Relatore
Data: 
Lunedì, 10 Maggio, 2021
Nome: 
Davide Gariglio

A.C. 3072

Grazie, Presidente. Colleghe e colleghi, la Camera dei Deputati esamina in seconda lettura il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 45 del 1° aprile del 2021, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia (Atto Camera n. 3072). Voglio segnalare preliminarmente che, nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, il provvedimento non ha subìto significative modifiche, ad eccezione dell'approvazione di un emendamento di merito che ha prorogato i termini entro i quali dovranno essere completate le procedure telematiche per il rilascio del documento unico di circolazione e proprietà, previsto dall'articolo 2 del decreto-legge in esame.

Passando, quindi, all'esame dei quattro articoli che compongono il provvedimento, mi limiterò a identificarli per sommi capi e poi a fare alcune considerazioni finali. L'articolo 1 del decreto-legge prevede che le disposizioni della convenzione stipulata tra il Ministero dei Trasporti e la Compagnia italiana di navigazione (CIN), in data 18 luglio 2012, per effettuare i servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori, continuino ad applicarsi oltre la scadenza della Convenzione e delle proroghe che l'hanno seguita, per il tempo strettamente necessario a consentire la conclusione delle procedure bandite per l'imposizione di oneri di servizio pubblico e per l'aggiudicazione dei contratti di servizio, in applicazione del regolamento europeo concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri, il cosiddetto cabotaggio marittimo. Ricordo che la convenzione in questione riguarda l'organizzazione dei servizi di collegamento marittimo di interesse nazionale, ossia i servizi che riguardano il servizio pubblico effettuato fra le isole maggiori e la Penisola, nonché quelli fra le isole minori e il territorio di una regione diversa. Si tratta in particolare dei collegamenti quindi con le isole Sicilia e Sardegna e del collegamento tra le isole Tremiti e il Molise, mentre sono esclusi da questa normativa i servizi di esclusivo interesse regionale, cioè i collegamenti interni alle regioni e tra queste e le loro isole minori, che sono disciplinate dai contratti sottoscritti dalle regioni, dal cosiddetto trasporto pubblico locale. Ora, noi stiamo parlando della convenzione con la Compagnia italiana navigazione, che riguardava storicamente dieci tratte, di cui otto passeggeri e due merci. Voglio ricordare che, nel 2020, il Ministero dei Trasporti, essendo scaduto il periodo della convenzione, ha attivato un'istruttoria, ai sensi delle leggi e delle normative europee, per valutare la permanenza della necessità di un sostegno pubblico, attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico per garantire questi collegamenti, in alternativa all'affidamento al mercato di queste tratte. Al termine dell'istruttoria del Ministero dei Trasporti, per quattro di queste tratte è stata disposta l'interruzione del sovvenzionamento dal dicembre 2020 e l'affidamento al mercato di queste linee; quindi, sulle dieci linee, quattro, dalla fine del 2020, sono già gestite in una logica puramente di mercato. La disposizione in esame prevede inoltre che, in caso di mancata conclusione delle procedure di gara entro il 31 maggio 2021, cioè entro la fine di questo mese, e limitatamente ai collegamenti marittimi con le isole maggiori e minori non adeguatamente assicurati mediante l'erogazione di servizi di trasporto mercato di persone e di merci, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, l'efficacia della convenzione possa essere prorogata per ulteriori trenta giorni. Allora, secondo la relazione illustrativa, questa proroga ulteriore potrebbe riguardare solamente due di queste tratte, la tratta Termoli-Tremiti e la tratta Civitavecchia-Cagliari-Arbatax. In relazione a queste tratte, infatti, durante il periodo estivo non esiste alcun altro collegamento oltre a quelli garantiti dalla Compagnia italiana navigazione, nessun collegamento mercato. Ecco perché la norma si pone il problema che, nel caso in cui entro la fine di maggio non si riescano a completare le procedure di gara e gli affidamenti, sia possibile, per queste tratte, garantire ancora la copertura per un mese proprio per evitare che, in pieno periodo estivo, dei collegamenti siano assolutamente indisponibili per i cittadini.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria dell'articolo 1, si fa riferimento alle risorse attualmente previste per il finanziamento di questi servizi, indicate all'articolo 19-ter del decreto-legge n. 135 del 2009 e nelle successive disposizioni di rideterminazione degli stessi fondi.

Per quanto concerne l'articolo 2, esso differisce - come già detto - dal 31 marzo al 30 settembre 2021 il termine entro cui devono essere completate le procedure telematiche per il rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà, previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 98 del 2017 recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge n. 124 del 2015.L'operatività di detto documento unico, originariamente prevista per il 1° luglio 2018, è stata più volte prorogata nel tempo. La relazione illustrativa motiva l'esigenza di un nuovo differimento dei termini, alla luce del fatto che, in considerazione del protrarsi delle misure di contenimento per l'emergenza epidemiologica in atto, il perfezionamento delle procedure telematiche relative ai soli veicoli adibiti al trasporto di merci e persone ha subito rallentamenti, considerato, tra l'altro, che tali veicoli hanno normative di settore molto complesse in materia di immatricolazione. Inoltre, occorre migliorare ulteriormente gli strumenti di monitoraggio del funzionamento operativo delle nuove procedure digitali, al fine di apportare con maggiore tempestività i conseguenti correttivi e implementare le funzionalità degli applicativi, nonché per assicurare l'ottimizzazione delle procedure.

