal Governo nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché in alcuni ambiti definiti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni;
   l'obiettivo del citato provvedimento era di rendere compatibile con il diritto europeo la disciplina nazionale dei poteri speciali del Governo, collegata agli istituti della golden share e dell’action spécifique previsti nell'ordinamento inglese e francese, e già oggetto di censure sollevate dalla Commissione europea e di una pronuncia di condanna da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea, in quanto la logica sottesa all'esercizio di quei poteri era di tipo autorizzatorio e discrezionale e con un ambito di tipo soggettivo circoscritto alle imprese ex pubbliche;
    per definire i criteri di compatibilità comunitaria della disciplina dei poteri speciali, infatti, la Commissione europea ha affermato che i provvedimenti discriminatori (cioè quelli che si applicano esclusivamente agli investitori cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea) sono incompatibili con gli articoli del Trattato relativi alla libera circolazione dei capitali e al diritto di stabilimento, a meno che non rientrino nel quadro di una delle deroghe previste dallo stesso, mentre i provvedimenti non discriminatori (cioè quelli che si applicano ai cittadini nazionali e ai cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea) sono ammessi se si fondano su una serie di criteri obiettivi, stabili e resi pubblici e possono essere giustificati da motivi imperiosi di interesse generale, fermo restando il principio di proporzionalità;
    la principale differenza della nuova disciplina rispetto alla normativa precedente si rinviene nell'ambito operativo, che consente l'esercizio dei poteri speciali rispetto a tutte le società, pubbliche o private, che svolgono attività considerate di rilevanza strategica, e non più soltanto rispetto alle società privatizzate o in mano pubblica;
    in attuazione del citato decreto, con il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 35, in materia di poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e con il decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 86, con riguardo ai poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, sono stati definiti gli ambiti soggettivi ed oggettivi, la tipologia, le condizioni e le procedure per l'esercizio dei poteri speciali nei due diversi settori;
    la specifica individuazione degli attivi di rilevanza strategica, avvenuta con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2014, n. 108 per il settore della difesa e sicurezza nazionale e con il decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 85 per i settori energetici, dei trasporti e delle comunicazioni, ha consentito di completare il quadro organizzativo regolamentare del settore;
    i regolamenti hanno altresì previsto il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, la costituzione di un Comitato di coordinamento interministeriale e definito l'architettura funzionale e organizzativa del procedimento;
    il decreto n. 21 del 2012 prevede l'aggiornamento almeno triennale sia dei decreti di individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e di sicurezza nazionale (articolo 1, comma 7), sia dei regolamenti di individuazione delle reti e degli impianti, dei beni e dei rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, nonché della tipologia di atti o operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina ivi prevista (articolo 2, comma 1);
    dalla Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali del dicembre 2016, si evince che l'attività posta in essere dal Governo ha dato attuazione alla nuova disciplina in tutti i settori di intervento e con riguardo a tutte le società, pubbliche o private, che svolgono attività ritenute di rilevanza strategica;
    dall'avvio formale della procedura (3 ottobre 2014 è stata definita la totalità dei procedimenti relativi alle notifiche effettuate da imprese nazionali ed estere, per le quali, in via generale, non sono emersi elementi tali da imporre veti specifici mediante l'esercizio proprio dei poteri speciali: al 30 giugno 2016, sulle 30 notifiche pervenute, in 17 casi non sono stati esercitati i poteri speciali, per 10 di essi è stata attivata la procedura semplificata di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014, in 2 occasioni è stato espresso il consenso all'operazione con imposizione di specifiche prescrizioni, mentre una operazione è stata esclusa;
    la medesima Relazione segnala, tuttavia, che il meccanismo stabilito dal citato decreto n. 21 del 2012, «spesso entra in gioco in maniera tardiva e cioè solo a seguito di decisioni già programmate e/o assunte dalle aziende», decisioni fortemente sensibili e di importanza strategica;
    negli ultimi anni, si è assistito a una allarmante tendenza che vede l'aumento delle acquisizioni di imprese italiane dall'estero e il forte calo dell'acquisizione di imprese straniere da parte di azionisti italiani: secondo il rapporto 2016 KPMG Mergers and Acquisitions, nel 2015 l'attività M&A cross border conferma ancora una volta la supremazia delle transazioni estero su Italia (201), a fronte di 97 acquisizioni realizzate da aziende italiane all'estero (201 e 89 nel 2014 e 106 e 70 nel 2013), raggiungendo la cifra record di 32,1 miliardi di dollari (+21 per cento rispetto al 2014), contro acquisizioni di imprese estere da parte di soggetti italiani per appena 10 miliardi di euro (-22 per cento rispetto all'anno precedente); inoltre, nel 2015, gli Stati Uniti, che con 46 operazioni completate hanno più che triplicato i controvalori passando da 2,9 miliardi di euro del 2014 a poco meno di 10 miliardi di euro, sono stati affiancati dalla Cina, i cui investimenti in Italia sono cresciuti del 53 per cento, attestandosi a circa 9,1 miliardi di euro, dalla Francia, i cui controvalori sono triplicati rispetto all'anno precedente, raggiungendo 4,2 miliardi di euro, e dalla Svizzera, che ha raddoppiato il valore delle acquisizioni nel nostro Paese (2,6 miliardi di euro); nel periodo 2005-2009, secondo i dati KPMG, invece vi era invece un sostanziale equilibrio tra acquisti di soggetti esteri in Italia e di soggetti italiani all'estero;
    sempre secondo i dati KPMG Corporate Finance, nel 2016 il saldo ha continuato a essere negativo, pur registrando un netto miglioramento sia del dato relativo alle operazioni Italia su estero (142 acquisizioni oltreconfine per un controvalore di 13,5 miliardi di euro, il più elevato degli ultimi anni) sia degli investimenti esteri verso gli asset italiani (240 operazioni realizzate per un controvalore complessivo di 18,9 miliardi di euro);
    la capacità di attrarre investimenti esteri rappresenta un'importante fattore di sviluppo della competitività delle imprese nei mercati internazionali, soprattutto per l'Italia che presenta ampie opportunità di investimento, ma deve necessariamente conciliarsi con la salvaguardia delle dinamiche di mercato e con la protezione degli assetti strategici nazionali, che andrebbe estesa anche al settore finanziario, nei confronti di operazioni di acquisizione finalizzate a sottrarre asset, tecnologie e conoscenze essenziali per la competitività dell'Italia,

