Grazie, Presidente. Come è emerso in maniera abbastanza evidente anche dalle dichiarazioni di voto finale, sugli obiettivi di questo provvedimento c'è una sostanziale e larga condivisione. È un provvedimento che si propone di evitare gli effetti perversi che l'applicazione dello sconto di pena secco di un terzo, che è dovuto come esito del giudizio abbreviato, produca pene e sanzioni che non sono adeguate nel caso di reati particolarmente efferati e particolarmente gravi.
Come ha detto in sede di audizione nella scorsa legislatura l'ex presidente dell'associazione nazionale magistrati, Rodolfo Sabelli, nell'omicidio premeditato - omicidio premeditato! - bastano la prevalenza delle circostanze attenuanti - e faceva un esempio - e il giudizio abbreviato per arrivare a una pena massima di sedici anni. Un risultato - diceva Sabelli - contro cui si rivolta la coscienza dell'opinione pubblica. Noi abbiamo avuto casi di cronaca anche abbastanza recenti nei quali abbiamo dovuto constatare che quello sconto di pena secco ha determinato esiti come quelli che denunciava il dottor Sabelli nelle audizioni della scorsa legislatura.
Quindi, gli obiettivi, che sono finalizzati ad evitare che ci siano esiti di questo genere, sono obiettivi condivisi da tutti e anche dal Partito Democratico che, sia della scorsa legislatura sia in questa, ha presentato proposte di legge al riguardo. Voglio dire, però - e anche con grande chiarezza -, che noi siamo ben consapevoli che quando si interviene sulle regole del processo penale bisogna farlo con grande e particolare cautela, soprattutto quando si interviene sul meccanismo di funzionamento dei riti alternativi, perché sappiamo bene che noi siamo in un sistema con un processo accusatorio che riesce ad essere efficiente solo in quanto ci siano riti alternativi al rito dibattimentale, perché il processo accusatorio è un processo nel quale la prova si forma in dibattimento, nel contraddittorio tra pubblica accusa e difesa, ed è quindi un processo molto impegnativo dal punto di vista delle risorse e dei tempi. Un processo di questo genere ovviamente non può essere celebrato per tutte le fattispecie di reato che sono perseguite e, quindi, un sistema di questo genere si regge solo se ci sono riti alternativi che consentano di deflazionare il procedimento dibattimentale.
Quindi, noi sappiamo che quando si parla di riti alternativi, come in questo caso il rito abbreviato, bisogna agire con particolare cautela. La cautela in questo caso si rinviene nel fatto che qui si introduce una norma che solo per i reati più gravi, cioè per quelli puniti con l'ergastolo - e, quindi, stiamo parlando di una quota minimale dei procedimenti penali che ci sono nel nostro Paese -, non si possa accedere allo sconto di pena di un terzo, per evitare che per quel tipo di reati ci siano delle pene che all'opinione pubblica appaiano esigue in quanto probabilmente in certi casi sono troppo ridotte rispetto alla gravità dei fatti. Quindi, noi siamo consapevoli che occorre intervenire con cautela perché si tratta di riti abbreviati di processo penale.
Tuttavia, condividiamo gli obiettivi e abbiamo fatto un tentativo in questa legislatura, con lo spirito e l'approccio costruttivo che ci contraddistingue e che non sempre, diciamo, viene apprezzato dalla maggioranza che, invece, va dritta come un carro armato sulle proprie impostazioni, di aver cercato di aiutare la maggioranza a trovare un testo che salvaguardasse quell'obiettivo che noi condividiamo senza, però, le criticità che tutti quanti gli auditi - e mi tocca ripetere quanto detto durante la discussione sugli emendamenti, ma anche quando sono intervenuto nella discussione sulle linee generali - ci hanno detto che sono insite dentro questa ipotesi di meccanismo processuale che è stato immaginato, il quale prevede che non si possa accedere al rito abbreviato quando il reato è astrattamente punibile con l'ergastolo. Ma voi capite che se il reato è astrattamente punibile con l'ergastolo significa……che il pubblico ministero, attraverso una prognosi prima di qualunque valutazione, fa già una valutazione sul tipo di sanzione che dovrà essere data rispetto a quella fattispecie che esclude in anticipo il rito abbreviato. Ma se poi nel corso del dibattimento ci si renderà conto che in realtà quel titolo di reato era sbagliato e che il pubblico ministero ha fatto una valutazione sbagliata allora bisogna tornare indietro e questo creerà una serie di problemi dal punto di vista processuale che sono stati ben delineati e ben sottolineati da tutti gli auditi.