L'articolo 3 prevede che l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale, Autorità che ha sede a Venezia, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione in esame, proceda all'esperimento, ai sensi dell'articolo 156, comma 7, del codice dei contratti pubblici, di un concorso di idee articolato in due fasi e avente ad oggetto l'elaborazione di proposte ideative e di progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi alla realizzazione e gestione di punti di attracco fuori dalle acque protette della laguna di Venezia, utilizzabili dalle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda superiore a 40 mila tonnellate e dalle navi porta-container adibite a trasporti transoceanici, anche tenendo conto delle risultanze di eventuali studi esistenti e che esistono in abbondanza. Per tale finalità, è autorizzata, nell'anno 2021, la spesa di 2,2 milioni di euro, coperta mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. L'articolo 4 disciplina, infine, l'entrata in vigore del decreto-legge al 1° aprile del 2021.

Durante il passaggio nella IX Commissione, così come è avvenuto nel corso dell'esame in Senato, vi è stato un giudizio molto severo sull'ammissibilità degli emendamenti, un giudizio che ha portato a escludere e a dichiarare inammissibile qualsiasi emendamento che non attenesse strettamente al contenuto dei tre articoli che avevano disposizioni normative. Questo ha fatto sì che, nell'esame in Commissione così come nell'esame del Senato, sia stato impossibile ragionare su molti emendamenti presentati da tutti i gruppi parlamentari che contenevano proposte tese a introdurre emendamenti o proposte normative necessari e urgenti su temi affini, ma non assolutamente identificati nel contenuto dei tre articoli. Questo è un fatto che voglio sottolineare perché rappresenta, credo, un precedente importante che condizionerà l'attività legislativa, l'attività di conversione della decretazione d'urgenza nei due rami del Parlamento, quindi è un fatto importante. È un fatto, anche, che segue alcune vicende che hanno caratterizzato la conversione di alcuni decreti-legge, laddove si sono introdotte, nel corso dei passaggi nei due rami del Parlamento, vere e proprie modifiche di intere parti di codici - penso al codice della strada - che hanno obiettivamente rappresentato un vulnus. Quindi, si è passati da una soluzione in cui, in sede di conversione, si è ecceduto - penso a quello che è avvenuto al Senato l'anno scorso -, andando a normare intere parti del codice della strada, che erano, peraltro, interessate da un lavoro nelle Commissioni parlamentari dell'altro ramo del Parlamento, a una procedura molto rigida in punto di ammissibilità. Di conseguenza, proprio perché sono stati dichiarati inammissibili tutti gli emendamenti non strettamente attinenti al testo dei primi tre articoli, la Commissione ha deciso di non emendare il provvedimento licenziato dal Senato per evitare una terza lettura, per evitare un ingolfamento e anche perché, sostanzialmente, si è ritenuto di rispondere a un'esigenza di celerità dei tempi di conversione posta dal Governo. Si pone però una questione, che pongo a nome di tutta la Commissione perché è un tema che ha trovato il consenso di tutta la Commissione: esiste forte la necessità di intervenire in via d'urgenza per normare alcuni aspetti di varie materie attinenti alle competenze della Commissione Trasporti della Camera dei deputati, la cui soluzione non può essere differita nel tempo. Ecco perché è stato convenuto in sede di Commissione di accompagnare la discussione e il lavoro di conversione che si terrà qui in Aula con un ordine del giorno che verrà presentato dai gruppi della Commissione Trasporti nella giornata di domani - speriamo presentato unitariamente - che, in qualche modo, contiene un'indicazione al Governo di quelle che vengono considerate delle emergenze su cui intervenire prontamente con un atto avente valore di normazione primaria.

Ecco, noi in questo modo abbiamo voluto garantire una rapida conversione di questo decreto, anche per le ragioni di urgenza che lo contraddistinguono, però abbiamo anche voluto esercitare la nostra funzione di indirizzo verso il Governo, chiedendo l'impegno del Governo di farsi carico della soluzione di problemi che non possono attendere di essere risolti attraverso l'azione normativa ordinaria della Camera dei deputati, attraverso il passaggio delle proposte di legge all'esame della Commissione, dell'Aula e poi dell'altro ramo del Parlamento. Auspichiamo che il Governo possa essere sensibile e possa accogliere questo atto di indirizzo, perché credo che questo atto rappresenti in pieno la sensibilità dei gruppi parlamentari verso istanze che ci sono state più volte accuratamente proposte da tutte le categorie, da tutti gli stakeholder interessati.