Al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
la legge n. 94 del 2009, all'articolo 3, comma 32, prevedeva che il Ministro dell'interno, con regolamento da emanare nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, doveva definire le caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa, di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, che nebulizzano un principio attivo naturale a base di oleoresin capsicum, e che non abbiano l'attitudine a recare offesa alla persona;
a seguito della citata norma è intervenuto il decreto ministeriale n. 103 del 12 maggio 2011 contenente il «Regolamento concernente la definizione delle caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di oleoresin capsicum e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona, in attuazione dell'articolo 3, comma 32, della legge n. 94 del 2009»;
con riferimento a quanto accaduto presso la discoteca la lanterna azzurra si ritiene che l'utilizzo di uno spray urticante per una rapina sia stato la causa scatenante della tragedia che è costata la vita a ben 6 persone con feriti in condizioni ancora molto gravi;
si apprende che lo spray urticante è stato più volte all'origine di situazioni di pericolo per l'ordine pubblico e sembrerebbe essere usato a sproposito in diverse circostanze e con motivazioni assolutamente offensive;
ad oggi l'impiego per offesa può comportare responsabilità sia penali che civili con l'accusa per «getto pericoloso di cose» e, nei casi più gravi, può integrare gli estremi del reato di «lesioni personali» ai sensi degli articoli 674 e 582 del codice penale;
in considerazione delle criticità emerse nel tempo e degli evidenti abusi nell'utilizzo di tale strumento, si evidenzia la necessità di un intervento normativo che ne perimetri in maniera più efficace l'acquisto e l'utilizzo per ragioni legittime di autodifesa a contrasto di ogni suo uso distorto –:
se il Governo intenda adottare iniziative al fine di regolamentare ulteriormente le modalità di vendita del richiamato spray, evitando abusi nonché prevedendo, in tali casi, l'inasprimento delle sanzioni civili e penali.
Seduta del 5 marzo 2019
Risposta del Sottosegretario di Stato per l'Interno Luigi GAETTI, replica di Michele ANZALDI
LUIGI GAETTI, Sottosegretario di Stato per l'Interno. Presidente, signori deputati, le vicende a cui fa riferimento l'onorevole interrogante richiamano l'attenzione sui dispositivi individuali di autodifesa e sui potenziali rischi legati a un uso inappropriato degli stessi. In particolare, l'episodio accaduto a Corinaldo nella notte tra il 7 e l'8 dicembre scorsi, in cui hanno perso la vita sei persone, ha suscitato profonda commozione nell'opinione pubblica e un senso di forte preoccupazione per la dinamica dell'evento.
Sul fatto specifico, informo che sono ancora tuttora in corso attività investigative e accertamenti di carattere tecnico-scientifico, al fine di valutare se sia stato fatto effettivamente uso di sostanze urticanti. Intanto, va subito precisato che tali strumenti di autodifesa, fra cui rientra lo spray al peperoncino, sono oggetto di puntuale disciplina nel nostro ordinamento. In particolare, il decreto del Ministero dell'Interno del 12 maggio 2011, n. 103, emanato in concerto con il Ministero della Salute, individua con precisione le caratteristiche tecniche che devono possedere i dispositivi di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di oleoresin capsicum e ciò al fine di poterli connotare quali strumenti non aventi attitudine a recare offesa alla persona. Lo stesso decreto, oltre a prevedere specifiche indicazioni da riportare su tali dispositivi e sulla relativa confezione, stabilisce il divieto di vendita ai minori di anni sedici, nonché le relative caratteristiche tecniche. Ricordo quelle sul quantitativo massimo di miscela, sulle percentuali di principio attivo contenuto, sulla gittata utile, che non deve essere superiore ai tre metri, e, infine, sulla necessità di assenza al suo interno di sostanze infiammabili, corrosive, cancerogene e tossiche. Solo i prodotti conformi al decreto possono essere legittimamente venduti e portati a scopo di autodifesa, mentre tutti gli strumenti di autodifesa non conformi alle caratteristiche tecniche previste rimangono disciplinati dalla normativa in materia di armi e dal conseguente regime autorizzatorio.
