Relatore
Data: 
Lunedì, 2 Ottobre, 2017
Nome: 
Federico Ginato

 

A.C. 4096

Discussione sulle linee generali

Grazie, Presidente. L'Assemblea avvia oggi la discussione della proposta di legge n. 4096, approvata in sede deliberante dalla 6° Commissione finanze e tesoro del Senato, recante misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.

È opportuno segnalare come la proposta di legge riprenda sostanzialmente il contenuto della proposta di legge A.C. 5407, approvata solamente dalla Camera dei deputati il 18 dicembre 2012 durante la XVI legislatura.

Rispetto a tale proposta, il testo del provvedimento in esame reca alcune precisazioni in ordine, tra l'altro, ai compiti delle Autorità di vigilanza e all'apparato dei controlli. Le sanzioni amministrative-pecuniarie comminate dal provvedimento, pur essendo di analoga natura, presentano altresì un ammontare più elevato rispetto a quelle previste dalla richiamata proposta di legge A.C. 5407.

Prima di passare all'illustrazione del provvedimento merita sottolineare e riconoscere che l'Italia è stata protagonista, negli ultimi vent'anni, di un importante percorso che l'ha portata a riscattarsi dal triste primato di essere stata, fino ai primi anni Novanta, uno dei principali produttori a livello mondiale di mine antiuomo e di bombe a grappolo. A milioni sono state disseminate in quasi tutti i Paesi teatro di guerre e hanno causato centinaia di migliaia di morti e feriti, tra i quali moltissimi civili, soprattutto, bambini. Non dimentichiamo, infatti, che le bombe a grappolo sono costituite, a loro volta, da 250 munizioni più piccole che, una volta lanciate, si spargono su un'area che arriva a coprire un chilometro quadrato e che in una percentuale molto significativa rimangono inesplose; continuano, quindi, molto a lungo a causare vittime tra la popolazione residente nelle aree colpite.

Per far fronte ad una situazione di tale emergenza umanitaria, l'Italia approva, già nel 1997, la legge n. 374, recante norme per la messa al bando delle mine antipersona: una legge coraggiosa che stabilisce il divieto di uso, a qualsiasi titolo, di ogni tipo di mina antipersona e ne vieta la ricerca tecnologica, la fabbricazione, la vendita, la cessione l'esportazione e l'importazione.

Anche a livello internazionale matura in quegli anni un'importante attenzione al problema che sfocia in due convenzioni internazionali: la prima è la Convenzione di Ottawa sul divieto di impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona, firmata da 127 Paesi nel dicembre 1997 e ratificata dall'Italia con la legge n. 106 del 1999. La seconda è la Convenzione di Oslo sulle munizioni a grappolo, entrata in vigore internazionale il 1° agosto 2010 e ratificata dall'Italia con la legge n. 95 del 2011, che proibisce l'uso, lo stoccaggio, la produzione e il trasferimento di munizioni a grappolo, prevedendo, inoltre, l'assistenza alle vittime, la bonifica delle aree contaminate e la distruzione delle scorte.

Infine, va detto, l'Italia ha svolto un ruolo da protagonista nell'opera di bonifica dei residuati bellici e ha istituito, con la legge n. 58 del 2001, il Fondo per lo sminamento umanitario per realizzare programmi integrati relativi allo sminamento.

Purtroppo - e vengo al dunque e ai motivi della legge -, nonostante questi sforzi e a fronte di alcune istituzioni finanziarie che si sono dotate di policy più o meno rigorose nell'erogazione dei finanziamenti, si è accertato che, negli ultimi quattro anni, sono almeno 166 le istituzioni finanziarie che hanno investito 31 miliardi di dollari in aziende che producono questa tipologia di armi, che continua ad essere utilizzata, anche ai giorni nostri, in Paesi come la Siria e lo Yemen. È, quindi, fondamentale non solo vietare che queste tipologie di munizioni vengano prodotte e commercializzate da aziende del nostro Paese, ma anche che gli investimenti finanziari vengano attentamente monitorati, affinché non siano messe a disposizione di industrie che producono in Paesi terzi.

Queste sono le regioni che hanno ispirato codesta proposte di legge, della quale vado a riassumere contenuto, partendo dall'articolo 1, che vieta totalmente a intermediari finanziari e creditizi, a fondazioni e a fondi pensione di finanziare società, in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che, direttamente o avvalendosi di società controllate o collegate, svolgono attività di costruzione, sviluppo, assemblaggio, riparazione, conservazione, ricerca tecnologica, utilizzo, stoccaggio, detenzione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione e trasporto di mine antipersona e di munizioni a grappolo o anche solo di parti di esse.

L'articolo 2 reca le definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione del provvedimento, mentre l'articolo 3 individua i compiti delle Autorità di vigilanza in relazione ai divieti previsti dall'intervento legislativo.

In particolare, si prescrive che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, detti organismi emanino, di concerto tra loro, apposite istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati; nel medesimo termine, essi provvedano a istituire l'elenco delle società operanti nei settori individuati dall'articolo 1, indicando l'ufficio responsabile della pubblicazione annuale del medesimo elenco.

