Dichiarazione di voto
Data: 
Mercoledì, 18 Settembre, 2019
Nome: 
Alfredo Bazoli

Presidente, anche io credo, come è stato da ultimo ricordato dal collega Sarro, che tutte le volte che quest'Aula è chiamata ad intervenire, a dare una propria valutazione su questioni come quella che abbiamo oggi in esame, dobbiamo farlo sapendo che c'è in gioco il rispetto delle prerogative di questo Parlamento, e insieme ovviamente anche la necessità di evitare che queste prerogative si trasformino in privilegi.

Noi sappiamo che la giurisprudenza della Corte costituzionale su questo è molto precisa, e quindi richiede che ci sia un pieno rispetto delle guarentigie che sono previste dalla Costituzione, ma che ci sia una interpretazione che eviti che quelle prerogative si trasformino in privilegi, che trasformerebbero quelle prerogative in una differenza di trattamento ingiustificato con i cittadini che non ricoprono questo incarico. Questa è ovviamente una previsione che è posta a difesa e a presidio della libertà dei parlamentari e della funzione del Parlamento, e quindi sono anche diritti e prerogative, questi, che sono indisponibili, e quindi non possono essere oggetto di disposizione da parte di chi ne usufruisce.

La questione che oggi discutiamo, e cioè questa richiesta di autorizzazione all'uso di intercettazioni nei confronti del collega Sozzani, assume in questo caso, io credo, un rilievo giuridico anche superiore rispetto al solito, perché qui viene in discussione per la prima volta (credo, mi pare, ma credo che sia così) un'autorizzazione che riguarda l'uso di un metodo e di uno strumento di indagine che è - come ricordavano i colleghi – il captatore informatico, cioè il famoso trojan inserito nel cellulare, e che comporta una capacità captativa e di indagine che è molto diversa da quella delle ordinarie captazioni di una conversazione telefonica, ovvero di quelle che possono farsi tramite una intercettazione ambientale, quindi tramite le cimici poste in qualche luogo fisico; perché ovviamente il trojan messo all'interno di un cellulare comporta che si sentano le conversazioni che il proprietario del cellulare si porta con sé, che ha con tutti i soggetti con i quali viene in contatto, quindi con tutti, e in qualunque luogo egli si trovi. La capacità, quindi, espansiva delle captazioni che vengono compiute attraverso questo strumento di indagine sono totalmente inedite, anche rispetto alle valutazioni che deve effettuare quest'Aula.

Questa è la ragione per la quale io credo che noi dobbiamo compiere una valutazione molto accurata delle ragioni che hanno consigliato l'uso di questo strumento, e una verifica puntuale se attraverso questo strumento d'indagine non si sia aggirata la norma che è posta dalla Costituzione a presidio delle nostre prerogative e a presidio e a difesa delle prerogative di quest'Aula, cioè quella che impedisce che un parlamentare possa essere intercettato senza autorizzazione di quest'Aula.

Io ricordo ai colleghi, che magari non sono ferratissimi in questa materia, che ormai è abbastanza consolidata in giurisprudenza la distinzione tra le intercettazioni: vengono, cioè, considerate intercettazioni dirette quelle che riguardano direttamente l'utenza di un parlamentare, o un luogo dove abitualmente sta un parlamentare, e quelle ovviamente devono essere precedute da un'autorizzazione, altrimenti sono illegittime, ed è palese. E, poi, c'è una distinzione tra intercettazioni indirette e intercettazioni casuali: le intercettazioni indirette sono quelle che riguardano utenze di terzi, ma che possono essere considerate, per le circostanze del caso, un modo per aggirare il divieto di intercettazione diretta da parte del giudice, perché il giudice sa che, intercettando il terzo che viene in contatto col parlamentare, può ottenere lo stesso risultato di un'intercettazione diretta.