Tengo a sottolineare che la sottrazione degli strumenti di autodifesa alla categoria degli oggetti atti ad offendere è subordinata non solo alla condizione di conformità alle caratteristiche tecniche, ma anche alle loro modalità di impiego, che devono essere esclusivamente finalizzate all'autodifesa personale, mentre l'impiego come mezzo d'offesa comporta necessariamente la piena e incondizionata applicazione della normativa in materia di armi.
Lo spray al peperoncino ha già dato prova di rappresentare un importante strumento di difesa per chi si trova in condizioni di pericolo - penso principalmente alle donne esposte a tentativi di aggressione e violenza - e rappresenta un elemento in grado di elevare la percezione di sicurezza individuale. In discussione, quindi, non è l'utilità del dispositivo in sé quanto, piuttosto, l'uso distorto che può farsene, soprattutto in determinati contesti, e che, per quanto riferito in precedenza, sarà perseguito dalle forze dell'ordine con il massimo rigore.
MICHELE ANZALDI: No, Presidente, io non mi ritengo soddisfatto; il sottosegretario ha fatto una dissertazione sugli elementi tecnici e sull'uso che si fa di questo spray urticante, che, lo sappiamo, è stato risolutivo in tanti casi di violenze, l'ultimo che io ricordo, appunto, è quello di una donna nella metropolitana, se non sbaglio, di Milano o di Roma; quindi, l'utilità in alcuni casi è fuor di dubbio. Il problema è l'uso distorto, come ha detto anche il sottosegretario, che si fa, da un po' di tempo, di questo spray urticante.
Infatti, noi parliamo adesso della tragedia di Corinaldo, perché abbiamo avuto cinque morti minorenni, fra gli 11 e i 14 anni e, addirittura, una donna che accompagnava la figlia; sei morti e 120 feriti, ma se non ci fosse stata questa tragedia, non saremmo qui a discuterne. Le forze dell'ordine, gli organizzatori, ci dicono che, invece, questo spray viene spesso utilizzato nei posti molto affollati per creare confusione e approfittarne per fare borseggi e piccoli furti. Quindi, è una pratica - ci dicono le forze dell'ordine - abbastanza diffusa.
Allora, ciò che chiedo nell'interrogazione è un aggiornamento della normativa, perché, come dice il sottosegretario, le forze dell'ordine agiscono, puniscono e così via, ma il problema è come puniscono, perché lì, secondo me, la legge va aggiornata e io volevo stimolare il Governo a fare un aggiornamento della legge per l'uso distorto di questo spray. Nessuno chiede di vietarlo, ma per quanto riguarda l'uso distorto, bisogna sia aggiornare, io penso, le norme, sia fare un'ampia campagna di comunicazione, perché bisogna sapere che il delinquente che lo usa per un semplice borseggio o, addirittura, per qualcosa che vorrebbe avere a che fare con la goliardia, va incontro o potrebbe andare incontro a delle sanzioni già pesanti, che io mi auguro vengano presto aggiornate e inasprite. Infatti, in luoghi molto affollati, al di là della composizione, di quello che c'è o non c'è dentro lo spray, il problema è l'onda d'urto della folla, è cosa succede, le strutture, abbiamo visto quello è successo a Corinaldo, abbiamo avuto in piccolo un effetto Heysel.
Allora, io non voglio dare la colpa al Governo, ma voglio semplicemente stimolare il Governo, e lo faccio attraverso lei e il sottosegretario, ad aggiornare questa normativa e, quantomeno, a partire subito con una campagna di comunicazione che faccia capire ai giovani che pensano, così, di scherzare o di fare dei piccoli furti, a cosa vanno incontro e cosa già prevede la legge per un uso distorto di questo spray. Infatti, la storia e la cronaca di questi giorni ci dicono che questa pratica è molto diffusa e che i rischi sono appunto elevatissimi, perché ci sono stati sei morti, a Corinaldo, ricordiamolo, e 120 feriti, ma i sei potevano benissimo diventare 50, 70 o 80, perché lì è crollato solo un passamano, una struttura, ma poteva crollare un'altra parte, poteva succedere di tutto. Allora, il mio è solo un appello ad aggiornare una normativa, e tutto quello che il sottosegretario ha detto, per una cosa che sicuramente è utile nella nostra società, ma di cui, ad oggi, come ci dicono sia gli organi di stampa che gli organi di Polizia, si fa un abbondante uso distorto.