Il comma 2 incide sui compiti dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, la cosiddetta UIF, istituita presso la Banca d'Italia dal decreto legislativo n. 231 del 2007, specificando che controlli dei flussi finanziari svolti da tale organismo sono estesi alle imprese e alle società di cui all'articolo 1. Al riguardo si ricorda che l'UIF, nell'ambito del sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, è l'autorità incaricata di acquisire i flussi finanziari e le informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, principalmente attraverso le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse da intermediari finanziari, professionisti e altri operatori. Di dette informazioni l'UIF effettua l'analisi finanziaria, utilizzando l'insieme delle fonti e dei poteri di cui dispone, e valuta la rilevanza ai fini della trasmissione agli organi investigativi e alle autorità giudiziarie.

L'articolo 4 definisce i compiti per gli intermediari, i quali devono escludere dai prodotti offerti ogni componente che costruisca supporto finanziario alle società di cui all'articolo 1.

L'articolo 5 disciplina, invece, le verifiche circa il rispetto dei divieti posti dalle norme in esame, prevedendo, in particolare, al comma 1, che la Banca d'Italia possa richiedere dati, notizie, atti e documenti agli intermediari abilitati e, se necessario, possa effettuare verifiche presso la sede degli stessi.

Il comma 2 dispone, inoltre, che gli organismi di vigilanza provvedono, nell'ambito delle ispezioni e dei controlli a carico dei soggetti vigilati, anche a controlli specifici di valutazione dell'attività connessa alla funzione di compliance in relazione ai divieti previsti dal provvedimento.

L'articolo 6, infine, disciplina le sanzioni comminate agli intermediari abilitati che non osservano il divieto di finanziamento delle società operanti nel settore delle mine e delle munizioni. In particolare, ai sensi del comma 1, gli intermediari abilitati che violano il divieto di finanziamento sono puniti con la sanzione amministrativa-pecuniaria da 150 mila a un milione e mezzo di euro. Per le persone fisiche che svolgono funzioni di amministrazione e di direzione degli intermediari abilitati o che per conto loro svolgono funzioni di controllo, si prevede una sanzione amministrativa-pecuniaria da 50 mila a 250 mila euro.

Inoltre, il comma 3 dell'articolo 5 collega all'applicazione delle sanzioni amministrative-pecuniarie anche conseguenze di tipo interdittivo: è disposta, ad esempio, la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per i rappresentanti legali degli intermediari finanziari, nonché per i revisori e i promotori finanziari.

Per quanto riguarda l'andamento dell'esame in sede referente presso la Commissione finanze, occorre sottolineare come esso si sia svolto in tempi molto rapidi - in meno di un mese -, senza che siano state presentate proposte emendative e con l'assenso, sostanzialmente unanime, di tutti i gruppi. Anche l'esame presso le altre Commissioni competenti in sede consultiva si è, del resto, sviluppato nel giro di pochi giorni, senza che sia stata espressa alcuna condizione o osservazione sul testo.

Tale rapidità, nonché l'universale condivisione sul provvedimento, evidenziano come si tratti di un intervento legislativo che ha assunto ormai il carattere dell'urgenza politica, a testimonianza della maturità ormai raggiunta dal mondo politico e dall'intera società italiana rispetto a una tematica che, ormai, è da tempo all'attenzione dell'opinione pubblica nazionale e internazionale, anche grazie all'opera di informazione e sensibilizzazione svolta da molte organizzazioni non governative e dalle organizzazioni nazionali e internazionali attive in questo campo.

È questa una legge che apre scenari nuovi nel campo della cosiddetta finanza sostenibile. Per la prima volta, si disciplinano le modalità con le quali lo Stato e le Autorità di vigilanza possono porre forti limitazioni, in un campo certamente molto specifico, ad una finanza che, in questo caso, si pone, purtroppo, al servizio di un'economia che nega la dignità dell'uomo.

È un piccolo precedente, come un precedente sono stati gli incentivi fiscali che la legge di bilancio dell'anno scorso ha introdotto per gli organismi bancari di finanza etica e sostenibili, che, tra le altre cose, utilizzano anche un rating etico per l'erogazione dei propri finanziamenti. Sono piccoli segnali, che però mi auguro servano ad aprire e ad allargare un dibattito, anche parlamentare, sulle finalità e le modalità di operare del mondo finanziario.

Auspico, quindi, che sia possibile giungere, già nei prossimi giorni, all'approvazione definitiva del provvedimento, concludendo positivamente un lavoro che ha visto impegnato il Parlamento italiano in due legislature e che appare ormai necessario per colmare una lacuna nell'ordinamento nazionale. Auspico altresì che, come il Parlamento, anche tutte le autorità coinvolte mostrino la massima attenzione e sensibilità rispetto alla puntuale attuazione della disciplina in esso contenuta e degli adempimenti che essa richiede loro, permettendo così al nostro Paese di assumere una posizione d'avanguardia nel contesto delle misure adottate a livello internazionale per estirpare una vera e propria piaga umanitaria.