E, allora, quali sono quelle che invece possono essere assentite, quando riguardano un parlamentare anche senza l'autorizzazione della Camera? Son quelle cosiddette casuali, cioè quelle in cui si può ritenere fondatamente che il giudice abbia deciso di intercettare un terzo senza minimamente sapere o poter prevedere che quel terzo sarebbe entrato in contatto con un parlamentare: in questo caso, essendo del tutto casuali, fortuite, quelle intercettazioni non possono essere ovviamente soggette ad autorizzazione, e quindi sono lecite, sono ammissibili.

Il caso di specie, che riguarda la questione per la prima volta del trojan, del captatore informatico, presenta quei profili, quelle caratteristiche, quelle peculiarità che già i miei colleghi prima hanno messo in evidenza: la circostanza in particolare che le autorizzazioni, per le quali oggi si chiede a questa Camera che venga rilasciata l'autorizzazione, sono state compiute molto tempo dopo che il nostro collega Sozzani era iscritto nel registro degli indagati. Noi abbiamo cioè una circostanza di fatto, che i terzi che sono stati oggetto di captazione, e attraverso le quali captazioni sono “entrate” anche le conversazioni col collega Sozzani, facevano parte tutti di una indagine molto estesa, molto larga, molto complessa, che riguardava molti soggetti, tra i quali vi era anche il nostro collega Sozzani.

Non solo. Quando questo accade, cioè quando si sa che oggetto dell'indagine è anche il parlamentare, lo dice la giurisprudenza costituzionale, occorre compiere una verifica molto più rigorosa, perché si può presumere che all'interno di quell'indagine sia in qualche modo presumibile che se io effettuo un'intercettazione, una captazione nei confronti di uno dei soggetti dell'indagine, possa finirci dentro inevitabilmente anche un altro soggetto; e se questo soggetto è un parlamentare, allora il sospetto di intercettazioni indirette, e quindi che dovrebbero essere autorizzate, è ancora maggiore.

In questo caso, noi abbiamo allora che il nostro collega era soggetto a un'indagine da molto tempo insieme a tutti gli altri soggetti coinvolti; i soggetti che sono oggetto di captazione attraverso l'intercettazione ambientale nel caso di Tolbar, e attraverso il trojan nel caso di Caianiello, sono soggetti che pacificamente avevano rapporti, qualcuno anche rapporti di collaborazione professionale (in questo caso Tolbar), rapporti costanti e frequenti con il nostro collega Sozzani, che era già indagato.

Se io intercetto allora con una cimice ambientale posta nella macchina di uno stretto collaboratore di un parlamentare, che è indagato insieme a lui; se io metto il trojan nel cellulare di una persona che è indagata insieme a un nostro collega, che so avere rapporti col nostro collega perché fa parte di una stessa indagine complessiva, come faccio poi - io giudice - come fa il giudice in questo caso a sostenere che, nel momento in cui il nostro parlamentare entra nell'area della captazione, questa intercettazione sia casuale e fortuita? Come posso sostenerlo?

Il giudice dice che la casualità della intercettazione si evince dal fatto che sia nella macchina dove c'era la cimice sia con il trojan le intercettazioni sono state decine e decine e quelle che riguardano il nostro collega sono state pochissime, una in un caso e quattro nell'altro. Ma la mia domanda è la seguente: ma tu, giudice, come puoi dire che, proprio in presenza di quelle circostanze, escludevi in partenza che il parlamentare potesse entrare nell'area della captazione? Noi riteniamo che in questo caso fosse fondato dover ritenere che quello strumento di indagine, sia per l'ampiezza della sua capacità di captazione, il captatore informatico, sia per il fatto che riguardava un ambiente, un luogo di uno stretto collaboratore del parlamentare indagato insieme a loro, in questo caso non si possa parlare di intercettazioni casuali, ma sia più logico, coerente, giusto e corretto parlare di intercettazioni indirette, per le quali quindi era doveroso chiedere l'autorizzazione a procedere. Questa è la ragione per la quale riteniamo che la relazione che è stata data dalla nostra collega sia corretta e noi voteremo quindi a favore della relazione.