A.C. 2203
Presidente, colleghi e colleghe, riguardo alle pregiudiziali presentate sul decreto-legge n. 101 del 2019, vorrei sottolineare che, sebbene debba essere sempre meritevole di sottolineatura e oggetto di attenta riflessione il richiamo all'utilizzo contenuto e puntuale della decretazione d'urgenza rispetto alla regola costituzionale, per cui la funzione legislativa è esercitata dalle Camere, considerate fra l'altro le implicazioni negative che l'abuso della decretazione può determinare sul corretto ed equilibrato funzionamento del nostro sistema istituzionale, ritengo, però, che annoverare il provvedimento all'esame, che da qui a poche ore convertiremo in legge, come forzatura rispetto alla cornice giuridica prevista dall'articolo 77 della Costituzione sia una strumentalizzazione. Anche perché quest'atto, più di altri, soddisfa pienamente i requisiti di necessità ed urgenza previsti dall'articolo 77 della Costituzione, quali condizioni per procedere con la decretazione, sia sotto il profilo della forma, omogeneità nelle disposizioni contenute e corrispondenza fra titolo e contenuto, così come previsto dalla legge n. 400 del 1988, all'articolo 15, e a maggior ragione soddisfa quei requisiti, a livello sostanziale, del provvedimento. Colleghi, infatti, mi chiedo e vi chiedo, riferendomi per ragioni di tempo solo ad alcune delle osservazioni contenute nelle pregiudiziali presentate, cosa in questo Paese sia più urgente e necessario del potenziamento, anche in termini di organico da stabilizzare, dell'agenzia nazionale per il lavoro, così come previsto all'articolo 4 dal decreto, fra l'altro con modalità che, come già detto bene dal collega che mi ha preceduto, sono previste in regolamento, rispettoso della legge nazionale. Aggiungo, sempre dal punto di vista sostanziale, che l'agenzia nazionale per il lavoro - non dimentichiamolo - rappresenta lo strumento centrale per animare e rilanciare azioni e percorsi di quelle politiche attive del lavoro fondamentali per accompagnare i nostri giovani, ma non solo, nel percorso di inserimento nel mondo del lavoro e per formare e orientare donne e uomini, che, espulsi dal mondo produttivo, a cinquant'anni, devono acquisire competenze per essere reinseriti in nuovi contesti lavorativi. E, ancora, cosa c'è di più necessario e urgente rispetto all'attivazione di politiche e strumenti, che, nei territori in cui crisi industriali complesse e oramai di lungo periodo rischiano di chiudere, senza possibilità di ritorno e di appello, percorsi di desertificazione produttiva e democratica? Mi riferisco a quanto previsto dall'articolo 13, relativamente all'istituzione del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale e a quello per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate le centrali a carbone, attraverso il trasferimento dei proventi dalle aste CO2. Rispetto al rilievo specifico di costituzionalità, secondo il quale in relazione ai decreti attuativi non sarebbe stata prevista l'intesa con le regioni, aggiungo che ci sono tante intese, che al riguardo determinano la richiesta delle regioni allo Stato di correre, rispetto alla costruzione e all'attivazione di strumenti, che, all'interno di una cornice di sviluppo sostenibile, diano risposte strutturali alle crisi aziendale e ai temi dell'occupazione e della competitività dei territori. Per questo ritengo e riteniamo che i rilievi di costituzionalità invocati siano assolutamente assenti, appaiano del tutto immotivati e siano sorretti, appunto, da motivazioni che al limite potranno tornare nella discussione di merito, che noi andremo ad affrontare a breve. Per questo voteremo contro la pregiudiziale di costituzionalità presentata.