Data: 
Mercoledì, 18 Settembre, 2019
Nome: 
Alfredo Bazoli

Presidente, anche noi ci siamo accostati a questa decisione con grande rispetto, grande cautela, grande prudenza, perché è vero quanto diceva poc'anzi il collega Costa: qui stiamo parlando della libertà personale di un collega, stiamo parlando anche qui, come abbiamo fatto prima, del rispetto delle prerogative del Parlamento e dei parlamentari, della Costituzione. Quindi, quando dobbiamo fare valutazioni di questa natura, penso che occorra grande libertà intellettuale, e ovviamente non può esserci alcun vincolo di maggioranza. Penso che, chi ha detto prima che il voto precedente ha fatto saltare la maggioranza, ha detto un'emerita scemenza (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico), perché in questi casi è evidente che si fanno valutazioni che non c'entrano nulla con il vincolo di maggioranza, lo dimostra il fatto che le scelte che ha assunto il Partito Democratico, che riconferma in quest'Aula, sono state fatte a luglio, cioè prima che avvenisse il turbolento agosto, e quindi in una condizione che era tutt'affatto diversa da quella di oggi. Quindi non c'è alcuna scelta che riguarda il vincolo politico di maggioranza, ma solo una scelta che deve essere fatta con grande attenzione, perché le questioni che analizziamo sono importanti e appunto riguardano anche la libertà personale di un collega. Noi ci siamo accostati con questo spirito, con questo spirito laico a questa verifica, sapendo che la nostra funzione non è quella di fare i giudici, non è quella di fare una valutazione nel merito della fondatezza delle accuse, ma è una funzione molto specifica, cioè quella di valutare se nel caso di specie, nella richiesta che è stata fatta nei confronti di un nostro collega, vi sia fumus persecutionis, ossia vi sia da parte del magistrato un particolare accanimento nei confronti del parlamentare tale da mettere in discussione il rispetto del rapporto tra il potere legislativo e il potere giudiziario.

Questo è quello che dobbiamo fare: non una valutazione di merito specifica sulla fondatezza dell'accusa, ma semplicemente capire se c'è un fumus persecutionis; e noi a questo ci siamo attenuti. Noi abbiamo cercato di fare una valutazione che avesse questa specifica valutazione, e siamo giunti alla conclusione che, secondo noi, quel fumus persecutionis non si ravvisa nel caso di specie. L'abbiamo fatto sulla base di una serie di valutazioni che possono anche non essere condivise, ma che noi riteniamo, invece, che abbiano una loro fondatezza. Io ho sentito le ragioni, anche perché ho partecipato al dibattito in Giunta, quindi mi ricordo benissimo quali sono le ragioni che hanno fondato la critica a questa richiesta di autorizzazione: sono ragioni che non attengono alla fondatezza complessiva dell'impianto probatorio che riguarda questa indagine, ma riguardano solo ed esclusivamente le ragioni della richiesta di misura cautelare. Cioè, nessuno, né in Giunta né oggi ha messo in discussione che vi sia una fragilità complessiva dell'impianto probatorio che assiste questa indagine - questo è un appunto che io credo debba essere ricordato -, ma sono state invece messe in evidenza e criticate alcune carenze supposte ipotizzate nella fondatezza dell'esigenza cautelare che stanno alla base della richiesta dell'ordinanza. La prima carenza è stata individuata nel fatto - è stato ripetuto e ribadito - che senza le intercettazioni per le quali noi abbiamo negato l'autorizzazione cadrebbe completamente l'ipotesi accusatoria nei confronti del collega Sozzani. Io mi permetto di dissentire da questa valutazione, perché una lettura corretta degli atti del giudice secondo me porta a conclusioni diverse, cioè al fatto che, anche senza quelle intercettazioni, rimane un quadro probatorio che dovrà essere oggetto di conferma davanti a un giudice, ma che è in grado di supportare le accuse delle quali è appunto oggi accusato il nostro collega Sozzani. E voglio ricordare che prima non abbiamo valutato che vi sia un fumus persecutionis, abbiamo semplicemente valutato che non ci siano le condizioni per l'autorizzazione su alcune intercettazioni perché illegittime, sono illegittime perché sono state fatte in modo indiretto nei confronti dei parlamentari. Ma questo non significa che vi sia un fumus accertato per quella ragione, e il fatto che quelle intercettazioni non siano considerate rilevanti, che non siano rilevanti nell'ipotesi accusatoria che riguarda il collega per la quale è stato richiesto la misura cautelare, è confermato dalla stessa difesa del collega, che ha detto esattamente, ha evidenziato - e cito - come le conversazioni oggetto della richiesta, quelle conversazioni di cui abbiamo negato l'autorizzazione, non riguardino l'asserito commissione del reato di finanziamento illecito ai partiti. Cioè, non riguardano quell'ipotesi di reato, perché, lo ricordo, il collega Sozzani è indagato non solo per quelle ipotesi di reato ma anche per l'ipotesi di corruzione, di turbativa d'asta, per altri tre capi di imputazione. Quelle intercettazioni erano e probabilmente sarebbero rilevanti per gli altri capi di imputazione, non per quello per il quale è richiesta la misura cautelare. Per cui, credo che questa argomentazione si sgonfi alla luce di queste considerazioni. L'altra argomentazione è che non sono motivate adeguatamente le esigenze cautelari.

Anche qui, io mi permetto di dissentire, o meglio mi permetto di dire che, se è vero che le esigenze cautelari sono motivate in maniera generica, e quindi non c'è una specifica individuazione in relazione al collega Sozzani, non è meno vero che le esigenze sono comunque indicate dal giudice e io voglio leggere un passo dell'ordinanza, perché credo che questo valga molto di più delle mie parole; dice il giudice: “Vi è invero il concreto pericolo che costoro, cioè gli indagati, se lasciati in libertà commettano altri gravi delitti della stessa specie di quelli per cui si procede, per i quali la pena è non inferiore nel massimo a cinque anni ovvero per i quali è espressamente consentita la custodia cautelare in carcere” (il riferimento è al finanziamento illecito).

Allora sono o non sono esigenze cautelari queste, così come descritte?

Allora la nostra conclusione è che noi - e l'abbiamo detto anche in Giunta - pur considerando che l'ordinanza poteva essere meglio motivata (e quindi qui noi ammettiamo che poteva essere meglio motivata), non ravvisiamo nelle critiche che sono state fatte all'ordinanza le ragioni per desumere, da quelle critiche, l'esistenza di un fumus persecutionis a carico del nostro collega.

Questa è la ragione per cui, in coscienza, abbiamo deciso in Giunta di dare il nostro voto favorevole all'autorizzazione, che confermeremo in quest'Aula.

Mi permetto di concludere il mio intervento augurando di cuore al collega Sozzani di poter non dimostrare, ma confermare la propria innocenza e dico confermare perché noi siamo affezionati alla presunzione di innocenza e quindi mi auguro che confermi la propria innocenza.