impegna il Governo:

1) a valutare, per quanto di competenza, la possibilità di assumere iniziative per:
   a) rafforzare i poteri speciali allo scopo di permettere una più incisiva azione governativa nella fase iniziale dei processi di cessione, collocando a valle di questa l'applicazione concreta dei poteri speciali coerenti con indirizzi e decisioni già preventivamente pianificati;
   b) introdurre un'apposita disciplina finalizzata a incrementare gli obblighi di trasparenza a carico degli acquirenti esteri di partecipazioni societarie in società italiane, in analogia alle normative vigenti in altri Paesi OCSE, a tutela dei livelli di investimento e di occupazione;
   c) tenendo conto della relazione del comitato di coordinamento per l'esercizio dei poteri speciali costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, a cooperare con i gruppi parlamentari per lo sviluppo di iniziative legislative che – nel rispetto della disciplina comunitaria in materia finanziaria e per la libera circolazione dei capitali – promuovano l'estensione della normativa sui poteri speciali dello Stato anche alle società nazionali operanti nel settore finanziario, dopo aver verificato se sia necessario e opportuno superare i limiti previsti dalla legislazione vigente, che considera i poteri speciali applicabili solo ai settori difesa e sicurezza, energia, telecomunicazioni e trasporti, in analogia con quanto hanno stabilito da altri Paesi europei;
2) ad assumere iniziative per aggiornare i decreti di individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e di sicurezza nazionale, nonché delle reti e degli impianti, dei beni e dei rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni ai sensi degli articoli 1, comma 7, e 2, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56. 

Seduta del 16 maggio 2017