06/11/2018
Marco Lacarra
3-00296

Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per la famiglia e le disabilità, al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   la figura del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, che opera in piena autonomia e indipendenza, è stata istituita al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi dei minori, in conformità a quanto previsto dalle Convenzioni di New York e di Strasburgo, oltre che dalle norme costituzionali;

   con la legge n. 112 del 2011 è stata istituita la figura dell'Autorità garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (Agia), con compiti di collaborazione con gli istituti garanti regionali;

   l'articolo 3, comma 16 della stessa legge ha istituito la Conferenza nazionale di garanzia come momento di confronto e di scambio di esperienze e di buone pratiche, al fine di assicurare idonee forme di collaborazione con i garanti regionali nel rispetto del «principio di sussidiarietà», secondo cui garante regionale rappresenta l'organo competente in merito alla necessità del proprio territorio; proprio nell'intento di dare attuazione al principio di sussidiarietà, la conferenza annovera fra i suoi compiti principali l'adozione di linee di azione da applicare uniformemente a livello nazionale e/o locale che ha condotto alla formulazione delle «linee guida in materia di segnalazioni», «alla formazione dei tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati in attuazione», nonché al modello di «protocollo d'intesa tra presidenti dei tribunali per i minorenni e i garanti delle regioni»;

   con la legge n. 47 del 2017, è stata istituita la figura dei tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati, strumento a disposizione dei territori e dei garanti regionali per aiutare i ragazzi a integrarsi, fornendo loro tutela anche dal punto di vista giuridico, prevedendo l'istituzione di un elenco, presso ogni tribunale per i minori, di tutori volontari selezionati e adeguatamente formati dai garanti regionali;

   il citato articolo 11 attribuisce all'Agia il compito di monitorare lo stato di attuazione delle disposizioni di legge, in collaborazione con i garanti regionali, esercitando quindi una «mera attività di controllo» non avendo il potere di «gestirne» l'attuazione che resta di competenza dei garanti regionali con i quali, «deve collaborare» su un piano di «parità istituzionale»;

   il 25 giugno 2018 si è svolta la 16a Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nel corso della quale i garanti regionali sono venuti a conoscenza dell'approvazione del progetto «Monitoraggio della tutela volontaria per MSNA in attuazione dell'art. 11, legge n. 47/2017» nell'ambito del Fondo asilo migrazione e integrazione 2014-2020, con un importo di euro 2.796.880,00; nel corso della riunione, sono emerse alcune criticità proprio con riferimento al mancato coinvolgimento dei garanti regionali per la definizione del citato progetto, non essendo stato né presentato, né discusso e nemmeno approvato in sede di conferenza di garanzia;

   inoltre, la Garante nazionale per la realizzazione del citato progetto ha richiesto la collaborazione onerosa, di soggetti estranei all'amministrazione;

   la situazione attuale del nostro Paese, in considerazione della rilevanza delle tematiche trattate, impone una riflessione sul modus agendi della Garante nazionale, anche al fine di ricondurre entro i giusti confini previsti per legge i rapporti tra la stessa e i garanti regionali;

   ben diciassette garanti regionali hanno sottoscritto una nota indirizzata al Governo con la quale si, rappresenta la situazione creatasi, nonché si domandano chiarimenti e determinazioni eventualmente assunte o da assumersi –:

   se i Ministri interrogati intendano adottare iniziative normative per assicurare un rapporto di «leale collaborazione» istituzionale tra Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e garanti regionali, giungendo così alla costituzione di un rapporto formale di «partnership» tra tutte le autorità per la realizzazione del progetto, escludendo ogni forma di subalternità