Allora, noi abbiamo provato a ipotizzare una soluzione che non ci siamo inventati noi perché non siamo, come ho detto prima, onniscienti e non abbiamo la scienza infusa e neanche quella giuridica, per quanto molti di noi siano operatori del diritto e avvocati, ma ci siamo fatti condurre da alcuni suggerimenti che sono venuti da autorevolissimi auditi - e parlo del professor Spangher, parlo dello stesso Sabella e parlo del professor Della Monica - che ci hanno detto che se vogliamo raggiungere quell'obiettivo dobbiamo utilizzare una strada diversa che evita tutte le criticità processuali, che evita di mettere in discussione il rito abbreviato che ha questa importanza e che evita di incorrere nelle possibili censure di legalità costituzionale che qualcuno ha adombrato. Dunque, ci hanno detto di trovare una strada diversa e questa strada qual è? È quella che assegna al giudice, all'esito del giudizio abbreviato, una discrezionalità che non è una discrezionalità diversa da quella che qualunque giudice utilizza nel valutare, per esempio, le circostanze del reato che determinano un cambiamento della pena applicabile molto rilevante; una discrezionalità che, quindi, è tutta dentro i criteri che sono previsti anche dal codice penale. Ma il giudice, all'esito del giudizio abbreviato, quando ritiene che quel fatto debba essere punito con la pena dell'ergastolo e sia particolarmente efferato per le circostanze del delitto, solo in quel caso potrà decidere di non applicare lo sconto di pena.
È esattamente la soluzione che ci è stata suggerita da quelli auditi, dal magistrato Nordio, da Spangher e da quelli che prima dicevo. È una soluzione, questa, che salvaguarda perfettamente l'obiettivo che ci siamo assegnati, ma evita tutti i problemi processuali, evita di mettere in discussione l'applicazione del rito abbreviato; e questo sarebbe veramente un grande problema per l'assetto e il nostro sistema processuale penale. Quindi, consente di raggiungere l'obiettivo bypassando tutti i problemi che sono stati sollevati. Ora, questa nostra proposta è stata valutata in un minuto e rigettata senza alcuna discussione, perché la maggioranza ha deciso di procedere come un carro armato, a differenza di quanto facemmo noi nella scorsa legislatura, quando una proposta analoga venne dall'opposizione e noi ci facemmo carico di coinvolgere anche la maggioranza dentro quella proposta.
Noi nominammo relatore di quella proposta di legge un deputato dell'opposizione insieme a un deputato della maggioranza e cercammo insieme di individuare una soluzione tecnica che fosse adeguata. Questa disponibilità da parte della maggioranza, in questa circostanza, non c'è stata, perché la maggioranza ha deciso di procedere senza concedere alcuna disponibilità a una discussione anche su ipotesi emendative che, dal nostro punto di vista, e non ho ancora sentito un'obiezione su questo, avrebbero consentito di evitare tutti i problemi che sono stati palesati da tutti gli auditi. Noi avevamo anche altre proposte emendative, che potevano aiutare ad andare in quella direzione. Le ha ricordate prima queste altre proposte emendative la collega Morani. Anche queste non inventate da noi, ma prese da suggerimenti utili che venivano dagli esperti della materia che abbiamo audito, come, per esempio, quella che voleva evitare che il giudizio abbreviato si svolga davanti a un giudice monocratico, perché il giudice collegiale, che sia la corte d'assise o che sia il tribunale, garantisce meglio un'adeguata valutazione anche della pena da applicare. Ma tutte queste nostre proposte sono cadute nel vuoto, non c'è stata alcuna disponibilità alla discussione. Questa è la ragione per la quale noi, pur condividendo gli obiettivi, pur avendo cercato di contribuire in maniera costruttiva al miglioramento di questa legge, non ci sentiamo di condividere il voto finale, e quindi ci asterremo per i motivi che ho detto.